N. 361 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1992
N. 361 Ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Malcotti Renzo Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice "ritardata presentazione" - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice a quo di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalita', di offensivita' del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalita' potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente. (C.P.M.P., art. 147, secondo comma). (Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).(GU n.29 del 8-7-1992 )
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Ha pronunciato nell'udienza preliminare del 28 maggio 1992, la seguente ordinanza nel proc. n. 1833/A/91, a carico del soldato Malcotti Renzo, nato a Milano il 9 marzo 1972, imputato dei reati di: "reato continuato di allontanamento illecito (artt. 81 cpv. del c.p. e 147, secondo comma, del c.p.m.p.) perche', in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: a) avviato dal distretto militare di Roma all'ospedale militare di medicina legale della stessa citta', in data 19 agosto 1991, non vi si presentava - senza giusto motivo - entro il giorno successivo a quello prefissogli, ma soltanto il 22 agosto 1991; b) essendo in servizio alle armi presso la Compagnia genio guastatori "Granatieri di Sardegna" in Civitavecchia e trovandosi legittimamente assente per licenza di convalescenza con scadenza il 22 settembre 1991, ometteva - senza giusto motivo - di ripresentarsi alle armi entro il giorno successivo a quello prefissogli, perdurando in arbitraria assenza sino al 25 settembre 1991 all'orche' si ripresentava spontaneamente presso l'ospedale militare di Roma. FATTO E DIRITTO 1. - Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del soldato Malcotti Renzo per il reato continuato di allontanamento illecito (artt. 81 cpv. del c.p. e 147, secondo comma, del c.p.m.p.). All'udienza l'imputato e il pubblico ministero hanno chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione militare (pena base mesi due, ridotta a mesi uno e giorni quindici per le attenuanti generiche, aumentata per la continuazione a mesi due e, infine, ridotta a mesi uno e giorni dieci per la diminuente di cui allo stesso art. 444 del c.p.p.). Questo giudice ritiene anzitutto che sussistono in atti elementi a sostegno dell'imputazione, e non puo' comunque essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 del c.p.p.; corrette si rivelano inoltre la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti. Tuttavia la pena richiesta dalle parti - sia pur lievemente superiore al minimo edittale previsto per il reato di allontanamento illecito, che concide, peraltro, con la durata minima stabilita in assoluto dall'art. 26 del c.p.m.p. per la reclusione militare - non puo' essere applicata, in quanto appare, per la sua natura ed entita', del tutto sproporzionata, in eccesso, alla gravita' del fatto contestato. Poiche' la incongruita' della pena (ritenuta per le ragioni di seguito indicate) discende in questo caso non dalla valutazione delle parti, ma dagli stessi limiti edittali fissati dal legislatore, e, prima ancora, dall'aver lo stesso legislatore stabilito per il reato in oggetto una sanzione penale, piuttosto che disciplinare, questo giudice non puo' limitarsi a respingere la richiesta, ma deve sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 360/1992). 92C0785