N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 1992

                                N. 354
 Ordinanza  emessa  il  23  gennaio  1992  dalla  Corte di cassazione,
 sezioni unite civili sul ricorso proposto  da  Condominio  Altair  ed
 altri contro il comune di Ovindoli ed altri
 Usi civici - Commissario degli usi civici - Organo giurisdizionale -
    Potere  di  promuovere  ex  officio  controversie per le quali sia
    competente a giudicare - Conseguente mancata distinzione tra parte
    e giudice - Irragionevolezza - Compressione del diritto di  difesa
    delle  parti convenute - Violazione del principio di imparzialita'
    del giudice - Lesione dell'autonomia amministrativa delle regioni.
 (Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, primo comma).
 (Cost., artt. 24, 101 e 118).
(GU n.29 del 8-7-1992 )
                        LA CORTE DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul  ricorso  iscritto  al  n.
 4028/1991  del  r.g.  aa.cc., proposto dal condominio Altair, nonche'
 condominio Garage I e Garage II, in persona dell'amm.re  pro-tempore,
 elettivamente  domiciliati  in  Roma,  via  di Vigna Stelluti n. 176,
 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Iannetti  che  li  rappresenta  e
 difende,  giusta  delega a margine del ricorso, ricorrenti, contro il
 comune di Ovindoli, regione  Abruzzo,  Ministero  dell'agricoltura  e
 foreste  -  Ispettorato  dipartimentale  delle foreste dell'Aquila, e
 procuratore generale della corte  dei  conti,  intimati,  avverso  la
 sentenza  del  commissario  regionale  per il riordinamento degli usi
 civili in Abruzzo, dep. il 16 gennaio 1991;
    Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23 gennaio 1992 la
 relazione della causa svolta dal cons. rel.
 dott. Di Cio';
    Udito l'avv. Iannetti;
    Udito  il  p.m.,  nella  persona  del  dott.  Morozzo Della Rocca,
 sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di  cassazione
 che  ha concluso per la non manifesta infondatezza della questione di
 legittimita' art. 29 della  legge  n.  1766/1927  per  contrasto  con
 l'art. 24 della Costituzione.
                           RITENUTO IN FATTO
    A  mezzo di contratto in data 24 marzo 1990 - definito dalle parti
 di "conciliazione ai sensi dell'art. 30 della legge n.  1766/1927"  -
 il  sindaco  di  Ovindoli  ed  i  condomini  Altair,  Garage  I  e II
 stipulavano la cessione definitiva, del comune  ai  condomini,  della
 proprieta'  di  un terreno di mq. 39.200. I contraenti intendevano in
 tal  modo  definire  la  controversia  demaniale  conclusasi  con  la
 sentenza  del  commissario  regionale  per il riordinamento degli usi
 civici  in  Abruzzo  del  12  novembre  1986,  che  aveva   rigettato
 l'opposizione dei predetti condomini, avverso il progetto di verifica
 e  sistemazione  demaniale  di  alcuni terreni di Ovindoli, nel quale
 anche il terreno oggetto della conciliazione era  stato  classificato
 di natura demaniale civica.
    Il commissario anzidetto - ritenendo che era stata ormai accertata
 la  natura  demaniale  del  fondo in questione in quanto la ricordata
 sentenza del 1986 era esecutiva  nella  parte  in  cui  disponeva  la
 reintegra  del  terreno  in  favore  del  comune  di  Ovindoli; e che
 pertanto dovesse considerarsi nullo qualsiasi atto di disposizione in
 contrasto con l'accertata natura demaniale - sospendeva  gli  effetti
 dell'atto di conciliazione e contestualmente ordinava la comparizione
 dinanzi a se' del sindaco di Ovindoli e del legale rappresentante del
 condominio Altair e del condominio I e II.
    Instaurato  il contraddittorio, lo stesso commissario con sentenza
 10-16 gennaio 1991 dichiarava la natura demaniale civila del  terreno
 in contestazione e, per l'effetto, la nullita' assoluta ed insanabile
 sia dell'atto di vendita stipulato tra il comune ed il condominio nel
 1970  -  in  ordine  al  quale  gia'  la  precedente  sentenza  aveva
 dichiarato la nullita' - sia del successivo atto di conciliazione tra
 le stesse parti, diretto a definire la controversia ancora  pendente;
 con   conseguente   nuovo   ordine  di  reintegra  dell'immobile  nel
 patrimonio comunale.
