N. 402 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1992
N. 402 Ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dal pretore di Forli' nel procedimento civile vertente tra Treossi Daniele e Brema S.r.l.". Lavoro - Contratto di formazione e lavoro - Previsione di una durata massima fissata in ventiquattro mesi - Sopravvenuta chiamata del lavoratore al servizio di leva - Mancata previsione, nel caso, della proroga automatica del termine apposto al contratto di lavoro con conseguente possibilita' di superare il termine massimo di durata - Ingiustificata discriminazione dato il carattere cogente delle sopravvenute cause sospensive - Lamentata violazione del principio costituzionale secondo cui l'adempimento del servizio militare non puo' pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. (D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, primo e quinto comma, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1984, n. 863; D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, art. 1). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.35 del 19-8-1992 )
IL PRETORE Letto il ricorso proposto da Treossi Daniele in data 21 febbraio 1992, con cui il predetto, dopo aver esposto di essere stato assunto dalla societa' "Brema S.r.l." il 4 settembre 1989 con contratto di formazione e lavoro di durata biennale, di aver poi prestato il servizio militare dal 26 settembre 1990 al 6 settembre 1991 e di esservi visto intimare il licenziamento per sopravvenuta decorrenza del termine fissato, ha chiesto a questo pretore, quale giudice del lavoro, dichiarare l'inefficacia di detto licenziamento nel presupposto della proroga automatica del termine per un periodo pari a quello della sopravvenuta sospensione e di condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate; Letta la memoria di costituzione della convenuta "Brema S.r.l." nella quale si chiede il rigetto delle domande attoree nel presupposto che la sospensione del rapporto sancita dall'art. 1 del d.l. c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303 per il caso di chiamata alle armi non potrebbe comunque eccedere la durata massima del contratto a termine che, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro, e' di ventiquattro mesi ex art. 3, primo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificato in legge 18 dicembre 1984, n. 863; Valutate le risultanze dell'odierna udienza di comparizione delle parti; Considerato che le circostanze di fatto addotte nel ricorso introduttivo non sono state contestate e paiono comunque documentalmente provate; Rilevato che, a fronte della maturata decorrenza dell'intero termine biennale pattuito dalle parti in causa, la normativa vigente surrichiamata non sembra invero consentire un'interpretazione diversa da quella prospettata dalla covenuta stante il categorico disposto dell'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726/1984 cit. (tale da precludere di per se' una valutazione di compatibilita' ex art. 3 maggio comma del d.-l. 726 cit. di ogni altra norma che fosse dettata in tema di sospensione e protezione ulteriore dell'ordinario rapporto di lavoro subordinato) ed atteso del resto che la sospensione del rapporto, di cui e' menzione nell'art. 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946 citato (in parte qua applicabile ex art. 3, quinto comma, del d.-l. n. 726/1984 citato) comporta il temporaneo venir meno degli obblighi sinallagmatici assunti dalle parti ma non anche di per se la mancata decorrenza del termine esterno, come puo' desumersi, a contrario, dell'art. 29, secondo comma, delle legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di impiegati richiamati alle armi, senza che nulla rilevi neppure il riferimento dell'art. 1 d.l.c.p.s. 303 cit. alla conservazione del posto, la quale sembra presupporre che al momento della cessazione del servizio militare il lavoratore possa contare per il futuro su un rapporto non altrimenti esauritosi, cio' che non accade allorche' sia gia' decorso il termine eventualmente previsto; Rilevato tuttavia che il contratto di formazione e lavoro, quale contratto di lavoro speciale, ha una causa peculiare (mista), connotata non solo dallo scambio di prestazione e retribuzione, bensi' anche dalla finalita' formativa (qualifica ad quem), la quale, se da un lato postula, nell'interesse di entrambe le parti, la previsione di una durata non eccedente un certo limite, dall'altro non puo' essere pregiudicata senza ragione, avuto riguardo al termine in concreto pattuito dalle parti, da fatti sopravvenuti, indipendenti, dalla volonta' di quelle, che in radice ne precludano il raggiungimento; Considerato sulla scorta di tali elementi che, da un lato la mera sospensione del rapporto, sancita dall'art. 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946 applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 3, quinto comma, del d.-l. n. 726/1984, in luogo della proroga automatica del termine per il periodo corrispondente alla sospensione, e dall'altro il limite inderogabile di 24 mesi previsto dall'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726/1984 (nel caso di specie pattuito per intero) sembrano determinare un'ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori che, parimenti assunti con contratto di formazione e lavoro, possono utilmente perseguire la programmata finalita' formativa ed altri che, come il Treossi, si vedono precluso il risultato dalla sopravvenienza di congenti cause sospensive, tali da rendere in radice impossibile il raggiungimento dello scopo, senza che neppure sussistano a quanto pare, ragioni di tutela di una delle parti che possano rendere costituzionalmente accettabile siffatto esito; Posto dunque che l'art. 3, quinto comma, del d.-l. n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984 in relazione all'art. 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946 e l'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726 citato sembrano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, in particolare, avuto riguardi al caso di specie, rispettivamente non prevedono la proroga automatica del termine apposto ad un contratto di formazione e lavoro e la possibilita' di superamento per questa via del termine massimo di 24 mesi, allorche' il rapporto sia sospeso a causa della sopravvenuta chiamata del lavoratore al servizio di leva, e per tutto il tempo in cui questa perduri, salva la diversa e congiunta volonta' delle parti; Considerato d'altro canto che la peculiarita' del contratto di formazione e lavoro, tale per cui il sinallagma contrattuale non si esaurisce in un mero scambio di prestazione e retribuzione, bensi' assume una connotazione dinamico-finalista, cioe' proiettata nel futuro, da' luogo ad una corrispondentemente speciale posizione di lavoro, intesa sia come prospettiva di realizzazione del programma concordato, sia come diritto alla conservazione del posto, funzionale e quell'obiettivo; Atteso dunque che la mancata previsione, da parte dell'art. 3, quinto comma, del d.-l. n. 726/1984, che richiama l'art. 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946, di un'automatica proroga del termine pattuito, nonche' l'insuperabilita' del termine massimo di ventiquattro mesi, fissato dall'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726 citato, a fronte del caso di chiamata al servizio di leva, sembrano collidere altresi' con l'art. 52, secondo comma, della Costituzione per il pregiudizio che la decorrenza del termine e l'improrogabilita' di esso arrecherebbe alla posizione del lavoratore chiamato al servizio di leva nel corso di un rapporto di formazione e lavoro; Considerato in definitiva che pare rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, primo comma, e 52 secondo comma della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio, del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726/1984 convertito con modificazioni in legge n. 863/1984 e 1 del d.l.c.p.s. n. 303/1946, nonche' dell'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984 nei termini sopra enunciati.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1984, n. 863, e 1 del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303, nella parte in cui non prevedono la proroga automatica del termine apposto ad un contratto di formazione e lavoro in caso di sopravvenuta sospensione del rapporto per chiamata al servizio di leva del lavoratore, e per il periodo corrispondente alla sospensione, nonche' dell'art. 3 primo comma del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1984, n. 863, nella parte in cui non prevede che in caso di sospensione del rapporto per chiamata al servizio di leva del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, il termine inizialmente apposto sia automaticamente prorogato per il periodo corrispondente alla sospensione, oltre quello massimo di ventiquattro mesi, salva la diversa congiunta volonta' delle parti. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza di cui viene data lettura in udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione di rito ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Forli', addi' 18 giugno 1992 Il pretore: (firma illeggibile) 92C0850