N. 303 SENTENZA 15 - 24 giugno 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Personale assunto  ex lege n. 285/1977  -  Aumenti
 periodici biennali di stipendio del 2,50% - Esclusione -
 Impugnazione   di   norma   estranea  all'oggetto  della  censura  -
 Inammissibilita'.
 
 (Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 30, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.28 del 1-7-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 30, quarto
 comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-
 funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso con
 ordinanza  emessa  l'8  aprile  1991  dal  Tribunale   amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da Mottola Antonio contro il
 Ministero  della Pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 108 del
 registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Mottola Antonio, nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore
 Francesco Paolo Casavola;
    Udito l'avvocato Giorgio Recchia per Mottola Antonio e  l'Avvocato
 dello  Stato  Antonio  Bruno  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, adito da  un
 pubblico dipendente assunto per chiamata diretta e x legge n. 285 del
 1977  -  il  quale  aveva  chiesto  il  riconoscimento  giuridico  ed
 economico dell'anzianita' maturata nel periodo non  di  ruolo  svolto
 nella  p.A.  e  del  diritto  al  trattamento  di quiescenza, nonche'
 l'accertamento del diritto  a  riscuotere  gli  aumenti  periodici  -
 accogliendo  l'eccezione  della  parte,  ha sollevato, in riferimento
 agli artt. 3 e  36  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  30,  quarto  comma,  della legge 11 luglio
 1980, n. 312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale  del  personale
 civile e militare dello Stato), nella parte in cui si escludono dagli
 aumenti  periodici  biennali di stipendio del 2,50% i giovani assunti
 in base alla legge n. 285 del 1977. La lesione dei cennati  parametri
 costituzionali  deriverebbe,  da un lato, dalla mancata estensione di
 detti aumenti a figure di rapporti non  di  ruolo  non  dissimili  da
 quelle  previste  dalla  norma  impugnata; dall'altro, dal non essere
 adeguatamente retribuita "la migliore qualita' del  lavoro  derivante
 dalla  maggiore  esperienza  acquisita  dal  personale  dopo un certo
 periodo di servizio".
    2. - Intervenuta in rappresentanza e  difesa  del  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva che la norma
 impugnata concernerebbe categorie diverse da quella  di  appartenenza
 del   ricorrente   che,  viceversa,  sarebbe  disciplinata  dall'art.
 26-quater della legge 29 febbraio 1980, n.  33,  che  riconosce  alla
 categoria  medesima  la sola retribuzione minima del personale non di
 ruolo dello Stato, con esclusione di altri benefici.  Impropriamente,
 quindi,  la  questione  sarebbe  stata  sollevata in riferimento alla
 legge n. 312 del 1980. Rilevato poi  che  la  categoria  dei  giovani
 assunti ex legge n. 285 del 1977 non e' per le sue peculiarita' - tra
 l'altro  la  durata brevissima del rapporto - paragonabile con quella
 contemplata nella norma in epigrafe (con cui, del resto, il giudice a
 quo non istituirebbe alcuna comparazione), l'Avvocatura chiede che la
 questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.
    3.  -  Nella  memoria  della  difesa  privata  si   ricorda   come
 l'ordinanza  di  rimessione  muova dalla sentenza n. 1 del 7 febbraio
 1991, con cui l'Adunanza plenaria del Consiglio di  Stato,  investita
 su  analoga  questione  da un'ordinanza (n. 790 del 3 settembre 1990)
 della VI sezione del Consiglio di  Stato  -  che,  in  previsione  di
 contrasto  con  le  sentenze nn. 584 e 826 del 1989 della IV sezione,
 non aveva  deciso  sull'appello  dell'Avvocatura  dello  Stato  -  ha
 rigettato le domande di dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977.
    La  difesa  sottolinea  come  la  VI  sezione  (ordinanza n. 790),
 rilevato che, con l'esame d'idoneita', gli assunti ex  legge  n.  285
 acquisiscono, gia' prima d'entrare in ruolo, lo status di "dipendenti
 non  di  ruolo dello Stato" (art. 26-quater, terzo comma, della legge
 n. 33 del 1980),  era  favorevole  al  riconoscimento  degli  aumenti
 periodici,  considerando applicabile il qui impugnato art. 30, quarto
 comma, della legge n. 312 del 1980, riflettente il principio generale
 (valido per tutti i dipendenti non di ruolo) del "miglioramento nella
 qualita' del lavoro svolto dai dipendenti che vengono  maturando  una
 progressiva anzianita' di servizio".
    Criticando  l'orientamento  dell'Adunanza  plenaria (sentenza n. 1
 del 1991) - che, negata l'ipotizzabilita' di una nozione unitaria  di
 impiegati  civili non di ruolo, ha accolto il ricorso dell'Avvocatura
 dello Stato contro la  decisione  del  TAR  Lazio  n.  689  del  1989
 favorevole   al  riconoscimento  del  periodo  preruolo  prestato  da
 dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977 - la difesa  avverte  che
 nel   contratto   del  ricorrente  e'  affermata  l'equiparazione  al
 trattamento economico degli impiegati statali sia per quanto riguarda
 lo stipendio che  per  quanto  riguarda  le  altre  componenti  dello
 stipendio  vigenti  all'epoca.  La situazione non sarebbe diversa per
 altri soggetti assunti ai sensi dell'art. 27 della legge n.  285  del
 1977,  dato  che,  secondo  l'art.  26-sexies  del  decreto-legge  30
 dicembre 1979, n. 663 (convertito in legge n. 33 del 1980), gli artt.
