N. 366 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 1992

                                 N. 366
 Ordinanza emessa il 5  febbraio  1992  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio,  sez. I, Roma sui ricorsi riuniti proposti dal
 comune di Rocca Pietore ed altri contro Presidente del Consiglio  dei
 Ministri ed altri
 Comuni e province - Decisioni dei ricorsi per contestazione di
    confini  tra  comuni  e  province  mediante decreto del Presidente
    della  Repubblica,  udito  il  Consiglio  di  Stato   -   Ritenuta
    applicabilita'  di  detta  procedura anche per la contestazione di
    confini di comuni di regioni diverse (nella  specie:  accertamento
    del  confine  tra  il  comune  di Canazei (Trento) ed il comune di
    Rocca Pietore (Belluno), che e' anche confine tra regione Veneto e
    regione  Trentino-Alto  Adige,  con  d.P.R.  29  maggio  1982)   -
    Violazione   dell'automonima  regionale  sotto  il  profilo  della
    lesione dell'integrita' territoriale della regione  -  Illegittimo
    uso  dell'atto  amministrativo  (d.P.R.)  anziche'  della  legge -
    Questione gia' decisa dalla Corte con l'ordinanza n.  591/1990  di
    restituzione  atti  per  ius superveniens (legge 8 giugno 1990, n.
    142, che ha abrogato la norma impugnata) e riproposta dal  giudice
    rimettente  sul  presupposto  che  la  norma  abrogata  disciplini
    tuttora  la  fattispecie  in  virtu'  dei  principi  regolanti  la
    successione delle leggi nel tempo.
 (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267).
 (Cost., artt. 5, 132 e 134).
(GU n.29 del 8-7-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:
       A)   n.   88/1983,   proposto  dal  comune  di  Rocca  Pietore,
 rgapresentato e difeso dagli avv.ti Francesco D'Audino, Flavio e Luca
 Dalle Mule, Mario Angelici, Giovanni Cristostomo  Sciacca  e  Massimo
 Colarizi,   domiciliato  come  in  atti,  contro  la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in  persona  del  Presidente  pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Generale  dello Stato, e nei
 confronti del comune di Canazei, in persona del sindaco  pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti Renato Valcanover, Giorgio de
 Pilati  e  Vitaliano  Lorenzoni,  domiciliato  come  in  atti;  della
 provincia  autonoma di Trento, in persona del presidente pro-tempore,
 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Guarino,  domiciliato  come
 in atti; della regione Trentino Alto Adige, in persona del presidente
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso dall'avvocatura generale dello
 Stato; della  Regione  Veneto  e  della  Provincia  di  Belluno,  non
 costituite  in  giudizio;  e con l'intervento ad adiuvandum dell'ente
 provinciale per il turismo di Belluno, rappresentato e  difeso  dagli
 avv.ti  Maurizio  Paniz ed Enrico Esposito, domiciliato come in atti,
 per l'annullamento del D.P.R. in  data  29  maggio  1982  e  conferma
 dell'attuale linea confinaria ufficiale dall'I.G.M.;
       B)  n. 183/1983, proposto dalla regione Veneto, rappresentata e
 difesa dagli avv.ti Feliciano Benvenuti, Giulio  Schiller,  Italo  De
 Giacinto  e  Federico Sorrentino, domiciliata come in atti, contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-
 tempore, ed il Ministro degli interni, in persona del  Ministro  pro-
 tempore,  entrambi  rappresentati  e  difesi dall'avvocatura generale
 dello Stato, e nei confronti della regione  Trentino-Alto  Adige,  in
 persona   del   presidente   pro-tempore,   rappresentato   e  difeso
 dall'avvocatura generale dello Stato;  della  provincia  autonoma  di
 Trento, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso
 dall'avv.  Sergio  Panunzio,  domiciliato come in atti; del comune di
 Canazei, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato  e  difeso
 dagli   avv.ti  Rento  Valcanover,  Giorgio  de  Pilati  e  Vitaliano
 Lorenzoni, domiciliato come in atti; della provincia di Belluno e del
 comune di Canazei, non costituiti in giudizio; e con l'intervento  ad
 adiuvandum   dell'ente   provinciale   per  il  turismo  di  Belluno,
 rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Maurizio  Paniz  ed   Enrico
 Esposito,  domiciliato  con in atti, per l'annullamento del D.P.R. in
 data 29 maggio 1982, con il quale e' stato deciso un ricorso ex  art.
