N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 1992
N. 376 Ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Bivona Carmelo e prefetto di Palermo Procedimento civile - Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia - Notificazioni al ricorrente - Obbligo di elezione di domicilio nel comune ove ha sede il pretore adito in mancanza della quale le notifiche si eseguono mediante deposito in cancelleria - Mancata previsione sia della possibilita' che le notificazioni siano eseguite all'indirizzo dichiarato che della indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, in modo da renderne edotto il destinatario, dell'obbligo suddetto e delle conseguenze della sua inosservanza - Prospettata disparita' di trattamento fra i ricorrenti che risiedono nel comune e quelli che non vi risiedono - Lamentata violazione del diritto di difesa. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e 22, quarto e quinto comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.29 del 8-7-1992 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile recante il n. 5531/1991 del ruolo generale degli affari contenziosi promosso da Bivona Carmelo contro il prefetto della provincia di Palermo, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione. Con ricorso pervenuto in cancelleria il 7 ottobre 1991 Bivona Carmelo, residente in Bolognetta, proponeva opposizione avverso l'ordinanza dal prefetto della provincia di Palermo notificata il 24 agosto 1991 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di L. 800.000, oltre le spese, perche' ritenuto responsabile di aver fatto circolare sovraccarico l'autocarro della cooperativa della quale era il legale rappresentante. Si doleva dell'opposto provvedimento il ricorrente deducendo che alla data dell'11 aprile 1990 (alla quale faceva riferimento l'organo di polizia per l'accertamento della infrazione) il veicolo della cooperativa era entro i limiti di peso. Con decreto del 21 ottobre 1991 questo pretore fissava la comparizione dell'opponente e del prefetto di Palermo per l'udienza del 28 aprile 1992, ordinando a quest'ultimo nel contempo di depositare gli atti di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981. Il suddetto provvedimento veniva notificato all'autorita' che aveva emesso il provvedimento opposto e, mediante deposito in cancelleria, al ricorrente (che nella opposizione, dichiarando di risiedere in Bolognetta, non aveva eletto domicilio in questo comune di Palermo). Non essendosi quest'ultimo presentato all'udienza del 28 aprile 1992 la causa veniva posta in riserva.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 375/1992). 92C0809