N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 1992

                                 N. 56
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 1 luglio 1992 (della regione Marche)
 Tributi in genere - Determinazione della aliquota per l'anno 1992,
    dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui  alla
    legge  n.  952/1977  e  successive modificazioni, dell'addizionale
    regionale  all'imposta  di  consumo  sul  gas  metano  usato  come
    combustibile  e  dell'imposta  regionale sostitutiva per le utenze
    esenti - Riapprovazione a maggioranza semplice, anziche' assoluta,
    di legge rinviata dal Governo - Riferimento  alle  sentenze  della
    Corte costituzionale nn. 79/1989 e 154/1990.
 (Delibera legislativa del consiglio regione Marche 2 giugno 1992).
 (Cost., art. 127).
(GU n.30 del 15-7-1992 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  nei  confronti
 della   regione  Marche,  in  persona  del  presidente  della  giunta
 regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata  dal
 consiglio  regionale  il 2 giugno 1992, comunicata al commissario del
 governo l'8 giugno 1992, e recante  "determinazione  delle  aliquote,
 per   l'anno   1992,   dell'addizionale   all'imposta   erariale   di
 trascrizione  di  cui   alla   legge   n.   952/1977   e   successive
 modificazioni, della addizionale regionale all'imposta di consumo sul
 gas   metano   usato   come  combustibile  e  dell'imposta  regionale
 sostitutiva per le utenze esenti".
    Con telegramma  18  febbraio  1992,  il  governo  ha  rinviato  la
 delibera legislativa 15 gennaio poi riapprovata.
    La  delibera  legislativa  impugnata  non  puo' essere qualificata
 "nuova". malgrado cio', essa e' stata approvata con  una  maggioranza
 non   "assoluta"   e   quindi   con  violazone  dell'art.  127  della
 Costituzione come interpretato da codesta Corte (sentenze n. 79/1989,
 punto 4, e n. 154 del 1990, punto 4). Ne' alcun rilievo  puo'  essere
 riconosciuto  alla circostanza che il nuovo testo ha tenuto conto del
 rilievo governativo.
   Per quanto precede,  si  chiede  di  dichiarare  la  illegittimita'
 costituzionale della delibera regionale impugnata.
    Si  produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma
 di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.
      Roma, addi' 19 giugno 1992
                  Avvocato dello Stato: Franco FAVARA

 92C0812