 267 t.u. n. 383/1934 del comune di Canazei e accertamento del confine
 tra le regioni Trentino-Alto Adige e Veneto sul monte Marmolada quale
 risulta dalla attuale cartografia dell'I.G.M. di Firenze;
       C)   n.  2917/1988,  proposto  dal  comune  di  Rocca  Pietore,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio e Luca Dalle  Mule,  Mario
 Angelici, Giovanni Crisostomo Sciacca e Massimo Colarizi, domiciliato
 come  in atti, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del
 Presidente  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Sergio
 Panunzio,  domiciliato  come  in  atti,  per l'annullamento dell'atto
 datato 17 giugno 1988, con cui la  provinca  autonoma  di  Trento  ha
 chiesto  al  comune  di  Rocca  Pietore, all'Ustif e al Ministero dei
 trasporti  di  trasmettere  tutti  gli  atti   tecnico-amministrativi
 relativi  agli  impianti  funiviari  interamente  dislocati  entro  i
 confini (sciovia "Doss del Mul" - leggi Sass del Mul -  Serauta  3  e
 Serauta  5)  nonche'  della nota 1º agosto 1988, con cui la provincia
 autonoma, servizi impianti a  fune,  sollecita  il  comune  di  Rocca
 Pietore,  a  dare  risposta  dalla  richiesta  di  trasmissione  atti
 tecnico-amministrativi  relativi  agli  impianti   nuovi   ghiacciaio
 Marmolada;
       D)   n.   859/1989,  proposto  dal  comune  di  Rocca  Pietore,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio e Luca Dalle Mule,  Franco
 Gaetano Scoca e Massimo Colarizi, domiciliato come in atti, contro la
 provincia  autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore,
 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Panunzio, domiciliato come in
 atti,  per  l'annullamento  dell'atto  11  gennaio  1989,  prot.   n.
 136-IV-1/39,  con  cui la provincia autonoma di Trento afferma che il
 d.P.R. n. 5577 del 29 maggio 1982 ha  stabilito  un  confine  tra  la
 provincia  autonoma di Trento e la regione Veneto, che corre lungo il
 crinale della Marmolada e che, nel territorio conteso compreso tra in
 confine naturale lungo il crinale e la linea di demarcazione indicata
 sulle carte pubblicate dall'I.G.M., la titolarita' dei terreni spetta
 alla provincia autonoma di Trento, in forza degli  atti  catastali  e
 tavolari  della  regione  Trentino-Alto  Adige,  ufficio  tavolare di
 Cavalese, affermando altresi' di essere soggette al pieno dominio  ed
 alla potesta' amministrativa della provincia autonoma di Trento tutte
 le  attivita'  poste  in  essere  nelle particelle indicate nell'atto
 stesso,  invitando  quindi  il  comune  a  "prendere  contatti"   con
 l'amministrazione  al  fine  di "chiarire i rapporti che scaturiscono
 dalla situazione sopra descritta";
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in-
 timate e dei controinteressati;
    Visto l'atto di intervento dell'ente provinciale per il turismo di
 Belluno;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica udienza del 5 febbraio 1992 relatore il consigliere
 Marcello Borioni uditi gli avv.ti Colarizi,  Gattamelata  per  delega
 dell'avv. Scoca per il Comune di Rocca Pietore ricorrente, gli avv.ti
 Sorrentino e Benvenuti per la regione Veneto, agli avv.ti Lorenzoni e
 Valcanover per il comune di Canazei, l'avv. Panunzio per la provincia
 autonoma  di Trento e l'avv. dello Stato Favara per l'amministrazione
 statale resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e' in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    1. - Il 2 agosto 1973, il Sindaco di  Canazei  (prov.  di  Trento)
 proponeva  ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
 267 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383,  contestando  il  confine  con  il
 comune  di  Rocca  Pietore (prov. di Belluno) nel tratto Punta Penia,
 passo di Fedaia  sulla  Marmolada.  Il  ricorrente  chiedeva  venisse
 accertato e dichiarato che il confine amministrativo fra i due comuni
 coincideva  con  quello indicato dalla commissione internazionale per
 la fissazione del confine Austriaco-Italiano nel 1911 e  segnato  con
 doppia linea rosso-blu sulla cartografia allegata al relativo verbale
 dei lavori.
