N. 395 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1992
N. 395 Ordinanza emessa il 25 febbraio 1992 dal pretore di Milano nel procedimento di convalida dell'arresto di Cara Graziella Processo penale - Furto aggravato con violenza sulle cose - Prevista obbligatorieta' dell'arresto in casi, come quello di specie, di danno di lievissima entita' e di reato di nessun allarme sociale - Lamentato egual trattamento tra fattispecie di gravita' diverse - Violazione dei principi della legge delega. (C.P.P. 1988, art. 380, secondo comma, lett. e)). (Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 32).(GU n.35 del 19-8-1992 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di convalida dell'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Cara Graziella imputata del delitto previsto e punito dagli artt. 56, 624, 625, n. 2, prima parte, del c.p., perche' al fine di trarne profitto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una gonna e di un tailleur sottraendoli dai banchi di vendita dei magazzini Standa di via Torino, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volonta', con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nella rottura, tramite un tagliaunghie, delle placche antitaccheggio. In Milano, il 24 febbraio 1992. Il pretore, intendendo sollevare, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge n. 87/1953, osserva in fatto ed in diritto. In data 24 febbraio 1992 alle ore 18,15, l'imputata veniva arrestata da agenti della polizia giudiziaria in quanto colta nella flagranza del reato di furto, ricorrendo la circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto con violenza sulle cose. L'imputata veniva, quindi, presentata all'udienza fissata dal pre- tore, cui era stata data immediata notizia dell'arresto, per la convalida ed il contestuale giudizio. Ritiene questo giudice di non potere pronunciare il provvedimento di convalida, dubitando della legittimita' costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. e), del c.p.p., nella parte in cui impone l'arresto nella flagranza del delitto, consumato o tentato, di furto, ricorrendo la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, anche nel caso in cui la violenza sulle cose abbia cagionato un danno esiguo, tale da non potere integrare un deterioramento di una certa consistenza, cio' contrastando con gli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione. Occorre in proposito rilevare che la legge n. 81/1987, che ha delegato al Governo l'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ha fissato all'art. 2, n. 32, i principi ed i criteri direttivi tema di arresto obbligatorio nella flagranza di reato, stabilendo quali parametri di riferimento la sanzione prevista per il delitto (criterio c.d. quantitativo), ovvero speciali esigenze di tutela della collettivita' (criterio c.d. qualitativo). In attuazione della legge delega, l'art. 380 del c.p.p. opera un duplice ordine di previsioni, distinte a seconda del parametro preso a riferimento. In particolare, il comma secondo predetermina le fattispecie delittuose rispondenti alle "speciali esigenze di tutela della collettivita'" postulate dalla delega. Ritiene il pretore che non tutte le ipotesi indicate nella norma si muovano nell'alveo dei criteri indicati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 1/1980, allorche' ebbe a pronunciarsi sul concetto, ancora piu' ampio, di "esigenze di tutela della collettivita'", contenuto nell'abrogato art. 1 della legge n. 152/1975. La genericita' della clausola venne allora delimitata attraverso il riferimento a reati aventi queste caratteristiche: "uso d'armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, riferibilita' ad organizzazioni criminali comuni o politiche, direzione lesiva verso le condizioni di base della sicurezza collettiva o dell'ordine democratico". Il legislatore delegato dimostra di rifarsi ai medesimi contenuti laddove specifica in che cosa consistono tali esigenze. Cosi' l'art. 274, primo comma, lett. c), in attuazione della direttiva numero 59 che subordina il potere del giudice di disporre misure cautelari alla sussistenza di esigenze di tutela della collettivita', richiede il concreto pericolo che l'imputato commetta "gravi delitti con uso di armi od altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede". Tenuto conto dell'ulteriore circoscrizione del concetto operata dal legislatore delegante in materia di arresto attraverso l'aggettivo "speciali", non appare conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, n. 32), lett. b), prima parte, della legge n. 81/1987, la previsione dell'obbligo di arresto nella flagranza del delitto di furto, ove ricorra l'aggravante 625, n. 2, prima ipotesi del c.p., per lo meno nella sua apoditticita'. Infatti, la mancata specificazione che