N. 389 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1992

                                N. 389
      Ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal tribunale di Ravenna
 nel procedimento civile vertente tra Penazzi Vanni e S.E.R.S. S.r.l.
 Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Ritenuta inapplicabilita'
    della disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, legge 18 aprile
    1962, n. 230, (in virtu' del quale il contratto di lavoro a  tempo
    determinato  si considera a tempo indeterminato ove il rapporto di
    lavoro  prosegua  dopo  la  scadenza  del   termine   fissato)   -
    Prospettata violazione del principio di uguaglianza.
 (Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.35 del 19-8-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ritenuto che l'art. 326 del codice della navigazione detta, per il
 contratto  di  lavoro  marittimo  a tempo determinato, una disciplina
 differenziata rispetto a quella  prevista,  in  via  generale,  dalla
 legge 18 aprile 1962, n. 230;
    Ritenuto   che   tale   disciplina   differenziata  puo'  apparire
 ragionevole in quanto le esigenze del lavoro marittimo si  presentano
 diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre;
    Ritenuto  che, tuttavia, tale differenza non sembra sussistere per
 il caso che il rapporto di  lavoro  prosegua  dopo  la  scadenza  del
 termine contrattualmente fissato;
    Ritenuto  che, allo stato attuale della legislazione, non pare che
 al rapporto di lavoro marittimo a tempo determinato possa  applicarsi
 la disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile
 1962, n. 230;
    Ritenuto  che  cio'  risulta  confermato dal fatto che la legge 22
 marzo  1986,  n.  84,  nell'inserire  all'art.   1   una   previsione
 concernente i rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea, non
 ha fatto menzione della navigazione marittima (art. 1, lett. f);
    Ritenuta  la rilevanza della questione ai fini della decisione del
 presente giudizio;
    Ritenuto che appare violato il principio  di  uguaglianza  di  cui
 all'art. 3 della Costituzione;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma,  della  legge
 18   aprile   1962,   n.  230,  per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede, espressamente,  la  sua
 applicabilita' ai rapporti di lavoro marittimo a tempo determinato;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  rimette  gli atti alla Corte
 costituzionale;
    Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento  sia
 notificato  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Cosi' deciso in Ravenna, addi' 28 maggio 1992
                         Il presidente: AGNOLI

 92C0837