N. 407 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 1992

                                N. 407
 Ordinanza emessa il 29 maggio 1992 dalla Corte di appello di Palermo
    nel procedimento civile vertente tra Craparo Calogero e Venezia
                           Giuseppe ed altri
 Regione Sicilia - Elezioni - Coordinatori delle u.s.l. pluricomunali
    -  Mancata previsione della ineleggibilita' a consigliere comunale
    cosi'  come  stabilito  (dalla  stessa  legge  regionale)  per   i
    coordinatori  delle u.s.l. comunali o subcomunali - Ingiustificata
    disparita' di trattamento con incidenza sulla  libera  espressione
    del voto.
 (Legge regione Sicilia del 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, primo
    comma, n. 8).
 (Cost., artt. 3 e 51).
(GU n.36 del 26-8-1992 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Ha  emessa la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.
 247/1992 del reg. gen. cont. civ. di questa Corte di  appello,  posta
 in decisione nell'udienza collegiale del 29 maggio 1992 e promossa in
 questo grado da Craparo Calogero, rappresentato e difeso dagli avv.ti
 I.  Craparo  e  A.  Timineri,  appellante,  contro  Venezia Giuseppe,
 rappresentato e difeso dal dott. proc. I. Buttutta, appellato, e  nei
 confronti  del  comune  di  Sciacca e del p.m. presso il Tribunale di
 Sciacca e del procuratore generale.
    La Corte, vista la sentenza non definitiva di pari data con cui e'
 stata confermata l'impugnata sentenza del tribunale di Sciacca, nella
 parte in  cui  ha  respinto  l'eccezione  di  inammissibilita'  della
 domanda giudiziale proposta dal Venezia Giuseppe.
    Ritenuto che col secondo motivo d'appello il Craparo deduce che il
 tribunale  avrebbe errato nel ritenere che la norma di cui agli artt.
 9, primo comma, n. 8, in relazione agli artt. 10, primo comma, n.  8,
 e  art.  13  della  legge  regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31,
 dispone l'ineleggibilita'  e  l'incompatibilita'  con  la  carica  di
 consigliere comunale anche dei coordinatori degli uffici di direzione
 delle  unita'  sanitarie locali c.d. pluricomunali, com'e' quella che
 comprende anche il comune di Sciacca, al cui consiglio comunale venne
 eletto il Craparo.
                             OS S E R V A
    L'art. 9, primo comma, n. 8,  di  detta  legge  include,  tra  gli
 ineleggibili  a  consigliere provinciale, comunale e di quartiere, "i
 componenti dell'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale  ed
 i  coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui
 territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unita'
 sanitaria locale da cui dipendono". Stando alla  locuzione  "coincide
 in  tutto  o  in  parte" adoperata dal legislatore, sembra che questi
 abbia voluto escludere  l'eleggibilita'  dei  coordinatori  (che  qui
 soltanto  interessano,  perche'  tale  e'  il  Craparo)  delle unita'
 sanitarie locali il cui territorio coincide  con  quello  del  comune
 (unita'  sanitarie c.d. monocomunali) o ne costituisce una parte vuoi
 perche' quel comune ha piu' unita' sanitarie (nel qual caso  l'unita'
 e'  sub  comunale),  vuoi  perche'  il  comune  concorre a costituire
 l'unita' sanitaria (che in  tal  caso  e'  detta  pluricomunale).  La
 coincidenza "in parte" del territorio comunale con quello dell'unita'
 sanitaria  da cui i coordinatori dipendono v'e' infatti sia quando il
 territorio dell'u.s.l. e' parte di quello  comunale,  sia  quando  il
 territorio  del  comune  e' parte di quello dell'unita' sanitaria lo-
 cale. Ma il significato polivalente che sembra  avere  la  locuzione,
 stando  alla  lettera,  non coincide con l'intenzione del legislatore
 perche', quando egli ha inteso riferirisi anche alle unita' sanitarie
 pluricomunali, lo ha detto esplicitamente, aggiungendo idonee parole.
