N. 375 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 1992

                                N. 375
 Ordinanza  emessa  il  12  maggio  1992  dal  pretore  di Palermo nel
 procedimento civile vertente tra Ortega Bianchi Mattia e prefetto  di
 Palermo
 Procedimento civile - Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione
    prefettizia - Notificazioni al ricorrente - Obbligo di elezione di
    domicilio  nel  comune  ove  ha  sede il pretore adito in mancanza
    della  quale  le  notifiche  si  eseguono  mediante  deposito   in
    cancelleria  -  Mancata  previsione  sia della possibilita' che le
    notificazioni siano eseguite all'indirizzo  dichiarato  che  della
    indicazione,  nel provvedimento sanzionatorio, in modo da renderne
    edotto il destinatario, dell'obbligo suddetto e delle  conseguenze
    della sua inosservanza - Prospettata disparita' di trattamento fra
    i  ricorrenti  che  risiedono  nel  comune  e  quelli  che  non vi
    risiedono - Lamentata violazione del diritto di difesa.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, quarto e quinto
    comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.29 del 8-7-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
 recante  il  n. 5817/1991 del ruolo generale degli affari contenziosi
 promosso da Ortega Bianchi Mattia contro il prefetto della  provincia
 di Palermo, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
    Con  ricorso  pervenuto  in  cancelleria il 16 ottobre 1991 Ortega
 Bianchi  Mattia,  residente  in  Montemaggiore   Belsito,   proponeva
 opposizione  avverso  l'ordinanza  dal  prefetto  della  provincia di
 Palermo notificata il  14  ottobre  1991  con  la  quale  gli  veniva
 ingiunto  il  pagamento,  a  titolo di sanzione amministrativa, della
 somma di lire 175.000, oltre le spese, perche' ritenuto  responsabile
 di contravvenzione all'art. 102 del codice della strada.
    Si  doleva  dell'opposto provvedimento il ricorrente deducendo che
 alla data del 2 novembre 1986 (alla quale faceva riferimento l'organo
 di Polizia per l'accertamento della infrazione) il veicolo del  quale
 veniva  ritenuto  proprietario  era  invece  da  tempo venduto a tale
 Agatino Ugo.
    Con  decreto  del  21  ottobre  1991  questo  pretore  fissava  la
 comparizione  dell'opponente  e del Prefetto di Palermo per l'udienza
 del  5  maggio  1992,  ordinando  a  quest'ultimo  nel  contempo   di
 depositare  gli atti di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge
 n. 689/1981.
    Il suddetto  provvedimento  veniva  notificato  all'autorita'  che
 aveva  emesso  il  provvedimento  opposto  e,  mediante  deposito  in
 cancelleria, al ricorrente (che  nella  opposizione,  dichiarando  di
 risiedere  in  Montemaggiore  Belsito,  non aveva eletto domicilio in
 questo comune di Palermo).
    Non essendosi quest'ultimo presentato  all'udienza  del  5  maggio
 1992 la causa veniva posta in riserva.
    Cio'  posto  osserva  il giudicante che ai sensi del quinto comma,
 dell'art.  23  della  legge  n.  689/1981  non  essendosi  presentato
 l'opponente  (che  non  ha  nominato procuratore) all'udienza fissata
 senza addurre alcun legittimo impedimento,  questo  pretore  dovrebbe
 convalidare il provvedimento opposto.
    Tale soluzione, avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente,
 con   tutta  probabilita',  nessuna  notizia  ha  avuto  dell'udienza
 fissata, giacche', come sopra accennato, il decreto pretorile gli  e'
 stato  notificato  mediante  deposito  in  cancelleria,  non  pare si
 sottragga a censure di incostituzionalita'.
    Si osserva al riguardo che, come e'  noto,  l'opposizione  avverso
 ordinanza  ingiunzione introduce un ordinario giudizio sul fondamento
 della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al  giudizio
 instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti
 sostanziali  di  attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione
 dell'onere   della    prova,    spettano    all'amministrazione    ed
 all'opponente;  pertanto tale opposizione puo' consistere anche nella
 semplice  contestazione  della  pretesa  anzidetta,  e,   una   volta
 proposta,  devolve  al  giudice  adito  la  piena cognizione circa la
 legittimita' e la fondatezza della pretesa stessa (Cass. 19  dicembre
 1989, n. 5721, in rep. foro It. 1989 col. 2857, n. 64).