    In  sede  di  istruttoria  sul  ricorso, il Ministero dell'interno
 ritiene  di  acquisire  il  parere  del  consiglio  di  Stato   sulla
 competenza,  nel vigente ordinamento, relativa alla definizione delle
 contestazioni di confine fra i Comuni. La Prima sezione,  con  parere
 n.  1457/1974  del  17  ottobre  1975,  si  espresse nel senso che la
 decisione dei ricorsi per contestazione  di  confini  fra  comuni  di
 regioni diverse compete allo Stato ai sensi dell'art. 267 del t.u. n.
 383/1934,  il  quale,  per  questa  parte,  deve ritenersi tuttora in
 vigore. Peraltro, poiche' la  decisione,  sebbene  non  comporti  una
 modifica  delle  circoscrizioni  comunali  (e quindi un mutamento del
 territorio delle regioni alle quali i  comuni  appartengono),  incide
 pure  su  interessi  regionali,  determinando  implicitamente anche i
 confini regionali, la Sezione affermo' la necessita' di acquisire, ai
 fini  della pronuncia sulla contestazione, le deduzioni delle regioni
 interessate.
    Ricevuto  il  parere  del  consiglio  di   Stato,   il   Ministero
 dell'interno acquisiva le deduzioni delle regioni Trentino-Alto Adige
 e  Veneto  e  costituiva  una  Commissione incaricata di esaminare la
 documentazione relativa al ricorso nonche'  di  compiere  indagini  e
 rilevamenti in loco.
    Conclusi  i  lavori della Commissione, veniva chiesto al consiglio
 di Stato il parere previsto dal primo comma dell'art. 267;  la  prima
 sezione,  con  parere  n.  18/1980 del 7 marzo 1980, si esprimeva per
 l'accoglimento del ricorso del  comune  di  Canazei,  ed  il  ricorso
 veniva accolto con d.P.R. 29 maggio 1982.
    2.  -  Con  ricorso (n. 88/1983) depositato il 15 gennaio 1983, il
 comune di Rocca Pietore  ha  impugnato  il  d.P.R.  29  maggio  1982,
 deducendo sei motivi.
    I)   Incompetenza.  In  subordine,  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 267 e, occorrendo, degli artt. 32 e 35 t.u. legge  comunale
 e provinciale.
    Con  il  trasferimento alle regioni delle competenze in materia di
 circoscrizioni comunali e' venuta  meno,  senza  eccezioni  di  alcun
 genere,  la  competenza  del  Presidente  della  Repubblica  prevista
 dall'art. 267 del t.u. n. 383/1934. Una  sopravvivenza  della  norma,
 sia  pure  limitatamente  alle  controversie  di confine tra i comuni
 appartenenti a regioni diverse sarebbe in contrasto  con  l'art.  133
 della  Costituzione,  che,  a  garanzia  delle  autonomie  degli enti
 locali, pone una riserva di  legge  regionale  per  la  modificazione
 delle circoscrizioni comunali, e con l'art. 3 della Costituzione, per
 la  conseguente  disparita'  di  trattamento  tra Comuni ed anche tra
 cittadini dello stesso Comune, che  vedrebbero  tutelata  in  maniera
 difforme l'integrita' del loro territorio rispettivamente dallo Stato
 o  dalla  regione, a seconda che si tratti di confine verso un comune
 appartenente ad altra o alla stessa regione.
    II) Eccesso di  potere  sotto  il  profilo  della  erroneita'  dei
 prasupposti,  contraddittorieta',  violazione di legge e sviamento di
 potere.
    Erroneamente e' stato ritenuto applicabile l'art. 267  T.U.L.C.P.,
 perche'  quella  proposta  dal comune di Canazei non era un'azione di
 regolamento di confini bensi una vera e propria rivendica.  Mancavano
 infatti  i  presupposti  dell'azione  di regolamento, che richiede in
 ogni caso o incertezza oggettiva, derivante da possesso promiscuo,  o
 incertezza soggettiva, per impossibilita' di indicarne il tracciato.
