N. 398 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1991- 7 luglio 1992

                                N. 398
      Ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte
                   costituzionale il 7 luglio 1992)
       dalla pretura di Venezia, sezione distaccata di Dolo, nel
       procedimento penale a carico di Corsi Francesca ed altri
 Inquinamento - Scarichi senza autorizzazione - Possibilita' di
    ottenere autorizzazioni in sanatoria  con  conseguente  estinzione
    del reato - Operativita' di tale beneficio solo nei centri storici
    dei  comuni  di  Chioggia  e Venezia - Esclusione di quei soggetti
    (nel caso di specie: presidio ospedaliero di Dolo)  che,  pur  non
    rientrando  nei  territori  dei suddetti centri storici, immettono
    gli  scarichi  nella  laguna  -   Ingiustificata   disparita'   di
    trattamento.
 (Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 4, quarto comma; D.-L. 5
    febbraio  1990, n. 16, art. 10, convertito in legge 5 aprile 1990,
    n. 71).
 (Cost., art. 3).
(GU n.35 del 19-8-1992 )
                              IL PRETORE
    Vista l'eccezione di incostituzionalita'  del  combinato  disposto
 degli  artt.  4  della  legge  n.  360/1991 e 10 del d.-l. n. 16/1990
 (convertito nella legge n. 71/1990) per violazione dell'art. 3  Cost.
 formulata,  in  principalita',  dell'accusa  e,  in  subordine, dalla
 difesa;
    Considerato, quanto alla non manifesta infondatezza:
      che il p.m. ha contestato  l'art.  9  della  legge  n.  171/1973
 (Interventi   per   la  salvaguardia  di  Venezia)  alla  fattispecie
 riguardante gli scarichi provenienti dal presidio ospedaliero di Dolo
 considerato che il comma secondo del suindicato articolo menziona  lo
 sversamento  di rifiuti "nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua
 che comunque si immettono nella laguna" e  l'art.  3  del  d.P.R.  n.
 962/1973  (Tutela  della citta' di Venezia e del suo territorio dagli
 inquinanti  delle  acque)  precisa  che   gli   scarichi   presi   in
 considerazione  sono  quelli  che "versano direttamente nella laguna,
 ovvero in corsi d'acqua o in  canali  artificiali  sversanti  a  loro
 volta  nella  laguna  con  un percorso inferiore a km 10 dal punto di
 immissine dell'affluente dell'impianto" (e  tale  e'  stato  ritenuto
 dall'accusa il caso che ci occupa);
      che l'art. 10 del d.-l. n. 16/1990 impone alla regione Veneto di
 provvedere  alla  definizione  delle  progettazioni  esecutive  delle
 fognature dei centri storici dei comuni di Venezia e Chioggia e, fino
 a tale realizzazione, alle aziende artigiane produttive (nonche' agli
 stabilimenti  ospedalieri,  agli  enti  assistenziali,  alle  aziende
 turistiche  ricettive  o della ristorazione ai quali e' stata estesa,
 ex art. 4 della legge n. 360/1991, la disciplina del suindicato  art.
