N. 367 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 1992

                                N. 367
 Ordinanza  emessa  il  28  marzo  1992  dal pretore di Brindisi, sez.
 distaccata di San Vito dei Normanni, nel procedimento civile vertente
 tra Camposeo Romeo e ente FF.SS.
 Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello
    Stato - Riconoscimento del periodo di leva,  adempiuto  prima  del
    rapporto  di  lavoro,  per  l'inquadramento  economico  e  per  la
    determinazione   dell'anzianita'   ai   fini    del    trattamento
    previdenziale  - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che
    hanno assolto tale obbligo prima del
    30 gennaio 1987 - Irrazionalita' - Disparita' di trattamento -
    Violazione del principio per cui il  servizio  militare  non  puo'
    pregiudicare  le  posizioni  di  lavoro,  nonche'  dei principi di
    capacita' contributiva, di soggezione  dei  magistrati  solo  alla
    legge e di autonomia della magistratura.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 52).
(GU n.29 del 8-7-1992 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
                           RILEVATO IN FATTO
      che  il  ricorrente,  dipendente dell'ente ferrovie dello Stato,
 rivendica il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento  economico  e
 della determinazione dell'anzianita' lavorativa ed ai sensi dell'art.
 20  della  legge  24  dicembre  1986, n. 958, del periodo di servizio
 militare prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge  24
 dicembre 1986, n. 958, sopra citata;
      che  il ricorrente ha denunciato l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in  relazione  agli
 artt. 3 e 52 della Costituzione;
      che  l'art.  7  della  legge  citata,  dispone  che "il servizio
 militare valutabile ai sensi dell'art. 20  della  legge  24  dicembre
 1986,  n. 958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata
 in   vigore   della   predetta   legge   nonche'   quello    prestato
 successivamente";
                          RITENUTO IN DIRITTO
      che  la  norma  denunciata crea una ingiustificata disparita' di
 trattamento  di  situazioni  uguali,  salvo  che   per   il   fattore
 accidentale dell'epoca della prestazione del servizio militare;
      che   la   detta   discriminazione  in  relazione  all'epoca  di
 prestazione del servizio militare non appare consentita dall'art.  52
 della  Costituzione  laddove  e'  prescritto  che  l'adempimento  del
 servizio  militare  (senza  distinzione)  non  puo'  pregiudicare  la
 posizione di lavoro del cittadino;
      che   il  differenziato  trattamento  introdotto  con  la  norma
 denunciata va invece a pregiudicare la posizione di lavoro di  alcuni
 cittadini rispetto ad altri;
      che   la   norma  denunciata  appare  peraltro  irrazionale  ove
 privilegia il servizio prestato successivamente all'entrata in vigore
 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, rispetto a quello anteriormente
 prestato, omettendo di considerare che  quest'ultimo,  in  genere  di
 piu'  lunga  durata,  era  piu'  gravoso per il cittadino rispetto al
 servizio militare attuale;
      che la questione, pertanto, appare non manifestamente infondata;
      che la denuncia  appare  ammissibile  essendo  stata  denunciata
 l'illegittimita' costitzionale di una legge formale;
      che  la  soluzione  della  questione  ha  rilevanza nel presente
 processo, atteso che dalla ritenuta illegittimita' o meno della norma
 denunciata derivera' l'accoglimento o il rigetto della domanda, posto
 che le altre eccezioni dell'ente resistente appaiono prive di  pregio
 e saranno tutte disattese in sede di deliberazione finale.
                               P. Q. M.
    Visto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  7,  primo  comma
 della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3 e 52
 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
      San Vito dei Normanni, addi' 28 marzo 1992
                           Il pretore: MANZO

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