    III)  Eccesso  di potere per contraddittorieta', errore di fatto e
 violazione di legge.
    Contrastante con l'affermata natura di regolamento di  confini  e'
 il  dispositivo  del  provvedimento impugnato, che ha modificato, con
 una imponente variazione, il precedente confine ufficiale,  risultato
 questo  che  non poteva ottenersi, con l'atto amministrativo previsto
 dall'art. 267.
    IV) Violazione  di  legge,  accesso  di  potere  per  travisamento
 contraddittorieta', erroneita' di presupposti ed errore di fatto.
    Erroneamente  si  e'  ritenuto che il deliberato della commissione
 internazionale dal  1911  aveva  acquisito  efficacia  esecutiva  con
 l'approvazione  governativa,  senza  che  fosse  necessaria  ratifica
 parlamentare. E' mancato l'intervento dei comuni, necessario  ove  si
 fosse  trattato  di  ricognizione. Non si e' considerato che i lavori
 della  Commissione  internazionale  non  erano  ancora   conclusi   e
 contraddittoriamente  si e' attribuito ai lavori della commissione in
 parola valore ricognitorio mentre veniva invece operato un  mutamento
 di  confine,  la  cui  entita' non puo' essere sminuita, per l'intero
 ghiacciaio.
    V) Violazione della legge 2  febbraio  1960,  n.  68,  ed  erronea
 valutazione della rilevanza della cartografia ufficiale dell'Istituto
 Geografico Militare.
    Erroneamente   il   provvedimento   impugnato  ha  escluso  valore
 probatorio  alla   cartografia   ufficiale   italiana   dell'Istituto
 geografico militare.
    Inesattamente  si  e'  ravvisata  un'azione  di  confinazione  nel
 ricorso proposto dal comune di Canazei, inteso invece  alla  modifica
 di un confine certo ed ufficiale.
    VI)  Violazione  di  legge ed erroneo apprezzamento in ordine alla
 valutazione dei poziori diritti del comune di Pietore.
    Illegittimamente e' stato  disconosciuto  valore  probatorio  alla
 documentazione  esibita  dal comune di Rocca Pietore, ivi compresa la
 cartografia   ufficiale   dell'istituto   geografico   militare,   ed
 attribuito invece valore alla documentazione presentata dal comune di
 Canazei.
    Con  ricorso  (n.  183/1983)  depositato  il  25  gennaio 1983, la
 regione Veneto ha impugnato  il  d.P.R.  29  maggio  1982,  deducendo
 quattro motivi.
    I)  La  ricorrente nega anzitutto la competenza degli organi dello
 Stato a risolvere, utilizzando la  potesta'  prevista  dall'art.  267
 t.u. n. 383/1934, la contestazione di confini tra i comuni di Canazei
 e  Rocca Pietore: poiche' la controversia riguarda i confini non solo
 tra due comuni ma tra due regioni, la sua soluzione deve essere  data
 con   legge   del   Parlamento   ovvero   con  sentenza  della  Corte
 Costituzionale.
    II) Il procedimento  seguito  e  dal  resto  illegittimo  perche',
 trasferita  alle  regioni  (art. 1, lett. d, del d.P.R. n. 1/1972) la
 competenza amministrativa in materia di determinazione,  rettifica  e
 contestazione di confini tra comuni, dall'art. 267 dovrebbe desumersi
 il  principio per il quale, attesa la natura degli interessi pubblici
 coinvolti in simili controversie, le stesse fra  Comuni  appartenenti
 alla  stessa  regione  debbano  preferibilmente  risolversi con legge
 regionale, mentre tra comuni di  regioni  diverse  la  legge  statale
 diviene l'unico strumento ipotizzabile.
    III) Il provvedimento impugnato e comunque illegittimo perche' non
 ha   tenuto  conto  del  fatto  che  il  comune  di  Canazei,  avendo
 ripetutamente prestato acquiscenza alla linea di confine indicata dal
 comune  di  Rocca  Pietore,  non  era  legittimato  a  promuovere  il
 procedimento previsto dall'art. 267 del t.u. del 1934.
