N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 1992
N. 56 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1 luglio 1992 (della regione Marche) Tributi in genere - Determinazione della aliquota per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge n. 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti - Riapprovazione a maggioranza semplice, anziche' assoluta, di legge rinviata dal Governo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1989 e 154/1990. (Delibera legislativa del consiglio regione Marche 2 giugno 1992). (Cost., art. 127).(GU n.30 del 15-7-1992 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 2 giugno 1992, comunicata al commissario del governo l'8 giugno 1992, e recante "determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge n. 952/1977 e successive modificazioni, della addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti". Con telegramma 18 febbraio 1992, il governo ha rinviato la delibera legislativa 15 gennaio poi riapprovata. La delibera legislativa impugnata non puo' essere qualificata "nuova". malgrado cio', essa e' stata approvata con una maggioranza non "assoluta" e quindi con violazone dell'art. 127 della Costituzione come interpretato da codesta Corte (sentenze n. 79/1989, punto 4, e n. 154 del 1990, punto 4). Ne' alcun rilievo puo' essere riconosciuto alla circostanza che il nuovo testo ha tenuto conto del rilievo governativo.
Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale della delibera regionale impugnata. Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 19 giugno 1992 Avvocato dello Stato: Franco FAVARA 92C0812