N. 331 SENTENZA 2 - 15 luglio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 "
 Impiego  pubblico  -  Personale delle UU.SS.LL. - Inquadramento nella
 posizione  funzionale  di  psicologo   coadiutore   degli   psicologi
 provenienti  dagli  enti  di  cui  alla  legge 20 marzo 1975, n. 70 -
 Requisito   della   preposizione   alla   direzione   di    strutture
 organizzative  con  la  qualifica  di psicologo collaboratore tecnico
 coordinatore alla  data  del  20  dicembre  1979  -  Difetto  di  una
 giustificazione  razionalmente  accettabile  della tabella relativa -
 Illegittimita' costituzionale parziale.
 
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761)
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.31 del 22-7-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  tabella  di  cui
 all'allegato   2   (Equiparazione  delle  qualifiche  e  dei  livelli
 funzionali  del  personale  da  inquadrare   nei   ruoli   nominativi
 regionali)  al  d.P.R.  20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
 personale delle unita'  sanitarie  locali),  promosso  con  ordinanza
 emessa il 13 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per
 la  Lombardia  - sez. distaccata di Brescia - sul ricorso proposto da
 Manca di Mores Ettore ed altro contro la Regione Lombardia ed  altra,
 iscritta  al  n.  124  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  11,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Manca di Mores Ettore;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore
 Ugo Spagnoli;
    Udito l'avv. Filippo Lubrano per Manca di Mores Ettore;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Ettore  Manca  di  Mores, gia' dipendente dell'E.N.P.I. con
 qualifica  di  collaboratore  tecnico-coordinatore,   ha   adito   il
 Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sez. distaccata
 di  Brescia  -  per  l'annullamento  della delibera con cui la Giunta
 regionale lombarda lo aveva inquadrato nel ruolo nominativo regionale
 del personale addetto al Servizio sanitario della  Regione  Lombardia
 attribuendogli  la  qualifica  di psicologo collaboratore in luogo di
 quella di psicologo coadiutore da lui pretesa.
    Il  Tribunale  adi'to,  con  ordinanza  del  13  dicembre 1991, ha
 ritenuto che l'inquadramento cosi' disposto fosse conforme  a  quanto
 previsto  -  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 del d.P.R.
 20 dicembre 1979, n. 761, - dalla tabella riportata  nell'allegato  2
 al  medesimo d.P.R. - quadro "biologi - chimici - fisici - psicologi"
 - ma che tale tabella, per la parte applicabile alla  fattispecie  in
 esame, appariva in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
 Cio' perche' ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di
 "psicologo-coadiutore"  erano richiesti, per il personale proveniente
 dal parastato, requisiti professionali e di carriera (l'inquadramento
 nella 1a qualifica professionale o nel ruolo tecnico  con  almeno  10
 anni  di  servizio e con funzioni di direzione, da almeno un anno, di
 strutture organizzative non complesse, ovvero  l'inquadramento  nella
 1a  qualifica  professionale o nel ruolo tecnico nonche' il possesso,
 nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla  legge  n.  70  del
 1975,  di  una  qualifica corrispondente a direttore principale) piu'
 elevati rispetto a  quelli  prescritti,  al  medesimo  fine,  per  il
 personale  proveniente dalle regioni e dagli enti locali, per i quali
 era sufficiente il precedente inquadramento nell'8› o nel 7›  livello
 mentre non era richiesta alcuna anzianita' minima di servizio, ne' lo
 svolgimento di funzioni di direzione.
    Il  giudice  remittente  ritiene  che  questa differenziazione sia
 irragionevole e arbitraria e tale da contrastare, "oltre  che  con  i
 principi  ispiratori  della  delega  contenuta nella legge di riforma
 sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 47 e 67) e in quelli di cui
 alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 (artt.  4
 e  17  e  segg.),  principalmente, e soprattutto, con il principio di
 eguaglianza .. di  cui  all'art.  3  Cost.  e  con  il  principio  di
 imparzialita'  e  di  buon  andamento di cui all'art. 97 della stessa
 Carta costituzionale, non sembrando che si sia fatto buon  governo  -
 da  parte  del  legislatore delegato - dei predetti precetti di rango
 costituzionale, quando  professionalita'  talvolta  piu'  severamente
 selezionate   e   di   piu'   antica  data  vengono  ..  mortificate,
 privilegiandosi, per contro, esperienze professionali piu' recenti  e
 per  certo  non  piu'  importanti,  maturate presso gli Enti locali o
 regionali, dove, notoriamente, piu' agevole era la  progressione  nei
 livelli  (non  a  ruolo  chiuso, come nell'E.N.P.I.) ed i livelli non
 erano di per se significativi".
