N. 372 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1992
N. 372 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Perugia nel procedimento penale a carico di Colavito Vittorio Ordinamento penitenziario - Beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale - Condannati per gravi delitti (nella specie: spaccio e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti - Concedibilita' del beneficio solo in assenza di attuali collegamenti con la criminalita' organizzata - Asserita impossibilita' per il condannato di fornire la prova negativa in ordine alla sussistenza dei collegamenti con la criminalita' accertata dagli organi di polizia - Prospettata violazione del diritto di difesa. (Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 1, p.p.; d.-l. 13 maggio 1991, n. 152). (Cost., art. 24).(GU n.29 del 8-7-1992 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 13 febbraio 1992, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza iscritto al n. 1190/91 r.g.t.s. promosso da Colavito Vittorio nato a Grumo Appulla (Bari) il 24 aprile 1935, ristretto nello casa di reclusione di Orvieto condannato definitivo in esecuzione della pena di cinque anni e due mesi di reclusione, di cui alla sentenza in data 9 maggio 1990 della Corte di appello di Lecce. Premesso che il condannato, con istanza del 30 ottobre 1991 ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale che l'istante e' detenuto dal 9 aprile 1991 con scadenza della pena al 12 agosto 1993; Esaminati gli atti e sentite le conclusioni del p.g. e del difensore, OSSERVA IN FATTO Il Colavito Vittorio prima della condanna per la quale e' in stato di detenzione, in espiazione della pena inflittagli di cinque anni e due mesi di reclusione per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, era incensurato (v. fg. 22 degli atti): espletava attivita' di ragioniere-commercialista a Taranto ed era iscritto nell'albo dei periti del tribunale. Coinvolto in una vicenda di droga, e' stato condannato alla pena su specificata ed e' in detenzione presso la casa di reclusione di Orvieto, dove ha costantemente tenuto condotta esemplare e gode della fiducia piu' completa della direzione dell'istituto (cfr. la relazione a fg. 37). E' iscritto alla facolta' di economia e commercio presso l'Universita' degli studi di Peugia e fruisce di regolari permessi, in via eccezionale e ad horas, per attendere ai suoi impegni di studio; in occasione di tali permessi non ha mai dato luogo a rimarchi di sorta. Ha ancora da espiare un anno e sei mesi di pena e, a' sensi di legge, ha chiesto, in data 30 ottobre 1991, di essere affidato in prova al servizio sociale per riprendere l'attivita' di ragioniere - libero professionista - in quel di Taranto e cosi' poter seguire l'attivita' continuata dal figlio, ragioniere anch'egli. Stando alla formulazione dell'art. 1, prima parte, della legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, poiche' le informazioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubbliche presso la prefettura competente (quella del luogo di detenzione .. ..³) risultano, al solito, fumose ed inconcludenti, senza escludere il collegamento attuale del Colavito Vittorio con la criminalita' organizzata (v. fg. 35), il tribunale avrebbe dovuto rigettare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal predetto Colavito, attesa la presunzione ex lege della sussistenza dei collegamenti di cui sopra nell'assenza di un esplicito riscontro da parte dei comitati previsti dalla legge. Non sembra che questo rientri nella logica di una equa applicazione del diritto, posto che la pretesa inversione dell'onere della prova a carico dell'interessato, appare concretamente impossibile, ingiusta ed anticostituzionale. INVERO IN DIRITTO La pretesa legislativa deve ritenersi assurda ed impossibile³ Viene pretesa la prova positiva di un fatto negativo e cio' a carico di cittadino detenuto da anni e in detenzione, quindi, con limitata possibilita' di azione nella materiale impossibilita' di procurarsi una siffatta prova "diabolica". Tanto a parere di questo tribunale di sorveglianza, inficia, in concreto, la norma costituzionale dell'art. 24, secondo la quale: "La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", difesa che, nella fattispecie di legge, non e' esplicabile perche', di fatto impossibile³ A parere di chi scrive e' lecito pretendere dai comitati, che la legge deputa a fornire informazioni alla magistratura, dei resoconti precisi e dettagliati in ordine ai collegamenti attuali di un detenuto con la criminalita' organizzata od eversiva, mentre nell'ipotesi di riscontri fumosi ed inconcludenti, (ed e' la norma in concreto), e' assurdo voler pretendere che sia il detenuto a dover fornire la prova, di fatto non fornita, a contrariis, dai Comitati competenti: cio' viola la Costituzione e contrasta con il buon senso che deve presiedere ad ogni cosa umana, specie se ha riguardo a giustizia, tant'e' che lo stesso p.g. d'udienza ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza proposta dal Colavito (v. verbale d'udienza).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; il tribunale di sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimita' costituzionale e ritenuta, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, prima parte, della legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203; Sospende il presente giudizio, e, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Demanda alla cancelleria di notificare l'ordinanza de quo all'interessato, alla procura generale della Repubblica in sede, alla Corte di cassazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso a Perugia, addi' 13 febbraio 1992. Il presidente estensore: POGGI Il collaboratore di cancelleria: MASCALZONI Depositato in cancelleria il 17 febbraio 1992. Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 92C0805