    Una  chiara  deviazione  rispetto  ai  principi  che  disciplinano
 l'ordinario giudizio civile e' invece  costituita  dal  disposto  del
 quinto  comma  dell'art.  23 della legge n. 689/1981 per il quale, se
 l'opponente o il suo procuratore non si presentano alla prima udienza
 senza addurre alcun legittimo impedimento, il  pretore  convalida  il
 provvedimento   opposto.   La   deviazione,   come  e'  evidente,  e'
 determinata dal fatto che viene imposto un particolare  comportamento
 all'opponente  (che, si ripete, ha la veste sostanziale di convenuto)
 successivo alla stessa instaurazione del giudizio,  gia'  soggetto  a
 termini   perentori.  Insomma  all'opponente,  per  poter  contestare
 davanti   il   giudice   la   pretesa   sanzionatoria  dell'autorita'
 amministrativa, e perche' quest'ultima sia chiamata a  dimostrare  la
 fondatezza  della  pretesa  anzidetta,  viene  imposto  non  solo  di
 promuovere  il  giudizio  entro  termini  perentori,   ma   pure   di
 presentarsi alla prima udienza.
    Di  per  se stesso tutto cio' (la imposizione cioe' di particolari
 oneri posti a carico di  chi  agisce  in  giudizio)  pare  pienamente
 legittimo   perche',   come   piu'  volte  osservato,  rientra  nella
 discrezionalita' del  legislatore,  stabilendo  peculiari  procedure,
 differenziare   la   tutela   giurisdizionale   con   riguardo   alla
 particolarita' del rapporto da regolare.
    Nella specie, dunque,  il  legislatore  ha  inteso  attribuire  un
 particolare  significato  alla mancata presentazione dell'opponente o
 del  suo  procuratore  alla  prima   udienza,   desumendo   da   tale
 comportamento   la   cessazione   di   ogni   interesse  a  coltivare
 l'opposizione;  ed  in  vista,  appunto,  della  particolarita'   del
 giudizio,   costituito   dalla   contestazione  di  un  provvedimento
 amministrativo,  ne  ha  fatto  seguire   la   conferma   "convalida"
 dell'ordinanza opposta.
    Perche'  possa  attribuirsi  rilievo a tale comportamento e' pero'
 necessario che lo stesso sia volontario, sia cioe' eplicazione di una
 reale  cessazione  di  interesse,  e  non   invece   determinato   da
 circostanze  esterne e contingenti, che escludono il collegamento tra
 volonta' e condotta.
    E  non  pare  contestabile  che  tipica  circostanza   esterna   e
 contingente  sia  costituita  dalla  mancata  conoscenza  della  data
 fissata per l'udienza; mancata conoscenza determinata dal fatto  che,
 come piu' volte accennato, nella specie il provvedimento pretorile di
 fissazione  dell'udienza  e'  stato notificato all'opponente mediante
 deposito in cancelleria.
    Come e' noto, infatti, il quarto comma dell'art. 22 della legge in
 esame stabilisce che il ricorso deve  contenere  (quando  l'opponente
 non  abbia indicato un suo procuratore) la dichiarazione di residenza
 o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il  pretore  adito;
 il  comma  successivo  specifica  poi  che se manca l'indicazione del
 procuratore oppure la dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di
 domicilio,  le notificazioni al ricorrente "vengono eseguite mediante
 deposito in cancelleria".
    Tale disciplina non pare si sottragga a sospetti di illegittimita'
 costituzionale.
    Si introduce, in primo luogo, un trattamento differenziato secondo
 che il ricorrente risieda o meno nel comune dove ha sede  il  pretore
 adito.  Nel  primo  caso,  infatti,  la  notifica al ricorrente viene
 effettuata al proprio indirizzo, mentre nel secondo mediante deposito
 in cancelleria.
