N. 389 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1992
N. 389 Ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Penazzi Vanni e S.E.R.S. S.r.l. Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Ritenuta inapplicabilita' della disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, legge 18 aprile 1962, n. 230, (in virtu' del quale il contratto di lavoro a tempo determinato si considera a tempo indeterminato ove il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza del termine fissato) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza. (Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.35 del 19-8-1992 )
IL TRIBUNALE Ritenuto che l'art. 326 del codice della navigazione detta, per il contratto di lavoro marittimo a tempo determinato, una disciplina differenziata rispetto a quella prevista, in via generale, dalla legge 18 aprile 1962, n. 230; Ritenuto che tale disciplina differenziata puo' apparire ragionevole in quanto le esigenze del lavoro marittimo si presentano diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre; Ritenuto che, tuttavia, tale differenza non sembra sussistere per il caso che il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza del termine contrattualmente fissato; Ritenuto che, allo stato attuale della legislazione, non pare che al rapporto di lavoro marittimo a tempo determinato possa applicarsi la disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230; Ritenuto che cio' risulta confermato dal fatto che la legge 22 marzo 1986, n. 84, nell'inserire all'art. 1 una previsione concernente i rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea, non ha fatto menzione della navigazione marittima (art. 1, lett. f); Ritenuta la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio; Ritenuto che appare violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, espressamente, la sua applicabilita' ai rapporti di lavoro marittimo a tempo determinato; Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Ravenna, addi' 28 maggio 1992 Il presidente: AGNOLI 92C0837