N. 326 ORDINANZA 29 giugno - 8 luglio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Professionisti - Geometri - Albo - Iscritto dichiarato fallito -
 Automatica   cancellazione   -   Impugnazione   di  atto  di  natura
 regolamentare estraneo alla cognizione della Corte  -  Richiamo  alla
 giurisprudenza  della  Corte  (sentenze  nn.  40  e  158  del  1990 e
 971/1988) - Disomogeneita' delle  situazioni  professionali  messe  a
 confronto - Manifesta inammissibilita' e manifesta infondatezza.
 
 (R.D.  11  febbraio  1929,  n. 274, art. 10; legge 25 aprile 1938, n.
 897, art. 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.30 del 15-7-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
    MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10 del  regio
 decreto  11  febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di
 geometra) e 2 della  legge  25  aprile  1938,  n.  897  (Norme  sulla
 obbligatorieta'  dell'iscrizione  negli  albi  professionali  e sulle
 funzioni relative alla custodia degli albi), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  10  luglio 1991 dal Consiglio nazionale dei geometri, sul
 ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio  avverso  la  delibera  del  7
 novembre  1990  del  Consiglio  del  Collegio dei Geometri di Firenze
 iscritta al n. 156 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  13, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio del  17  giugno  1992  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa il 10 luglio 1991 (pervenuta
 alla Corte costituzionale il 17 marzo 1992) dal  Consiglio  nazionale
 dei  geometri,  sul ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la
 delibera del 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei  Geometri
 di  Firenze (Reg. ord. n. 156 del 1992), e' stata sollevata questione
 incidentale di legittimita' degli  artt.  10  del  regio  decreto  11
 febbraio  1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e
 2 della legge 25 aprile 1938, n.  897  (Norme  sulla  obbligatorieta'
 dell'iscrizione  negli  albi  professionali e sulle funzioni relative
 alla custodia degli  albi),  assumendosi  per  l'iscritto  dichiarato
 fallito  l'automatica  cancellazione dall'albo, a differenza di altre
 categorie di professionisti  (dottori  commercialisti)  ovvero  degli
 impiegati  civili  dello  Stato,  i  quali,  pur  in caso di condanna
 penale,  beneficiano  di  procedure   disciplinari   che   consentono
 l'esercizio  del  diritto di difesa, in riferimento agli artt. 3 e 24
 della Costituzione;
    Considerato che, come altre volte evidenziato,  l'impugnato  regio
 decreto 11 febbraio 1929, n. 274, stante la sua natura regolamentare,
 sfugge al sindacato di questa Corte (cfr. ordinanza n. 219 del 1983 e
 sentenza n. 16 del 1975);
      che  pertanto,  sotto  tale  aspetto, la questione va dichiarata
 manifestamente inammissibile;
      che  con  riferimento  all'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n.
 897, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione
 non e' richiesto il procedimento disciplinare  per  la  cancellazione
 dall'albo  quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti
 per l'iscrizione (tra  cui  la  perdita  del  godimento  dei  diritti
 civili,  ex  art.  2,  n.  2,  della  legge  7 marzo 1985, n. 75), va
 rilevata la disomogeneita' delle situazioni  poste  a  confronto  dal
 Collegio remittente che richiama i precedenti di questa Corte in tema
 di  cosiddetta destituzione di diritto (cfr. sentenze n. 158 e 40 del
 1990 e n. 971 del 1988);
     che,  infatti,   l'assenza   del   carattere   disciplinare   nel
 provvedimento  de  quo  per  la perdita del requisito dell'iscrizione
 (godimento dei diritti civili, la cui mancanza e' di per se' ostativa
 al  concreto  ed  efficace  esercizio  della   professione)   e,   di
 conseguenza,  l'esclusione,  in  capo  al soggetto deliberante, della
 benche' minima valutazione discrezionale in ordine  al  provvedimento
 da  adottare,  implica l'incomparabilita', in radice, delle posizioni
 poste  a  confronto  ex   art.   3   della   Costituzione,   in   uno
 all'incongruenza del richiamo al successivo art. 24;
      che   pertanto   tale  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'   costituzionale  dell'art.  10  del  regio  decreto  11
 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione  di  geometra),
 in  riferimento  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal
 Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897  (Norme
 sulla  obbligatorieta'  dell'iscrizione  negli  albi  professionali e
 sulle funzioni relative alla custodia  negli  albi),  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,  sollevata  dal Consiglio
 nazionale dei geometri con la medesima ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C0833