 Invero proprio nel  successivo  n.  9  del  primo  comma  del  citato
 articolo, come rileva l'appellante, e' disposta l'ineleggibilita' dei
 legali  rappresentanti  e dei dirigenti delle strutture convenzionate
 "per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto  o  in
 parte  con  il  territorio  dell'unita' sanitaria locale con cui sono
 convenzionate o dei  comuni  che  concorrono  a  costituire  l'unita'
 sanitaria    locale".   E,   ancora,   all'art.   15   e'   stabilita
 l'incompatibilita' dei dipendenti delle u.s.l. e  dei  professionisti
 con  esse  convenzionati  con  la  carica di "sindaco o assessore del
 comune il cui  territorio  coincide  con  il  territorio  dell'unita'
 sanitaria  locale  dalla  quale  dipendono  o lo ricomprende o con la
 quale sono convenzionati, nonche' di sindaco o di assessore di comune
 con popolazione superiore a 30.000 abitanti che concorre a costituire
 l'unita' sanitaria locale dalla quale dipendono o con la  quale  sono
 convenzionati".  E'  giocoforza  concludere  che  la  locuzione "o in
 parte" adoperata dal legislatore nel n. 8 del primo comma dell'art. 9
 va   interpretata   restrittivamente,    nel    senso    cioe'    che
 l'ineleggibilita'  sussiste  quando  l'unita' sanitaria in cui presta
 servizio come coordinatore l'eletto  e'  subcomunale  (e  percio'  il
 territorio  dell'unita'  sanitaria coincide "in parte" con quello del
 comune)  e  non  anche  nel   caso   che   l'unita'   sanitaria   sia
 pluricomunale.  Del  resto,  la  legge  regionale siciliana riproduce
 sostanzialmente quella statale n. 154/1981, il  cui  art.  2,  n.  8,
 prevede  l'ineleggibilita' dei coordinatori dell'unita' sanitaria lo-
 cale "per i consigli del comune il cui  territorio  coincide  con  il
 territorio  dell'unita'  sanitaria  locale  da  cui  dipendono  o  lo
 ricomprende", cosi' escludendo l'ineleggibilita' per  i  coordinatori
 delle  unita'  sanitarie  pluricomunali (nelle quali e' il territorio
 del comune ad essere "ricompreso" in quello, piu' vasto,  dell'unita'
 sanitaria)  -  e  per  tale  motivo  l'articolo  e'  stato dichiarato
 incostituzionale - mentre il  n.  9  prevede  l'incompatibilita'  dei
 legali  rappresentanti  e dei dirigenti delle strutture convenzionate
 non solo per i consiglio del comune "il cui territorio  coincide  col
 territorio  dell'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate o
 lo ricomprende" ma anche - come la legge regionale siciliana - per  i
 consigli  dei  comuni "che concorrono a costituire l'unita' sanitaria
 locale con cui sono convenzionate"; cosi' come l'art. 8, primo comma,
 n.  2,  prevede  l'incompatibilita'  dei  dipendenti   delle   unita'
 sanitarie  locali  nonche'  dei professionisti con esse convenzionati
 con le cariche di sindsaco o di assessore non solo del comune "il cui
 territorio coincide col territorio dell'unita'  sanitaria  locale  da
 cui  dipendono  o  lo ricomprende" ma anche - come la legge regionale
 siciliana -  "di  sindaco  o  assessore  di  comune  con  popolazione
 superiore  ai  30  mila  abitanti  che concorre a costituire l'unita'
 sanitaria locale da cui dipendono o sono convenzionati".