    IV)  Il parere n. 18/1980 del 7 marzo 1980 della prima sezione del
 consiglio di Stato sul quale e' basato l'impugnato d.P.R. e'  errato,
 perche'  non ha considerato che la deliberazione 4 ottobre 1991 della
 commissione   internazionale   Italo-Austriaca   per   la    migliore
 demarcazione del confine tra l'Italia e l'Austria-Ungheria non poteva
 avere  carattere  meramente  ricognitorio  ma,  in  quanto  inteso  a
 risolvere una controversia confinaria, aveva carattere  innovativo  e
 costitutivo   sicche',   per   la   valida   formazione   nella  sede
 internazionale della volonta' delle parti contraenti era  necessaria,
 l'emanazione,  che  di  fatto  e'  mancata, di legge di ratifica o di
 decreto reale recante l'ordine di esecuzione interna  del  deliberato
 della  commissione.  Se, invece, si ritiene che la commissione si sia
 limitata a formulare una proposta  di  provvedimento  di  polizia  di
 frontiera,  allora il deliberato della Commissione stessa non sarebbe
 stato idoneo a stabilire (allora) il confine di Stato e (ora) il con-
 fine tra regioni e comuni.
    Erroneamente, infine, il Consiglio di  Stato  ha  attribuito  alla
 deliberazione  della  commissione internazionale sui confini di Stato
 valore decisivo al fine di risolvere la controversia di  confine  tra
 Comuni  e tra Regioni, perche' l'art. 2 r.d. 22 luglio 1920, n. 1233,
 quando identifica i territori delle nuove province con quelli  "posti
 oltre  l'antico  confine  del  Regno"  si  riferisce verosimilmente a
 confini definiti antichi perche'  precedenti  la  determinazione  del
 1911.
    La   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  ed  il  Ministero
 dell'interno si sono costituiti in giudizio in entrambi i ricorsi col
 patrocinio  dell'avvocatura  generale  dello  Stato,  la  quale,  con
 memoria  depositata  il  14 settembre 1983, ha eccepito che i ricorsi
 sono infondati.
    La regione Trentino-Alto Adige si e'  costituita  in  giudizio  in
 entrambi  i  ricorsi  con  patrocinio  dell'avvocatura generale dello
 Stato, la quale, con memoria depositata  il  29  settembre  1983,  ha
 eccepito che i ricorsi sono infondati.
    La  provincia  autonoma  di Trento si e' costituita in giudizio in
 entrambi i ricorsi e, con varie memorie, ha chiesto  il  rigetto  dei
 ricorsi.
    Il  comune  di  Canazei  si e' costituito in giudizio e, con varie
 memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
    Con memoria depositata il 31 ottobre 1989, la regione Veneto, dopo
 aver ampiamente illustrato i profili di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 267 t.u. n. 383/1934, ha insistito per  l'accoglimento  del
 ricorso n. 183/1983.
    Con  memoria  depositata  il  3  novembre 1989, il comune di Rocca
 Pietore, dopo  un'ampia  esposizione  dei  motivi  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  267 del t.u. n. 383/1934, ha insistito per
 l'accoglimento del ricorso n. 88/1983.
    Con atto depositato il 15 ottobre 1983, l'ente provinciale per  il
 turismo  di  Belluno  e'  intervenuto  ad  adiuvandum  in  entrambi i
 ricorsi.
    Con atto del 18 gennaio 1983, la regione Veneto proponeva altresi'
 davanti  alla  Corte  costituzionale   ricorso   per   conflitto   di
 attribuzioni  contro  lo Stato in relazione al d.P.R. 29 maggio 1982,
 ma il ricorso e' stato rigettato con sentenza 20-30 giugno  1988,  n.
 743.
    3.  - Con ricorso (n. 2917/1988) depositato il 27 ottobre 1988, il
 comune di Rocca Pietore ha impugnato l'atto della provincia  autonoma
 di  Trento  in data 17 giugno 1988 e la successiva nota del 1º agosto
 1988, meglio specificati in epigrafe, deducendo tre motivi.