    Contro detta sentenza hanno proposto ricorso, ai  sensi  dell'art.
 111  della  Costituzione,  i  tre  condomini, in base a tre motivi di
 cassazione.
    Il comune di Ovindoli non ha depositato controricorso.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    Va attribuita importanza centrale alla questione, posta dal  terzo
 motivo  di  ricorso,  se  dopo  il  trasferimento  alle regioni delle
 attribuzioni di carattere amministrativo gia' devolute al commissario
 dalla legge n. 1766/1927, permanga nel commissario stesso  il  potere
 di promuovere ex officio le controversie nelle quali egli ha funzione
 di giudice.
    In  caso analogo (cfr. ordinanza 20 settembre-21 novembre 1991, in
 causa comune di Pizzoferrato contro S.p.a. Valle del  Sole  e  S.p.a.
 Delberg  Junior  Costruzioni) queste sezioni unite hanno ritenuto non
 manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita' dell'art.  29
 della  legge  16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui autorizza i
 commissari, per gli usi civici a  promuovere  d'ufficio  procedimenti
 giudiziari.
    La  questione,  ad avviso della Corte, non puo' essere risolta sul
 piano puramente interpretativo, come  auspicato  dai  ricorrenti  dal
 momento  che queste sezioni unite, in precedenti pronunce dalle quali
 non v'e' ragione  di  dissentire,  hanno  affermato  che  anche  dopo
 l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977 il commissario conserva il
 potere  di  promuovere  d'ufficio  i  giudizi ad esso riservati (cfr.
 sentenza 3 agosto 1989, n. 3586).
    La possibilita' di espungere dal testo del primo  comma  dell'art.
 29  della  legge n. 1766/1927 la previsione che il commissario, oltre
 che su  istanza  delle  parti  interessate,  possa  procedere  "anche
 d'ufficio",  puo'  pertanto essere affidata solo all'intervento della
 Corte costituzionale,  ravvisando  questo  collegio  dei  dubbi,  non
 manifestamente infondati, di legittimita' costituzionale della norma,
 in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e
 secondo comma, della Costituzione.
    Questa  Corte  ha  sempre interpretato il primo comma dell'art. 29
 nel senso che il commissario potesse procedere ex  officio  non  solo
 per  le  operazioni  di carattere amministrativo a lui affidate dalla
 legge n. 1766/1927, ha  anche  per  i  giudizi  attribuiti  alla  sua
 giurisdizione.  Al  commissario  e'  stato  pertanto  riconosciuto il
 potere non solo di decidere  determinate  controversie  ma  anche  di
 promuoverle,  ossia  di  formulare  le  specifiche domande giudiziali
 della cui fondatezza egli stesso era chiamato a conoscere,  e  quindi
 di  rivestire  nel  processo  sia  la  parte  di attore sia quella di
 giudice. Nelle controversie poteva quindi accadere,  com'e'  accaduto
 nel  caso  in  esame,  che i soggetti del rapporto sostanziale (nella
 specie il comune alienante  ed  i  soggetti  privati  acquirenti  del
 terreno)  fossero  parti  processuali  del  tutto anomale, coinvolte,
 anziche' in un contraddittorio tra di loro, insussistente e puramente
 formale, in un diverso contraddittorio reale fra loro  congiuntamente
 da  una  parte,  in  veste  sostanziale  di  convenuti,  e il giudice
 dall'altra, in veste di attore.
    Una situazione del genere puo' trovare spiegazione nel fatto  che,
 nel sistema della legge n. 1766/1927, il commissario non era soltanto
 un  giudice speciale, ma anche un organo di amministrazione attiva e,
 come tale, portatore di interessi pubblici concreti che era tenuto  a
 realizzare.    L'anomalia   dell'attore-giudice   era   un   riflesso
 dell'anomalia amministratore-giudice la quale  ultima,  in  linea  di
 principio,  non  era  ritenuta non conforme a principi costituzionali
 (cfr. Corte costituzionale 25 maggio 1970,  n.  73,  con  riferimento
 agli artt. 108, secondo comma, e 25 della Costituzione).
    Senonche',   a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  d.P.R.  n.
