N. 346 ORDINANZA 7 - 20 luglio 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - G.I.P. - Decreto di condanna - Nomina di un difensore d'ufficio - Notifica al medesimo del decreto per l'eventuale richiesta del giudizio abbreviato o del patteggiamento - Mancata previsione - Esistenza di mezzi e termini processuali sufficienti a garantire l'imputato - Manifesta infondatezza. (C.P.P., artt. 460 e 565). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.32 del 29-7-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Guido Morari, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con ordinanza in data 7 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 565 e 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede, nel decreto di condanna, la nomina di un difensore all'imputato che ne sia privo e la notifica del decreto stesso al medesimo difensore, affinche' questi possa consigliare l'imputato per l'eventuale richiesta - prevista dall'art. 565, capoverso, c.p.p. - del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444; che la mancanza di tale previsione puo' dar luogo, ad avviso del rimettente, ad un contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; che il giudice a quo non condivide la tesi interpretativa seguita nella sentenza di questa Corte n. 344 del 1991, che consentirebbe all'opponente di formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio; Considerato che, anche a ritenere con il giudice a quo e con il piu' recente orientamento interpretativo della Corte di cassazione che il decreto che dispone il giudizio debba essere emanato ai sensi dell'art. 464 c.p.p. anche per i reati di competenza del pretore e non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le opzioni per i procedimenti speciali, non puo' ravvisarsi l'asserito contrasto degli artt. 565 e 460 c.p.p. con il diritto di difesa dell'imputato; che, difatti, essendo tale avviso gia' contenuto nel decreto penale di condanna (art. 460, comma 1, lett. e, c.p.p.), il termine di quindici giorni previsto per l'opposizione, oltre ad apparire congruo ai fini di questa - come gia' ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 189 e 159 del 1972, n. 16 del 1970, n. 136 del 1967, nn. 27 del 1966 e 170 del 1963) nel regime del codice abrogato, per un termine ancora minore - e' tale da consentire anche la opzione tra i diversi riti; che, invero, il predetto termine e' sufficiente all'imputato per consultarsi eventualmente con un difensore di sua fiducia, mentre la natura della pena e' tale da non esigere necessariamente la nomina di un difensore di ufficio, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attivita' giudiziaria; che la questione, anche sotto il profilo ora prospettato, e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C0873