l'esercizio del potere di arresto da parte della polizia giudiziaria debba e possa esplicarsi solo nelle fattispecie in cui il furto con violenza sulle cose sia tale da porre in pericolo le condizioni di base della sicurezza collettiva, determina la necessita' di arresto anche nei casi in cui la violenza si e' manifestata in un danno estremamente esiguo, quale e' quello determinato, ad esempio, dalla rottura dell'involucro in cellophane di una musicassetta o dall'asportazione della piastrina antifurto da capi di abbigliamento in vendita nei grandi magazzini. La sussistenza dell'aggravante e' comunque da ritenere anche in tali ipotesi, essendovi stato un atto positivo, materiale, fisico, esercitato direttamente sulla cosa, con cui la stessa e' stata danneggiata, e non rilevando l'eventuale possibilita' di reversione alla situazione antecedente la menomazione. Ritiene pertanto il pretore il contrasto nella norma citata con l'art. 76 della Costituzione, sussistendo un vizio di eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto. Ed invero, la recente giurisprudenza della Corte costituzionale e' particolarmente attenta a porre in luce illegittimita' per contrasto con i principi direttivi della legge delega, vertendosi in materia che incide su diritti fondamentali della persona (cfr. sentenze nn. 435, 496 e 529 del 1990; 68, 176 e 250 del 1991). Un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale appare prospettabile alla luce del principio di eguaglianza (formale), tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il quale impone trattamenti uguali a parita' di condizioni. Si tratta di un vincolo dettato per il legislatore ordinario, nel senso che l'individuazione delle categorie di soggetti cui ciascuna norma e' destinata (es. gli autori di reato) deve avvenire con criteri che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato, ovvero situazioni disomogenee in modo eguale. Nella fattispecie in esame il legislatore delegato ha operato un'irragionevole ed arbitraria assimilazione di trattamento nei confronti di situazioni che, in realta', sono diverse. Infatti, l'obbligo di arresto e' indifferentemente previsto in ogni ipotesi di furto con violenza sulle cose, a nulla rilevando le rilevanti difformita' che, in concreto, possono sussistere sotto il profilo del disvalore e di quello della sintomaticita' del fatto (cio' che appare evidente raffrontando le diverse ipotesi di furto di musicassetta con rottura della cellophanatura, o di sottrazione di ingenti quantita' di denaro e preziosi mediante perforamento con lancia termica del caveau di istituto di credito). Non e' mai consentito all'organo di polizia giudiziaria che coglie una persona nell'atto di commettere un reato, di effettuare un giudizio di necessita' della misura dell'arresto in relazione alla gravita' del fatto od alla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze dell'azione, come invece l'art. 381, quarto comma, del c.p.p. prevede per fattispecie obiettivamente piu' gravi, suscettibili di determinare nella collettivita' un piu' intenso allarme, quali il furto commesso da persona che porta indosso armi, da tre o piu' persone, ovvero con destrezza. Nel caso di specie si e' proceduto all'arresto malgrado il fatto appaia di nessuna rilevanza sia sotto il profilo del danno (sottrazione di capi di abbigliamento di limitato valore ad un supermercato) che della violenza esercitata (rottura di piastrine antitaccheggio e minimo deterioramento dei capi stessi) che conseguentementesia minimo o nullo l'allarme sociale determinato dal fatto, e nonostante che - presumibilmente - la pena irroganda sia di lieve entita'. Si consideri inoltre che l'obbligatorieta' dell'arresto impone la coercizione anche di soggetti (diversamente dal caso di specie) incensurati e/o di giovane eta'. Del resto di tali necessita' il legislatore si e' fatto recentemente carico per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali l'art. 380, secondo comma, lett. h), del c.p.p. prevedeva, nell'originaria formulazione, l'obbligatorieta' in ogni caso dell'arresto in flagranza. L'art. 2 della legge n. 314/1991 ha disposto la sostituzione della norma citata con altre che esclude l'obbligo laddove per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 risultino di lieve entita'. Occorre pertanto disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio di convalida in corso.
P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo e quarto comma, della legge n. 87/1953; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti necessari; Ordina l'immediata liberazione dell'arrestata, se non detenuta per altra causa, sul rilievo della carenza di ogni legittimo titolo di detenzione. Milano, addi' 25 febbraio 1992 Il pretore: GHEZZI Il collaboratore di cancelleria: PUTORTI 92C0843