    2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto.
    3. - Si e' invece costituito Ettore Manca di Mores  aderendo  alle
 argomentazioni  svolte nell'ordinanza di rimessione e richiamando, in
 particolare, i principi affermati da questa Corte nelle sentenze  nn.
 123 del 1991 e 827 del 1988, rese in relazione a questioni analoghe a
 quella qui in esame.
    Con  specifico  riferimento  a  quest'ultima,  la parte privata ha
 aggiunto che l'ingiustificata discriminazione normativa rilevata  dal
 Tribunale  amministrativo  regionale  appariva  ancor  piu'  grave ed
 evidente nei suoi confronti, dato che egli aveva rivestito, nell'ente
 di provenienza la qualifica di "collaboratore  tecnico  coordinatore"
 il  quale,  ai  sensi  del  d.P.R.  16  ottobre 1979, n. 509, "svolge
 funzioni  tecniche  di  collaborazione  direttiva   implicante   alta
 specializzazione    ed    elevata   preparazione   professionale   ..
 caratterizzata da ampia autonomia e iniziativa e  diretta  assunzione
 di  responsabilita' nell'attivita' svolta .. Sostituisce il dirigente
 in caso di assenza o di impedimento ..".
   L'ampia discrezionalita' di cui gode il legislatore nel determinare
 le modalita' di passaggio da un regime  di  pubblico  impiego  ad  un
 altro  -  conclude la difesa della parte privata - incontra un limite
 nel principio di eguaglianza, che non  puo'  essere  violato  creando
 vantaggi   e   svantaggi   privi   di  una  intrinseca  ratio  (Corte
 costituzionale, sentenze nn. 504 e 269 del  1988).  Anche  l'art.  97
 Cost.  sarebbe,  infine,  da  ritenersi violato, in quanto il sistema
 contenuto nell'allegato 2 citato non garantisce che la  posizione  di
 psicologo  coadiutore  sia  ricoperta da coloro che possono garantire
 maggiore preparazione ed  altresi'  sotto  il  profilo  che  il  buon
 andamento  dell'amministrazione  viene  pregiudicato da un sistema di
 inquadramento caratterizzato da ingiustificate limitazioni  a  carico
 di alcuni soggetti ed altrettanto ingiustificati vantaggi a favore di
 altri.
                        Considerato in diritto
    1. - L'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
 istitutiva  del  servizio  sanitario nazionale, delego' il Governo ad
 emanare uno o piu' decreti  legislativi  per  disciplinare  lo  stato
 giuridico  del  personale  delle  unita'  sanitarie  locali,  con  il
 compito,  tra  l'altro,  di  assicurare  un  unico  ordinamento   del
 personale  in  tutto il territorio nazionale e di definire le tabelle
 di equiparazione per il personale  proveniente  dagli  enti  e  dalle
 amministrazioni  le  cui  funzioni  venivano  trasferite  alle  nuove
 strutture. In attuazione di tale delega venne emanato  il  d.P.R.  20
 dicembre  1979,  n.  761  sullo  stato  giuridico del personale delle
 unita' sanitarie locali, il quale previde (art. 1) l'inquadramento di
 detto personale in ruoli  nominativi  regionali,  distinti  in  ruolo
 sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico e ruolo amministrativo.
 Nel  ruolo  sanitario,  a  norma  dell'art.  2, venivano iscritti, in
 distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i
 veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi nonche' gli
 operatori  in  possesso  dello  specifico  titolo   di   abilitazione
 professionale  per  l'esercizio  di funzioni didattico organizzative,
 infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione  e  di
 riabilitazione.  Per  il  personale  laureato del ruolo sanitario era
 inoltre prevista la classificazione in tre posizioni funzionali (art.
