N. 367 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 1992
N. 367 Ordinanza emessa il 28 marzo 1992 dal pretore di Brindisi, sez. distaccata di San Vito dei Normanni, nel procedimento civile vertente tra Camposeo Romeo e ente FF.SS. Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalita' - Disparita' di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non puo' pregiudicare le posizioni di lavoro, nonche' dei principi di capacita' contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.29 del 8-7-1992 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; RILEVATO IN FATTO che il ricorrente, dipendente dell'ente ferrovie dello Stato, rivendica il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianita' lavorativa ed ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, del periodo di servizio militare prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sopra citata; che il ricorrente ha denunciato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione; che l'art. 7 della legge citata, dispone che "il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonche' quello prestato successivamente"; RITENUTO IN DIRITTO che la norma denunciata crea una ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni uguali, salvo che per il fattore accidentale dell'epoca della prestazione del servizio militare; che la detta discriminazione in relazione all'epoca di prestazione del servizio militare non appare consentita dall'art. 52 della Costituzione laddove e' prescritto che l'adempimento del servizio militare (senza distinzione) non puo' pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino; che il differenziato trattamento introdotto con la norma denunciata va invece a pregiudicare la posizione di lavoro di alcuni cittadini rispetto ad altri; che la norma denunciata appare peraltro irrazionale ove privilegia il servizio prestato successivamente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, rispetto a quello anteriormente prestato, omettendo di considerare che quest'ultimo, in genere di piu' lunga durata, era piu' gravoso per il cittadino rispetto al servizio militare attuale; che la questione, pertanto, appare non manifestamente infondata; che la denuncia appare ammissibile essendo stata denunciata l'illegittimita' costitzionale di una legge formale; che la soluzione della questione ha rilevanza nel presente processo, atteso che dalla ritenuta illegittimita' o meno della norma denunciata derivera' l'accoglimento o il rigetto della domanda, posto che le altre eccezioni dell'ente resistente appaiono prive di pregio e saranno tutte disattese in sede di deliberazione finale.
P. Q. M. Visto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. San Vito dei Normanni, addi' 28 marzo 1992 Il pretore: MANZO 92C0800