 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di  cooperative  con
 cui le amministrazioni statali hanno stipulato convenzioni ex art. 27
 della  legge  n.  285  del  1977.  Questa equiparazione sarebbe stata
 confermata dalla legge n.  138  del  1984  (sul  personale  risultato
 idoneo agli esami) e dalla legge n. 894 del 1984 (sui non idonei).
    Nel  complesso  la  legge  n.  285 del 1977 evidenzierebbe gia' la
 posizione degli assunti a tempo indeterminato come dipendenti non  di
 ruolo  secondo  il  D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, immessi poi nei ruoli
 con decorrenza 1› giugno 1985 pur avendo sostenuto la  prova  scritta
 nel  dicembre  1980  e  gli  orali  soltanto  nell'anno successivo. E
 poiche' con il 1› giugno 1985 il rapporto  d'impiego  non  cessa,  il
 rapporto  di  lavoro  non  di  ruolo  e  quello  di  ruolo andrebbero
 ricongiunti.
    Se la questione non  venisse  accolta,  soggiunge  la  difesa,  il
 ricorrente  sarebbe  discriminato  sia  rispetto  agli  altri precari
 assunti dalla p.A. - ai quali l'art. 30, quarto comma, legge  n.  312
 del  1980,  e'  automaticamente  applicato  -  sia rispetto a tutti i
 dipendenti dell'amministrazione di appartenenza svolgenti le medesime
 funzioni. Concludendo, la difesa insiste per l'accoglimento e  chiede
 l'applicazione  dei princip/' di cui agli artt. 3 e 36 Cost., secondo
 i criteri evidenziati da questa Corte  nella  sentenza  n.  1012  del
 1988.
    4.  -  Nella  memoria  presentata  nell'imminenza dell'udienza, la
 difesa privata confuta le  eccezioni  dell'Avvocatura,  rilevando  in
 primo  luogo  che,  mentre la legge n. 33 del 1980 disciplinerebbe in
 via transitoria "il rapporto tra amministrazione  e  detto  personale
 fino  al  momento  della  formazione  della relativa graduatoria", la
 legge n. 312 del 1980 regolerebbe invece "il  rapporto  giuridico  ed
 economico  di  tutto  il  personale  statale  comprensivo dei precari
 appartenenti alla categoria dei fuori ruolo".
   Dell'applicabilita' della legge n. 312  del  1980  alle  situazioni
 pregresse  si troverebbe poi conferma sia nella prima parte del terzo
 comma dell'art. 26-quater - per cui a detto personale "e' attribuito,
 fino  all'immissione  nei  ruoli,  il   trattamento   giuridico   dei
 dipendenti civili non di ruolo dello Stato" - sia nel recente DPCM 22
 gennaio  1992,  che all'art. 6, relativo agli assunti ex legge n. 285
 del  1977,  precisa  che  costoro,  anche  se  mantenuti   in   ruolo
 soprannumerario  o  in posizione di fuori ruolo, sono parificati - ad
 ogni altro effetto - al restante personale dipendente.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,   con
 ordinanza dell'8 aprile 1991 - pervenuta alla Corte costituzionale il
 19  febbraio 1992 (Reg. ord. n. 108 del 1992) - solleva, in relazione
 agli artt. 3 e  36  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  30,  quarto  comma,  della legge 11 luglio
 1980, n. 312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale  del  personale
 civile  e  militare  dello  Stato),  "nella  parte  in cui esclude la
 categoria di personale cui appartiene  il  ricorrente  dagli  aumenti
 periodici biennali di stipendio".
    2. - La questione e' inammissibile.
    La  disposizione censurata stabilisce l'aumento periodico biennale
 del 2,50% per gli stipendi del personale esaustivamente descritto nel
 precedente comma terzo, che si richiama alla normativa a partire  dal
 regio  decreto-legge  4  febbraio 1937, n. 100 (Disposizioni circa il
 trattamento  del  personale  non  di   ruolo   in   servizio   presso
 l'Amministrazione dello Stato).
    La  locuzione  "personale  non  di  ruolo"  non  designa una serie
 tipizzata e chiusa  di  categorie,  ma  un  genus  definito  in  modo
 residuale e non omogeneo rispetto al personale in ruolo.
    E'  il  legislatore  a  designarne  le  species,  e  non in via di
 correzione  il  giudice  delle  leggi,  soprattutto   quando   manchi
 un'analisi con un adeguato tertium comparationis.
    Quanto  al  caso in esame, la categoria degli assunti in base alla
 legge  1›  giugno  1977,  n.  285  (Provvedimenti  per  l'occupazione
 giovanile),   nella   fase   che  va  dalla  iscrizione  in  apposite
 graduatorie - a seguito del superamento degli esami di idoneita'  per
 l'immissione  nei  ruoli  delle pubbliche amministrazioni - fino alla
 conclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivo
 ingresso nei ruoli, trova disciplina nell'art. 26-quater del  decreto
 legge  30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
 nazionale nonche' proroga dei  contratti  stipulati  dalle  pubbliche
 amministrazioni  in  base  alla  legge  1› giugno 1977, n. 285, sulla
 occupazione giovanile), convertito in legge, con  modificazioni,  con
 l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
    Il  quarto  comma  di tale articolo riconosce a detto personale il
 trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato,
 nonche' il relativo trattamento  assistenziale  e  previdenziale.  Il
 trattamento retributivo e' disposto nella misura base minima prevista
 per  i  dipendenti  dello  Stato  addetti  alle  stesse o ad analoghe
 mansioni.
    Il giudice rimettente avrebbe dovuto semmai sollevare questione di
 costituzionalita' su questa  norma,  non  su  quella  impugnata  che,
 essendo  estranea alla categoria di cui alla doglianza, e' inidonea a
 sostenere l'oggetto della censura.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
 assetto  retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
 Stato), in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione,  sollevata
 dal  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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