 1, ultimo comma), di cui  l'allegato  1  al  decreto  specificava  le
 qualifiche.  In  particolare,  per  quanto  riguardava  gli psicologi
 (tabella G), la  posizione  funzionale  iniziale  era  riferita  alla
 qualifica   di   psicologo   collaboratore;  quella  intermedia  alla
 qualifica di psicologo coadiutore; quella apicale alla  qualifica  di
 psicologo dirigente. L'art. 64 stabiliva, infine, che l'inquadramento
 in  tale classificazione del personale proveniente dagli enti e dalle
 amministrazioni le cui funzioni erano state  trasferite  alle  unita'
 sanitarie   locali   sarebbe   avvenuto   in  base  alle  tabelle  di
 equiparazione di  cui  all'allegato  2  del  medesimo  decreto.  Tali
 tabelle,  per  ciascun  ruolo  e  per ciascun profilo, individuano le
 molteplici qualifiche presenti negli ordinamenti di provenienza  -  e
 precisamente   negli   ordinamenti  del  personale  ospedaliero,  del
 personale degli enti locali, del personale regionale,  del  personale
 parastatale  e  del  personale  statale  -  e, ordinandole secondo un
 criterio di reciproca equivalenza, le assegnano  conseguentemente  ad
 una  delle  posizioni funzionali previste dall'allegato 1. Secondo il
 citato art. 64, infine, per il personale che rivestiva qualifiche non
 espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento doveva avvenire
 con riferimento a quanto previsto per le qualifiche "equipollenti".
    In particolare, la tabella  del  ruolo  sanitario,  riguardante  i
 biologi,  chimici,  fisici  e  psicologi  (tutti  muniti  di laurea),
 inquadrava nella posizione funzionale  intermedia,  tra  l'altro,  il
 personale  parastatale  che, nell'ente di provenienza, era inquadrato
 nel ruolo tecnico, con almeno dieci anni di anzianita' di servizio  e
 con   funzioni   di  direzione,  da  almeno  un  anno,  di  strutture
 organizzative  non  complesse  ovvero  che,  nell'ordinamento   delle
 carriere  preesistente  all'entrata  in  vigore della legge n. 70 del
 1975, rivestiva una qualifica corrispondente a direttore  centrale  o
 superiore.  Il restante personale del ruolo tecnico appartenente alle
 categorie dei biologi, chimici,  fisici  e  psicologi  veniva  invece
 inquadrato nella posizione funzionale iniziale.
    2. - Nel caso all'esame del giudice a quo, il ricorrente proveniva
 dall'E.N.P.I. - Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, ed
 ivi   aveva   conseguito   la  qualifica  di  "collaboratore  tecnico
 coordinatore", ruolo tecnico, espressamente  e  per  la  prima  volta
 prevista  come qualifica distinta dalla "declaratoria delle mansioni"
 riportata nell'allegato 1 del d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, recante
 approvazione della disciplina del rapporto di  lavoro  del  personale
 degli   enti  pubblici  non  economici.  Egli  doveva  essere  quindi
 inquadrato nella posizione iniziale di psicologo collaboratore -  pur
 avendo  un'anzianita'  di servizio di oltre vent'anni - in quanto non
 esercitava funzioni di direzione di una unita' organizzativa.
    3.  -  Il  giudice  remittente  rileva  che,  per  gli   psicologi
 provenienti   dagli   enti   locali,   era   sufficiente,   ai   fini
 dell'inquadramento   nella   posizione   intermedia   di    psicologo
 coadiutore,  che  essi  fossero  inquadrati  nell'ottavo  o anche nel
 settimo livello - e quindi anche in posizioni di prima nomina - senza
 che per essi fosse richiesta alcuna anzianita'  minima  di  servizio,
 ne' l'esercizio delle funzioni di direzione.
   Da  questa differenza di trattamento, collegata esclusivamente alla
 diversita' del settore di  provenienza  e  quindi  non  giustificata,
 deriva,  secondo  il  giudice a quo, la violazione degli artt. 3 e 97
 Cost.
    4. - Nel sistema delineato dall'art. 64  del  d.P.R.  n.  761  del
 1979,  il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le
 cui  funzioni  sono  state  trasferite  alle  UU.SS.LL.  deve  essere
 inquadrato   nei  ruoli  regionali  con  esclusivo  riferimento  alle
 qualifiche  formali  rivestite,  alla  data  del  20  dicembre  1979,
 nell'ente  o  amministrazione di provenienza, senza alcun rilievo per
 le funzioni di fatto esplicate, anche a seguito di incarico  formale,
 o per il livello retributivo riconosciuto.
