N. 304 ORDINANZA 15 - 24 giugno 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Provincia di Bolzano - Alloggio popolare - Provvedimento di rilascio - Ricorso al pretore - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 505/1991) - Manifesta inammissibilita'. (Legge provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, artt. 12, secondo comma, e 46, terzultimo comma, della legge provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15). (Cost., art. 108, primo comma).(GU n.28 del 1-7-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 12, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilita' da parte del proprietario e la funzione sociale per l'edilizia residenziale) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Ribul Alfier Serafina e I.P.E.A.A., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Lucchi Moreno e I.P.E.A.A.,iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di due distinti giudizi di opposizione al provvedimento di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica popolare per mancata occupazione, il Pretore di Bolzano, con ordinanze in data 17 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, e 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge n. 13 del 1977), per contrasto con l'art. 108, primo comma, della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo che, contro il provvedimento di rilascio, l'interessato puo' proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio, violerebbero il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, di cui all'invocato parametro costituzionale; che non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identita' delle questioni sollevate; che con sentenza n. 505 del 1991 la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, onde la relativa questione appare manifestamente inammissibile; che l'altra disposizione impugnata risulta invece inapplicabile in quanto rinvia esclusivamente alla prima, ormai espunta dall'ordinamento: ne consegue la manifesta inammissibilita' anche di questa impugnativa (ordd. nn. 115 e 841 del 1988); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, secondo comma, legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977 n. 13 (Norme per assicurare la disponibilita' da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e 46, terz'ultimo comma, legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), sollevate in riferimento all'art. 108, primo comma, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C0774