N. 325 ORDINANZA 29 giugno - 8 luglio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  - Pensione privilegiata di guerra - Vedova
 che abbia contratto nuovo matrimonio - Perdita del diritto -  Dedotta
 violazione  di  parametri  costituzionali  di  contenuto  estraneo  a
 situazioni giuridiche ad impronta strettamente patrimoniale.
 
 (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 42, primo comma, e 55).
 
 (Cost., artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma).
(GU n.30 del 15-7-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI,  prof.  Cesare
    MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 42, primo
 comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente  al  vedovo  di
 donna deceduta a causa della guerra) del decreto del Presidente della
 Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915  (Testo unico delle norme in
 materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa  il  13
 dicembre  1991  dalla Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale,
 sul ricorso proposto da Teresa Papini, vedova Baldi, iscritta  al  n.
 131 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  17  giugno  1992  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 la Corte dei
 conti  -  Sez.  III  Giurisdizionale  per le pensioni di guerra - sul
 ricorso proposto da Teresa Papini ved. Baldi ha sollevato  d'ufficio,
 in  riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 42,  primo  comma,  e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al
 vedovo di donna deceduta a causa della guerra) del d.P.R. 23 dicembre
 1978, n. 915 (Testo unico delle  norme  in  materia  di  pensioni  di
 guerra);
      che  con  atto  depositato  il  7  aprile 1992 e' intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato  che  per  quanto  attiene  all'art.  42 del d.P.R. 23
 dicembre  1978,  n.  915,  anzitutto  viene  dedotta  la   violazione
 dell'art.  29 della Costituzione che, come gia' altre volte affermato
 da questa Corte, salvaguarda essenzialmente i contenuti e  gli  scopi
 etico-sociali  della  famiglia  come  societa'  naturale  fondata sul
 matrimonio,  senza  riflessi  immediati  sulle  pensioni   le   quali
 ineriscono a momenti strettamente economici;
      che analoghe considerazioni valgono nei confronti del successivo
 art.  30  che  ha per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei
 figli ma non tocca il tema delle situazioni  giuridiche  a  contenuto
 patrimoniale;
      che   pertanto  la  questione  e'  da  ritenersi  manifestamente
 infondata;
      che   per   quanto   attiene    all'altra    norma    sospettata
 d'illegittimita'  costituzionale  (art.  55  del medesimo d.P.R.   23
 dicembre 1978, n. 915) la questione  e'  da  ritenere  manifestamente
 inammissibile   poiche'   ha  per  oggetto  la  pensione  del  vedovo
 palesemente irrilevante ai fini del decidere;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 42, primo  comma,  del  d.P.R.  23  dicembre
 1978,  n.  915  (Testo  unico  delle  norme in materia di pensioni di
 guerra) sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30,
 primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione  III
 giurisdizionale  per  le  pensioni  di  guerra,  con  l'ordinanza  in
 epigrafe;
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  55  del  medesimo  d.P.R. 23
 dicembre 1978, n. 915, pure sollevata, in riferimento agli artt.  29,
 secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei
 conti  -  Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra - con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C0832