N. 363 ORDINANZA 8 - 23 luglio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Personale docente supplente della scuola - Mancato
 pagamento delle ferie estive - Richiamo alla sentenza della Corte  n.
 163/1990 - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D.Lgs.  1›  giugno  1946,  n. 539, art. 5, secondo, terzo e quarto
 comma, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs.  del  Capo  provvisorio
 dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687).
 
 (Cost., artt. 3, 4, 35 e 36).
(GU n.33 del 5-8-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio
    BALDASSARRE,  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  commi
 secondo, terzo e quarto, del  regio  decreto  legislativo  1›  giugno
 1946,  n.  539  (Trattamento  economico  del  personale  non di ruolo
 insegnante  e  non  insegnante  nelle  scuole  e  negli  istituti  di
 istruzione   media),   come   sostituito   dall'art.  1  del  decreto
 legislativo del Capo provvisorio dello Stato  31  dicembre  1947,  n.
 1687,  promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 dal Tribunale
 amministrativo regionale del  Veneto  sul  ricorso  proposto  da  Za'
 Vergerio  Angela  contro il Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale
 "Calvi" di Belluno ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze
 1992  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3 giugno 1992 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel corso  di  un  giudizio  in  cui  la  ricorrente,
 incaricata  in  data 5 marzo 1977 per l'insegnamento di dattilografia
 in un  istituto  tecnico  commerciale  (il  cui  titolare  era  stato
 collocato  in congedo per malattia il 22 gennaio), aveva richiesto il
 pagamento della retribuzione relativa al periodo di  vacanze  estive,
 il  T.A.R.  del  Veneto,  con  ordinanza  emessa  il  29 gennaio 1981
 (pervenuta  alla  Corte  il  13  febbraio  1992),  ha  sollevato,  in
 relazione  agli  artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 R.D.Lgs. 1› giugno  1946,  n.
 539,  nel  testo  sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre
 1947, n. 1687, nella parte in cui, ai commi secondo, terzo e  quarto,
 limita   il  diritto  al  trattamento  economico  per  l'intero  anno
 scolastico  ai   soli   docenti   con   incarico   annuale   ottenuto
 anteriormente al 1› febbraio;
      che,  secondo  il giudice a quo, l'esclusione della retribuzione
 per il periodo di vacanze estive nei confronti di coloro che  -  come
 la   ricorrente   -   abbiano   ottenuto   l'incarico  d'insegnamento
 successivamente a questa data vulnererebbe:
        a) il principio  d'eguaglianza,  per  il  diverso  trattamento
 adottato  tra  insegnanti  incaricati  in ragione del mero discrimine
 temporale della  decorrenza  dell'incarico  (anche  alla  luce  degli
 obblighi  di  disponibilita'  e  della  preclusione di altri pubblici
 impieghi comunque imposta ai docenti nel periodo estivo);
        b) l'art. 4 della Costituzione per il  mancato  riconoscimento
 al docente del suo diritto al lavoro;
        c)  l'art. 35 della Costituzione perche' non verrebbe tutelata
 l'attivita' lavorativa che l'insegnante esplicherebbe  anche  durante
 il  periodo estivo a causa della peculiarita' della sua prestazione e
 del suo obbligo di partecipare agli esami autunnali;
        d)  l'art.  36  poiche'  sarebbe   negata   una   retribuzione
 proporzionale alla quantita' e qualita' del lavoro svolto;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso
 per  l'infondatezza  della questione, richiamandosi alla sopravvenuta
 legislazione, in particolare all'art. 15 della legge 20 maggio  1982,
 n. 270, soppressivo dell'istituto dell'incarico annuale ed istitutivo
 della   figura   della   supplenza   annuale,  peraltro  diversamente
 disciplinata;
      che,  nel  merito,  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  rilevato  la
 ragionevolezza    della    norma    impugnata,   la   quale   postula
 un'"equilibrata proporzione" tra attivita' didattica realmente svolta
 e trattamento economico;
    Considerato che l'ordinanza di rimessione, pervenuta alla Corte ad
 oltre undici anni dalla  sua  emissione,  prospetta  l'illegittimita'
 costituzionale  della  normativa,  all'epoca  vigente, riguardante il
 trattamento economico degli insegnanti chiamati a ricoprire incarichi
 d'insegnamento su posti rimasti disponibili nel corso dell'anno;
      che  la  limitazione  della  retribuzione  alla durata effettiva
 della  prestazione  in  tale  ipotesi  e'  un  dato  costante   della
 legislazione  in materia, riscontrabile negli artt. 15 della legge 20
 maggio 1985, n. 270, e 23 del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.
 463,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
 638;
      che   queste   ultime   norme   sopravvenute,    sostanzialmente
 riproduttive  della  previsione  denunciata ed ancora regolatrice del
 processo a quo, sono state in positivo vagliate da questa  Corte,  la
 quale,  con  sentenza n. 163 del 1990, ne ha escluso l'illegittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
      che  nella  citata  decisione  e'  stata  posta  in  risalto  la
 diversita'  sostanziale  -  e quindi la non confrontabilita' - tra la
 situazione di  chi,  a  prescindere  dall'autorita'  conferente,  sia
 officiato  per  un  insegnamento  su  posto vacante per l'intero anno
 scolastico  e  di  chi  sia  invece  chiamato  su   cattedre   resesi
 disponibili   successivamente   al  31  dicembre  per  l'assenza  del
 titolare;
     che tale seconda ipotesi  -  caratterizzata  dalla  temporaneita'
 della   prestazione  alla  cui  durata  e'  logicamente  limitata  la
 retribuzione - e' del tutto analoga a quella di cui  al  giudizio  di
 rinvio,  onde  la  questione,  per  la  medesima ratio, va dichiarata
 manifestamente infondata;
      che a identica conclusione deve pervenirsi anche con riferimento
 agli  artt.  4  e  35  della  Costituzione,  in  quanto   l'affermata
 adeguatezza  del  trattamento  economico  nei  casi in esame trova un
 razionale riscontro in quella parte della censurata disposizione  che
 assicura    la    remunerazione   dell'intera   mensilita'   per   la
 partecipazione agli esami autunnali, qualunque ne sia la durata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, del  regio
 decreto legislativo 1› giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del
 personale  non  di  ruolo  insegnante e non insegnante nelle scuole e
 negli istituti di istruzione media), come sostituito dall'art. 1  del
 decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 31 dicembre
 1947, n. 1687, sollevata, in riferimento agli artt. 3,  4,  35  e  36
 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto
 con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C0890