N. 360 ORDINANZA 8 - 23 luglio 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata - Stato dello Sri-Lanka - Beni appartenenti a Stato estero - Necessita' della preventiva autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, a condizione della sussistenza della reciprocita' - Richiamo alla sentenza n. 329/1992 di illegittimita' costituzionale della norma impugnata - Cessazione dell'esistenza della condizione di procedibilita' - Manifesta inammissibilita'. (R.D.-L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263). (Cost., artt. 3, 36 e 41 ( recte 42)).(GU n.33 del 5-8-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bernardo Franca contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altra, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992. Visto l'atto di costituzione di Bernardo Franca nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv. Francesco Fabbri per Bernardo Franca e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Franca Bernardo per l'annullamento del decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 giugno 1991, che ha negato l'autorizzazione a promuovere l'azione esecutiva su beni della Repubblica dello Sri Lanka in base a una sentenza passata in cosa giudicata, con cui il Pretore di Roma ha accertato un credito di lavoro della ricorrente verso l'Ambasciata di quello Stato in Italia, il T.A.R. del Lazio, con ordinanza del 15 gennaio 1992, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, a norma del quale non si puo' procedere ad atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, sempre che sia accertata la condizione di reciprocita'; che, secondo il giudice remittente, ammessa la legittimita' di limiti alla tutela giurisdizionale dei diritti nei confronti di Stati esteri, se giustificati dall'esigenza di salvaguardare gli interessi dello Stato nei rapporti internazionali, contrasta pero' con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, la mancata previsione di un indennizzo al creditore rimasto insoddisfatto a causa del diniego dell'autorizzazione, atteso che la perdita del credito, imposta per un interesse della collettivita' generale, deve essere equamente ripartita fra tutti i suoi membri; che e' ravvisata anche una violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto nella specie l'effetto ablatorio del diniego dell'autorizzazione incide su un credito di lavoro; che nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la ricorrente aderendo agli argomenti dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 329 del 1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive; che, pertanto, rispetto ai beni di proprieta' dello Sri Lanka assoggettabili a tali misure e' venuta meno la condizione di procedibilita', la cui mancanza impediva finora l'azione esecutiva della ricorrente; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 329 del 1992 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 41 (recte 42) della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C0887