    Ma, soprattutto, tale meccanismo pare del tutto  contrastante  con
 lo  spirito del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
 Mentre, infatti, il legislatore ha indubbiamente inteso  favorire  la
 possibilita'  che  il  destinatario  del  provvedimento sanzionatorio
 possa agevolmente promuovere e condurre l'opposizione (e  da  qui  la
 possibilita'  che  in  giudizio  stia personalmente l'opponente - che
 altrimenti  sarebbe  verosimilmente  indotto  a  non   impugnare   il
 provvedimento  sanzionatorio  di  piu' modesta incidenza economica se
 fosse imposto il ricorso alla difesa tecnica -  l'assunzione  a  cura
 della   cancelleria   delle   notificazioni  e  delle  comunicazioni;
 l'esenzione degli atti del procedimento da ogni tassa ed  imposta;  i
 poteri  istruttori  attribuiti  al  giudice, ecc.), dall'altra con la
 disposizione in  esame  introduce  un  vero  e  proprio  trabocchetto
 processuale   nel   quale  inevitabilmente  cade  (come  l'esperienza
 pressoche' costantemente evidenzia) chi non ricorre (come consente il
 procedimento) alla difesa tecnica ed ha la sfortuna di  risiedere  in
 comune diverso da quella dove ha sede il pretore adito.
    L'inconveniente   potrebbe  essere  evitato  se  si  imponesse  di
 notificare il  provvedimento  pretorile  di  fissazione  dell'udienza
 all'indirizzo  dell'opponente; ovvero se si imponesse, quantomeno, di
 rendere edotto il medesimo, in  sede  di  emissione  della  ordinanza
 ingiunzione  (art.  18  della  legge  n.  689/1981),  oltre che della
 possibilita' di impugnarla (come esplicitamente previsto  dall'ultimo
 comma,  dell'art.  3, della legge 7 agosto 1990, n. 241), anche della
 necessita' di eleggere domicilio nel comune dove ha sede  il  giudice
 adito; e delle conseguenze che derivano da tale mancata indicazione.
    Ma  tali  prescrizioni  non  sono,  allo  stato,  imposte ne' alla
 cancelleria  ne'  all'amministrazione;  e  pertanto  le  disposizioni
 esaminate  non sembra si sottraggano a censure di incostituzionalita'
 sia per l'ingiustificata disparita' di  trattamento  che  introducono
 tra  i  destinatari  del  provvedimento  sanzionatorio amministrativo
 (discriminati  in  base  al  luogo  di  residenza);  e  sia  per   la
 inammissibile soppressione del diritto di azione che deriva dal fatto
 che    determinati    effetti   processuali   (quali   la   convalida
 dell'ordinanza  ingiunzione  con  la  preclusione  di  esaminarne  in
 giudizio  la  fondatezza)  sono raggiunti senza che l'interessato (al
 quale, si ripete, si consente di non  avvalersi  di  difesa  tecnica)
 abbia  avuto la reale possibilita' di farsi sentire dal giudice prima
 che questi emetta il provvedimento (nel che  consiste  l'essenza  del
 contraddittorio e, in definitiva, dello stesso processo).
    Ne segue la declaratoria di non manifesta infondatezza delle norme
 esaminate nei termini di cui in dispositivo.
    Non  pare contestabile, infine, la piena rilevanza della questione
 ai fini della decisione del presente  procedimento  che  ove  venisse
 accolta  la questione prospettata non potrebbe essere definito con la
 convalida del provvedimento opposto.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre
 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella
 parte in cui non prevedono che le notificazioni al ricorrente vengano
 eseguite all'indirizzo dichiarato; ovvero  nella  parte  in  cui  non
 prevedono, quantomeno, che nella ordinanza ingiuzione il destinatario
 del   provvedimento   sanzionatorio,   venendo   reso   edotto  della
 possibilita' di  proporre  opposizione  avverso  il  medesimo,  venga
 altresi'  invitato a dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel
 comune dove ha sede il pretore adito, esplicitandosi  le  conseguenze
 che dalla omissione di tali indicazioni derivano;
    Sospende  il  presente  giudizio  e  dispone  che  gli  atti siano
 trasmessi alla Corte costituzionale;
    Manca  alla  cancelleria  per la notifica della presente ordinanza
 alle parti ed al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e  per  la
 comunicazione della medesima ai Presidenti della Camera e del Senato.
      Palermo, addi' 12 maggio 1992
                          Il pretore: LIBRINO

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