 10) di dotarsi di sistemi di depurazione ed abbattimento (presentando
 all'uopo  ai comuni una denuncia dei propri scarichi), prevedendo una
 sospensione dei procedimenti penali relativi alle violazioni di legge
 per mancata  autorizzazione  fino  all'esaurimento  dei  procedimenti
 amministrativi  indicati  nonche'  una  estinzione  dei  reati di cui
 all'art. 9 della legge n. 171/1973 con il rilascio in sanatoria delle
 autorizzazioni;
      che la normativa summenzionata parrebbe applicarsi, per espresso
 disposto legittimo, solo ai soggetti i cui scarichi  si  trovino  nei
 centri storici di Venezia e di Chioggia escludendo quelli localizzati
 nelle  zone  conterminali  cui pure, peraltro, si applica la speciale
 legislazione veneziana;
      che  la  normativa,  limitando  la   propria   operativita'   ai
 suindicati   centro   storici,   se,   ad  una  prima  lettura,  pare
 giustificarsi viste le oggettive difficolta',  di  realizzazione  del
 sistema  fognario  nei  due  nuclei  cittadini  considerata  la  loro
 particolare conformazione uranistica (il  che  renderebbe  plausibile
 l'esclusione degli scarichi localizzati nei comuni di terraferma), in
 realta'   svincola  la  realizzazione  del  sistema  fognario  (e  il
 conseguente  allacciamento  allo   stesso   degli   scarichi)   dalla
 sospensione  del  procedimento  penale  e  dalla estinzione dei reati
 limitandosi  a   condizionare   tali   evenienze   processuali   alla
 predisposizione di sistemi di depurazone o abbattimento e al rilascio
 in  sanatoria  delle autorizzazioni e disancora quindi il trattamento
 di  privilegio  riconosciunto  dalla  norma  dallo specifico contesto
 urbanistico dei centri storici di Venezia e Chioggia;
      che evidentemente irragionevole, incoerente e  discriminante  e'
 che  la  normativa  di  favore  introdotta  dall'art. 10 del d.-l. n.
 16/1990 (che altro non  e'  se  non  una  proroga  per  l'adempimento
 dell'obbligo  primario  stabilito  gia'  dalla legge base n. 171/1973
 all'art. 9 di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione)
 non si applichi  a  coloro  che,  pure  tenuti  all'osservanza  della
 speciale  legislazione veneziana, operino in territori non ricompresi
 nei centri storici di Venezia e Chioggia;
      che tale disparita' di trattamento si appalesa ancora di piu' se
 si pone attenzione al fatto che la  legislazione  speciale  veneziana
 e',  per  certi  versi,  piu'  penalizzante  di  quella  vigente  nel
 rimanente territorio nazionale per cui  per  alcuni  soggetti  (quali
 sono  gli  odierni  imputati) si verificherebbe l'assurdita' di dover
 soggiacere ad una normativa ubi incommoda  ed  essere  esclusi  dalla
 stessa ubi commoda;
      che tale incogruita' non puo' essere superata argomentando, come
 ha  sostenuto la difesa, sul fatto che l'art. 10 del d.-l. n. 16/1990
 fa riferimento al piano direttore per il disinquinamento della laguna
 di Venezia (attuato con l.r. n. 17/1990  e  ricomprendente  anche  il
 comune  di Dolo) in quanto, in primo luogo, la dizione della norma e'
 assolutamente puntuale (menzionando non solo "Venezia" e  "Chioggia",
 ma  addirittura  solo  i  "centri  storici"  delle  due citta') e, in
 secondo luogo, una normativa, quale quella di  cui  si  discute,  che
 sostanzialmente   sospende   e/o  modifica  l'efficacia  di  un'altra
 generale (legge n. 171/1973 - a propria  volta  speciale  rispetto  a
 quella nazionale -), non puo' che essere rigidamente interpretata;
    Considerato, quanto alla rilevanza:
     che   la   applicazione   delle   norme  in  questione  e'  stata
 correttamente invocata sia dall'accusa che dalla difesa in quanto  il
 procedimento  di  cui  si discute riguarda proprio una "violazione di
 legge per mancata autorizzazione  allo  scarico"  come  espressamente
 recita l'art. 10, quarto comma del d.-l. n. 16/1990;
                               P. Q. M.
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la eccezione di
 illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli  artt.  4,
 quarto  comma,  della  legge  n.  360/1991  e 10 del d.-l. n. 16/1990
 (convertito nella legge n. 71/1990) per violazione dell'art. 3  della
 Costituzione   in   quanto  non  ricomprendono  nel  loro  ambito  di
 applicazone quei soggetti  tenuti  per  la  localizzazione  dei  loro
 scarichi  alla  osservanza  della  legge  n.  171/1973  (e successive
 modificazioni e integrazioni) ma non rientranti  nel  territorio  dei
 centri storici di Venezia e Chioggia;
    Sospende il presente procedimento;
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale.
      Dolo, addi' 19 dicembre 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 92C0846