N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 1992

                                N. 376
 Ordinanza  emessa  il  12  maggio  1992  dal  pretore  di Palermo nel
 procedimento civile vertente tra Bivona Carmelo e prefetto di Palermo
 Procedimento civile - Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione
    prefettizia - Notificazioni al ricorrente - Obbligo di elezione di
    domicilio nel comune ove ha sede  il  pretore  adito  in  mancanza
    della   quale  le  notifiche  si  eseguono  mediante  deposito  in
    cancelleria - Mancata previsione sia  della  possibilita'  che  le
    notificazioni  siano  eseguite  all'indirizzo dichiarato che della
    indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, in modo da  renderne
    edotto  il destinatario, dell'obbligo suddetto e delle conseguenze
    della sua inosservanza - Prospettata disparita' di trattamento fra
    i ricorrenti  che  risiedono  nel  comune  e  quelli  che  non  vi
    risiedono - Lamentata violazione del diritto di difesa.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e 22, quarto e quinto
    comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.29 del 8-7-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento civile
 recante il n. 5531/1991 del ruolo generale degli  affari  contenziosi
 promosso  da  Bivona  Carmelo  contro  il prefetto della provincia di
 Palermo, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
    Con ricorso pervenuto in cancelleria  il  7  ottobre  1991  Bivona
 Carmelo,  residente  in  Bolognetta,  proponeva  opposizione  avverso
 l'ordinanza dal prefetto della provincia di Palermo notificata il  24
 agosto  1991  con la quale gli veniva ingiunto il pagamento, a titolo
 di sanzione amministrativa, della  somma  di  L.  800.000,  oltre  le
 spese,   perche'   ritenuto  responsabile  di  aver  fatto  circolare
 sovraccarico l'autocarro della cooperativa della quale era il  legale
 rappresentante.
    Si  doleva  dell'opposto provvedimento il ricorrente deducendo che
 alla data dell'11 aprile 1990 (alla quale faceva riferimento l'organo
 di polizia per l'accertamento  della  infrazione)  il  veicolo  della
 cooperativa  era  entro  i limiti di peso. Con decreto del 21 ottobre
 1991 questo pretore fissava  la  comparizione  dell'opponente  e  del
 prefetto  di  Palermo  per  l'udienza del 28 aprile 1992, ordinando a
 quest'ultimo nel contempo di depositare gli atti di  cui  al  secondo
 comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981.
    Il  suddetto  provvedimento  veniva  notificato  all'autorita' che
 aveva  emesso  il  provvedimento  opposto  e,  mediante  deposito  in
 cancelleria,  al  ricorrente  (che  nella opposizione, dichiarando di
 risiedere in Bolognetta, non aveva eletto domicilio in questo  comune
 di Palermo).
    Non  essendosi  quest'ultimo  presentato all'udienza del 28 aprile
 1992 la causa veniva posta in riserva.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 375/1992).
 92C0809