    Ai  fini dell'esame della questione di costituzionalita' sollevata
 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia in riferimento
 al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., occorre, quindi,
 effettuare una comparazione tra la declaratoria  della  qualifica  di
 collaboratore tecnico coordinatore attribuita allo psicologo operante
 nel  parastato - quale e' riportata nell'allegato 1 del citato d.P.R.
 n. 509 del 1979 - e  la  declaratoria  del  settimo  livello  di  cui
 all'allegato  A  del  d.P.R.  1›  giugno 1979, n. 191 (Disciplina del
 rapporto  di  lavoro  del  personale  degli  enti locali), al fine di
 accertare se i contenuti professionali  o  altri  elementi  oggettivi
 enunciati  da  tali  declaratorie  giustifichino  o  meno che per gli
 psicologi del parastato aventi la qualifica di collaboratore  tecnico
 coordinatore siano richiesti, per l'accesso alla posizione funzionale
 intermedia  di psicologo coadiutore, requisiti ulteriori e tanto piu'
 severi (anzianita'  di  servizio  ultradecennale  e,  congiuntamente,
 funzioni  di direzione di una unita' organizzativa) rispetto a quelli
 previsti per gli psicologi degli  enti  locali,  i  quali,  anche  se
 appena  assunti  e  privi  di  funzioni  direttive,  vengono comunque
 inquadrati nella posizione funzionale intermedia, non  essendo  stato
 per  essi  previsto  in  alcuna  ipotesi  l'inquadramento  in  quella
 iniziale. E' chiaro, infatti, che la sola diversita' dei  settori  di
 provenienza  non  sarebbe  idonea,  di  per se' stessa, a fornire una
 giustificazione razionale a tale diversita' di trattamento.
    E'  peraltro  da  precisare  che,  dovendo  la  questione   essere
 esaminata nei limiti della sua rilevanza nel giudizio a quo, cio' che
 qui  occorre valutare e' se sia ragionevolmente giustificata, per gli
 psicologi laureati provenienti dal parastato ed inquadrati nel  ruolo
 tecnico  come collaboratori tecnici coordinatori, la prescrizione del
 requisito  rappresentato  dall'esercizio  per  oltre  un  anno  della
 direzione  di una unita' organizzativa, in aggiunta ad una anzianita'
 di servizio ultradecennale. Di quest'ultimo  requisito,  infatti,  il
 ricorrente  era  in  possesso,  sicche' non assume alcun rilievo, nel
 giudizio a quo, la legittimita' o meno della previsione di esso.
    Cosi' delimitata la questione si palesa fondata.
    Dalla declaratoria  del  settimo  livello  retributivo  funzionale
 previsto  nell'allegato  A  del citato d.P.R. n. 191 del 1979 risulta
 che in esso sono inserite, negli enti locali, non solo  posizioni  di
 lavoro che implicano funzioni di organizzazione e direzione di unita'
 operative, ma anche posizioni di lavoro prive di tale contenuto e che
 implicano  "l'esercizio  di  compiti  e  prestazioni  che  richiedono
 particolare preparazione tecnico-scientifica derivante  da  specifico
 titolo  professionale". Tra le esemplificazioni del livello compaiono
 anche gli psicologi non ospedalieri.
    La qualifica  di  collaboratore  tecnico  coordinatore  del  ruolo
 tecnico,  e'  stata  introdotta con il citato d.P.R. n. 509 del 1979,
 che ad  essa  significativamente  assegna  un  parametro  retributivo
 notevolmente   differenziato  rispetto  a  quello  del  collaboratore
 tecnico (parametro 312,5 in luogo di 262,5). A  norma  dell'art.  13,
 ultimo  comma,  la  qualifica  in  esame e' attribuibile ad una quota
 ristretta del personale e ad essa si accede secondo graduatorie elab-
 orate sulla base  dell'anzianita'  di  servizio,  dell'anzianita'  di
 funzione  e  dell'effettivo esercizio di compiti di coordinamento (v.
 allegato 5 al d.P.R. n. 509 del 1979).
    Secondo   la   declaratoria   contenuta   nell'allegato   1,    il
 collaboratore   tecnico  coordinatore  svolge  funzioni  tecniche  di
 collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione ed  elevata
 preparazione  professionale,  caratterizzate  da  ampia  autonomia  e
 iniziativa e diretta assunzione di responsabilita'. Egli coadiuva  il
 dirigente   esplicando  attivita'  di  propulsione,  coordinamento  e
 controllo  e  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o  impedimento,
 assicurando  la  continuita' dell'azione dell'unita' organica. Tra le
 indicazioni esemplificative di profili professionali propri  di  tale
 qualifica,  la  norma contempla la figura del docente di psicologia o
 di altre discipline universitarie.
    Puo' infine rilevarsi che,  sia  il  settimo  livello  degli  enti
 locali,  sia  la  qualifica di collaboratore tecnico coordinatore del
 parastato, rappresentano inquadramenti di grado superiore nell'ambito
 delle qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesta la laurea.