    I) Eccesso di potere per violazione di legge per  travisamento  di
 fatti, per difetto o comunque falsita' di presupposti.
    Il  d.P.R.  29 maggio 1982, contro il quale pende ricorso proposto
 dal comune di Rocca Pietore, non  ha  ancora  prodotto  effetti,  non
 esistendo, allo stato, alcuna nuova delimitazione dei confini oggetto
 di contestazione.
    II)  Eccesso di potere per violazione di legge sviamento di potere
 e per falsita' di presupposti.
    Nella nota impugnata viene richiamato anche il d.P.R. 19  novembre
 1987,  n.  527  ("Norme  di  attuazione dello statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige  in  materia  di  comunicazioni  e  trasporti  di
 interesse  provinciale"),  che  pero'  nulla  stabilisce al riguardo,
 limitandosi a disciplinare tutta una serie di attivita' che  ricadano
 ovviamente nell'ambito territoriale della provincia di Trento.
    III)  Illegittimita' per difetto, falsita' a contraddittorieta' di
 presupposti.
    La richiesta formulata con l'atto  impugnato  e'  illegittima,  in
 quanto   pende  dinanzi  al  t.a.r.  del  Lazio  ricorso  avverso  il
 provvedimento del Capo dello Stato (d.P.R. 29 maggio  1982),  che  e'
 pertanto tutt'altro che definitivo.
    Con ricorso (n. 859/1989) depositato il 31 marzo 1989 il comune di
 Rocca  Pietore ha impugnato l'atto della provincia autonoma di Trento
 dell'11 gennaio 1989, prot. n.  136-IV-1/39,  meglio  specificato  in
 epigrafe, deducendo tre motivi.
    I)  Eccesso di potere per violazione di legge, per travisamento di
 fatti e per difetto o comunque falsita' di presupposti.
    Il d.P.R. 29 maggio 1982, contro il quale pende  ricorso,  non  ha
 ancora   ricevuto  attuazione,  non  essendo  intervenuta  una  nuova
 delimitazione confinaria.
    II) Eccesso di potere, violazione di legge e sviamento di potere.
    E' illegittimo ritenere che la titolarita'  di  determinati  beni,
 situati nell'area contraversa, possa spettare alla provincia autonoma
 di  Trento  per effetto ed in forza degli "atti catastali e tavolari"
 della regione Trentino-Alto Adige, ufficio tavolare di Cavalese.
    III) Illegittimita' derivata. Eccesso di potere per erroneita' dei
 presupposti.
    Il d.P.R. 29 maggio 1982 e' stato impugnato dinanzi al t.a.r.  del
 Lazio.  L'illegittimita' da cui esso e' effetto vizia in via derivata
 anche l'atto impugnato con presente ricorso.
    La provincia autonoma di Trento si e' costituita  in  giudizio  in
 entrambi  i  ricorsi e, con memoria depositata il 2 novembre 1989, ha
 eccepito che i ricorsi sono inammissibili ed infondati.
    Con memoria depositata il 3 novembre  1989,  il  comune  di  Rocca
 Pietore ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
    Con ordinanza 11 giugno 1990, n. 551 la sezione, riuniti i ricorsi
 in  epigrafe, ha dichiarato con manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 267 del r.d. 3  marzo  1934,
 n.  383,  con  riferimento  agli  artt.  5  e 132 della Costituzione,
 ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    La Corte, con ordinanza 28 dicembre 1990, n.  591,  ha  restituito
 gli  atti  per  il  riesame  della rilevanza dopo che l'art. 64 della
 legge 8 giugno 1990, n. 142, entrato in vigore nel  frattempo,  aveva
 abrogato  il  citato r.d. n. 383/1934, facendo salvi alcuni articoli,
 fra i quali non figura l'art. 167.
                             D I R I T T O
    Con  ordinanza  11  giugno  1990, n. 551 questa sezione, riuniti i
 ricorsi in epigrafe, ha dichiarato non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 267 del r.d. 3
 marzo 1934, n.  383,  con  riferimento  agli  artt.  5  e  132  della
 Costituzione,   disponendo   la   sospensione   del   giudizio  e  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    La Corte, con ordinanza 28 dicembre 1990, n.  591,  ha  restituito
 gli  atti  per  il  riesame  della rilevanza dopo che l'art. 64 della
 legge 8 giugno 1990, n. 142 ha abrogato il r.d. n. 383/1934,  facendo
 salvi alcuni articoli, fra i quali non e' compreso l'art. 267.