 616/1977, che  ha  trasferito  alle  regioni  tutte  le  funzioni  di
 carattere  amministrativo  in  materia di usi civili attribuite dalle
 leggi anteriori al commissario ed al Ministero dell'agricoltura, deve
 ritenersi che il commissario, oggi, e' soltanto un giudice che,  come
 tale,  non  puo'  e  non  deve  essere  portatore  di alcun interesse
 particolare attinente alla materia degli usi civici, la cui cura  non
 gli  e' piu' attribuita. Di conseguenza non sembra che possa essergli
 riconosciuto il potere di promuovere "di ufficio" i giudizi dinanzi a
 se',  la cui iniziativa dovrebbe essere rimessa in via esclusiva alle
 parti  interessate  ed  alle  regioni  ex  art.  10  della  legge  n.
 1078/1930,  richiamata  dall'art.  66,  sesto  comma,  del  d.P.R. n.
 616/1977; ossia ai portatori di interessi  concreti  e  contrapposti,
 pubblici o privati, nelle singole controversie.
    Il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  viene  innanzi tutto
 prospettato con riferimento all'art. 24 della Costituzione.
    Si e' gia' rilevato la grave anomalia derivante dal riconoscimento
 della possibilita'  che  il  giudice  rivesta  contemporaneamente  la
 figura  di  attore, il quale formula le domande e poi le istruisce in
 contraddittorio reale con i soggetti del rapporto sostanziale.
    Questa anomalia, mentre  elimina  la  necessaria  distinzione  tra
 giudice e parte insita nel riconoscimento del diritto di agire (primo
 comma dell'art. 24), appare tale da menomare gravemente il diritto di
 difesa  delle parti del rapporto sostanziale (secondo comma dell'art.
 24), il quale si esplica, e deve esplicarsi,  nella  contrapposizione
 dialettica  delle parti medesime, e non nella contrapposizione con lo
 stesso giudice.
    Il dubbio di legittimita' costituzionale viene  prospettato  anche
 con riferimento all'art. 101 della Costituzione.
    Se  il  giudice  e'  soggetto "soltanto" alla legge e come tale si
 pone garante del solo interesse generale alla  corretta  applicazione
 della    legge,    non    puo',    senza    contraddizione,    essere
 contemporaneamente portatore di  interessi  particolari  e  concreti,
 anche   se   di   carattere   pubblico,   ma  propri  della  pubblica
 amministrazione, necessariamente sottesi  alla  proposizione  di  una
 domanda giudiziale.
    Il  dubbio di legittimita' costituzionale viene prospettato infine
 con  riferimento  all'art.  118,  primo  e   secondo   comma,   della
 Costituzione.
    Dal  momento  che  le  funzioni  amministrative  in materia di usi
 civici sono state trasferite alle regioni con  decreto  presidenziale
 n.   616/1977  e  che  il  potere  di  promuovere  giudizi  a  tutela
 dell'interesse   pubblico    relativo    rientra    nelle    funzioni
 amministrative  (cfr.  art.  10 della legge 10 ottobre 1930, n. 1078,
 richiamata nell'art. 66, sesto comma,  del  d.P.R.  n.  616/1977)  il
 riconoscimento  di  tale potere al commissario non sembra compatibile
 con  l'autonomia  della   regione,   nell'ambito   della   sfera   di
 amministrazione ad essa riservata dalla Costituzione. L'esercizio del
 potere  di  azione,  a  tutela  di un determinato interesse, comporta
 sempre una valutazione di  carattere  discrezionale  che  non  sembra
 possa essere sottratta al soggetto che in via esclusiva, in base alla
 legge, e' portatore dell'interesse medesimo.
    In definitiva, l'indicata questione di legittimita' costituzionale
 non  sembra manifestamente infondata: onde, in applicazione dell'art.
 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sua soluzione va rimessa alla
 Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.
                               P. Q. M.
    Visto il ricorso proposto dai condomini Altair, Garage I e  II  di
 Ovindoli,   contro  la  sentenza  in  data  10-16  gennaio  1991  del
 commissario regionale  per  il  riordinamento  degli  usi  civici  in
 Abruzzo,  ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
 perche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale,  con
 riferimento  agli artt. 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e
 secondo  comma,  della  Costituzione  della Repubblica, dell'art. 29,
 primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in  cui
 prevede  che i giudizi davanti ai commissari degli usi civici possano
 essere promosso "anche d'ufficio";
    Sospende il  giudizio  in  corso  e  dispone  che,  a  cura  della
 cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al  Presidente
 del  Senato  della  Repubblica  ed  al  Presidente  della  Camera dei
 deputati.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte
 suprema di cassazione, sezioni unite civili, il 23 gennaio 1992.
                    Il presidente di sezione: BILE
    Depositato in cancelleria, Roma, 14 aprile 1992
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

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