    La  considerazione  complessiva  degli  elementi  normativi  sopra
 riportati  induce  a ritenere che le due qualifiche poste a confronto
 presentano connotati di professionalita' sostanzialmente omogenei  ed
 equivalenti,  sicche' appare privo di ragionevole giustificazione che
 per gli psicologi del parastato aventi la qualifica di  collaboratore
 tecnico  coordinatore l'accesso alla posizione funzionale intermedia,
 agli effetti dell'inquadramento nei ruoli nominativi  regionali,  sia
 limitato  a coloro che erano preposti alla direzione di una struttura
 organizzativa, mentre  tale  requisito  non  e'  prescritto  per  gli
 psicologi di settimo livello provenienti dagli enti locali.
    Tale difetto di una giustificazione razionalmente accettabile pone
 la  tabella  impugnata  in  contrasto con il principio di uguaglianza
 previsto dall'art. 3 della Costituzione.
    Questa Corte, giudicando su  questioni  sollevate  sulla  medesima
 tabella ora impugnata (anche se su altro titolo) ha infatti ravvisato
 la   lesione  del  principio  di  uguaglianza  allorche'  si  dovesse
 escludere l'esistenza di elementi idonei a giustificare - sulla  base
 della   descrizione  normativa  delle  qualifiche  attribuite  -  una
 diversita' di funzioni negli enti di provenienza: apparendo cosi'  la
 differenza  di trattamento fondata solo sulla diversita' dell'ente di
 provenienza (sentenze nn. 827 del 1988 e 123 del 1991).
    Ma l'art. 3 della  Costituzione  e'  stato  giustamente  invocato,
 nella   ordinanza   di  remissione,  anche  sotto  il  profilo  della
 irrazionalita' della disposizione impugnata.  Va  rilevato  a  questo
 proposito  che  per  il  gia' citato allegato 1 del d.P.R. 16 ottobre
 1979, n. 509  la  qualifica  di  collaboratore  tecnico  coordinatore
 attribuisce  allo  psicologo  dipendente di enti parastatali anche il
 compito  di  coadiuvare  il   dirigente   esplicando   attivita'   di
 propulsione,  coordinamento  e  controllo  di  settori di lavoro e di
 sostituire il dirigente stesso  in  caso  di  assenza  o  impedimento
 assicurando la continuita' dell'azione nell'unita' organica.
    Questa  Corte  ha  rilevato  (sentenza  n.  123  del  1991) che il
 dipendente  che  coadiuva   e   sostituisce   il   dirigente   svolge
 sostanzialmente   il  ruolo  di  "coadiutore".  E  d'altra  parte  la
 sostituzione del direttore e'  considerata  dal  d.P.R.  7  settembre
 1984,  n. 821 (che definisce le attribuzioni del personale non medico
 addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie  locali)
 come  una  caratteristica  del  profilo professionale dello psicologo
 coadiutore (art. 17). E' incongruo percio' che la classificazione  di
 chi  nell'ente  di  provenienza  era  chiamato a svolgere funzioni di
 coadiutore possa essere effettuata ad un livello inferiore  a  quello
 di  psicologo  coadiutore, posizione che invece e' stata attribuita a
 chi, in un  diverso  ente  di  provenienza,  tale  funzione  non  era
 chiamato a svolgere.
    Deve  pertanto  dichiararsi la illegittimita' costituzionale della
 tabella in esame,  nella  parte  in  cui  per  l'inquadramento  nella
 posizione di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti da enti
 pubblici   non  economici  con  qualifica  di  collaboratore  tecnico
 coordinatore  richiede  l'esercizio  da  oltre  un anno, alla data di
 entrata in vigore  del  d.P.R.  n.  761  del  1979,  di  funzioni  di
 direzione  di  strutture  organizzative non complesse. Resta pertanto
 assorbito il profilo concernente il  parametro  di  cui  all'art.  97
 Cost.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la illegittimita' costituzionale della tabella relativa ai
 biologi  -  chimici  -  fisici - psicologi, riportata nell'allegato 2
 (Equiparazione  delle  qualifiche  e  dei  livelli   funzionali   del
 personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20
 dicembre  1979,  n.  761  (Stato giuridico del personale delle unita'
 sanitarie locali) nella parte in cui, a fini dell'inquadramento nella
 posizione  funzionale  di  psicologo   coadiutore   degli   psicologi
 provenienti  dagli  enti  di  cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 che
 alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei predetti enti
 con la qualifica di  psicologo  collaboratore  tecnico  coordinatore,
 richiede  che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture
 organizzative.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C0857