    All'esito del riesame la sezione ritiene che l'accertata rilevanza
 della questione permanga.
    Se  anche  il  citato art. 267 del r.d. n. 383/1934, sospettato di
 illegittimita'  costituzionale,  dovesse  intendersi   abrogato,   la
 rimozione  avrebbe  effetto,  in  virtu'  dei  principi  regolanti la
 successione delle leggi nel tempo, soltanto dalle entrata  in  vigore
 della norma abrogativa.
    Pertanto il sindacato di legittimita' richiesto a questo Tribunale
 amministrativo   deve   tuttora   essere  esercitato  assumendo  come
 parametro lo stesso art. 267 del r.d. n. 383/1934, in base  al  quale
 e'  stato  adottato  l'impugnato  d.P.R.  29  maggio  1982,  e la cui
 caducazione, con effetti incidenti nel presente  giudizio,  non  puo'
 che  essere  operata dal giudice delle leggi, ove ritenga sussistente
 il dedotto contrasto con la Costituzione.
    Permane invero il dubbio, gia' espresso nella precedente ordinanza
 n. 551/1990, che  la  norma  in  questione,  nel  consentire  che  le
 controversie confinarie insorte fra comuni appartenenti a regioni di-
 verse  siano  risolte con atto di competenza governativa (l'impugnato
 d.P.R. 29 maggio 1982, che ha risolto per  contestazione  di  confini
 proposto  dal  comune di Canazei), si ponga in contrasto con l'art. 5
 della Costituzione, che enuncia il principio del riconoscimento delle
 autonomia locali e richiede l'adeguamento della legislazione  statale
 alle  esigenze  dell'autonomia  e del decentramento, e con l'art. 132
 della Costituzione, che stabilisce la forma legislativa e particolari
 modalita' partecipative per la variazione del territorio regionale.
    Neppure  puo'  escludersi,  come  gia'  e'  stato  osservato,  che
 l'attribuzione al governo della predetta potesta' confligga, sotto un
 piu'  generale  profilo,  con  il  principio  ispiratore  delle norme
 costituzionali (gli artt. 119, 123, 125 e 133 oltre  ai  gia'  citati
 artt.   5  e  132),  che  pongono  una  riserva  di  legge  a  tutela
 dell'autonomia regionale nelle sue piu' significative espressioni.
    Ritiene, inoltre, la sezione di dover sottoporre al  vaglio  della
 Corte  costituzionale,  siccome  non  manifestamente  infondati,  gli
 ulteriori rilievi di incostituzionalita' mossi dalla  regione  Veneto
 con  riferimento all'art. 5 in connessione agli artt. 131 e 134 della
 Costituzione.
    Appare infatti, pertinente la considerazione che  le  controversie
 insorte sulla consistenza dei confini fra regioni incidono su materie
 che  ha  rilievo costituzionale, in quanto l'ordinamento territoriale
 delle  regioni  trova  implicita  definizione  nell'art.  131   della
 Costituzione.
    La  conseguenza  e' che la sede appropriata per la risoluzione non
 puo'  essere  individuata  in  un'autorita'  amministrativa,  ma  nel
 Parlamento (art. 132) o nella Corte costituzionale (art. 134).
    Per   le   considerazioni  esposte,  la  questione  va  nuovamente
 sottoposta all'esame della Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934,  con  riferimento
 agli  artt.  5, 132 e 134 della Costituzione, nei termini indicati in
 motivazione.
    Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Ordina,   altresi',  che  a  cura  della  segreteria  la  presente
 ordinanza sia notificata alla  parti  in  causa,  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma dal Tribunale  amministrativo  regionale  del
 Lazio, sez. I, nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992.
                        Il presidente: SCHINAIA
                                     Il consigliere estensore: BORIONI
    Il consigliere: TAVARNELLI
    Pubblicata mediante deposito in segreteria il 6 aprile 1992.
             Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

 92C0790