    Stabilito,  dunque,  in  base  sia  alla  formulazione  del  testo
 normativo quando il legislatore ha inteso riferirsi anche alle unita'
 sanitarie  pluricomunali  sia  alla diretta derivazione storica della
 legge regionale da quella statale,  che  il  n.  8  dell'art.  9  non
 prevede   l'ineleggibilita'  (e  quindi  l'incompatibilita',  per  il
 combinato disposto dell'art. 10, primo comma, n. 8, e  dell'art.  13,
 in  relazione al predetto art. 9, n. 8) dei coordinatori delle u.s.l.
 pluricomunali,  non  manifestamente  infondata  e'  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  di  detta  norma che d'ufficio la Corte
 ritiene di sollevare. Come si e' sopra accennato, infatti,  la  Corte
 costituzionale   (con  sentenza  n.  43  del  17  febbraio  1987)  ha
 dichiarato l'incostituzionalita', in riferimento agli artt.  3  e  51
 della  Costituzione,  dell'art.  2,  primo  comma,  n. 8, della legge
 statale 23 aprile 1981, n.  154,  nella  parte  in  cui  non  dispone
 l'ineleggibilita'    dei   dipendenti   dell'u.s.l.   facenti   parte
 dell'ufficio di direzione ed  i  coordinatori  dello  stesso,  per  i
 consigli  comunali  che concorrono a costituire l'unita' sanitaria da
 cui  dipendono  (le  u.s.l.  c.d.  pluricomunali),   osservando   che
 l'esclusione   di   tale   ineleggibilita'   comporta  disparita'  di
 trattamento tra i dipendenti  delle  u.s.l.  (quelle  monocomunali  e
 subcomunali,   per  i  quali  sussiste  l'ineleggibilita',  e  quelle
 pluricomunali  per  i  quali  non  sussisteva)  posto  che  la  ratio
 dell'inelegibilita'  e'  quella  di  evitare  che un candidato possa,
 grazie alla posizione occupata in  una  struttura  pubblica  (e  poco
 rileva  che  gli  elettori  siano  solo  una  parte  degli  assistiti
 dall'u.s.l., e cioe' che il territorio del comune sia solo  in  parte
 di  quello  dell'u.s.l.)  influire sulla libera espressione del voto.
 Orbene, analoga  sanzione  di  illegittimita'  costituzionale  sembra
 meritare  la legge regionale siciliana che dispone l'ineleggibilita',
 e  quindi  l'incompatibilita',  nell'ipotesi  di   unita'   sanitaria
 monocomunale  o  sub  comunale  e  non anche se l'unita' sanitaria e'
 pluricomunale, perche' in entrambi i casi il  coordinatore  versa  in
 una  situazione che gli consente di influire sulla libera espressione
 del voto oppure, una volta eletto, in una  situazione  che  confligge
 con  il  corretto  esercizio  delle  funzioni  connesse  alla  carica
 elettiva.   Ed   invero,   non   risponderebbe   a   una    razionale
 discriminazione  della  ipotesi  di  ineleggibilita'  in  discorso la
 esclusione di ineleggibilita'  adottata  dal  legislatore  regionale,
 nell'esercizio  della sua competenza esclusiva in materia di elezione
 amministrative, giacche', porta  la  identita'  di  ratio  ricorrente
 tanto  nel caso di u.s.l. monocomunale o subcomunale, quanto nel caso
 di  u.s.l.  pluricomunale,  l'esclusione  stessa   comporterebbe   la
 violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.
    Deve,  pertanto,  la  Corte disporre la rimessione degli atti alla
 Corte   costituzionale   perche'   verifichi   se    sussiste    tale
 illegittimita',  ovvio  essendo  che  la  decadenza del dott. Craparo
 dalla carica di consigliere comunale di  un  comune  che  concorre  a
 costituire  l'unita' sanitaria locale puo' essere pronunciata solo se
 l'ineleggibilita' e  l'incompatibilita'  sono  previste,  o  dovevano
 essere  previste, dal legislatore, donde la rilevanza della questione
 di legittimita' costituzionale, ai fini della decisione della causa.
                               P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 9, primo  comma,  n.  8,  della  legge  24
 giugno  1986,  n.  31,  della  regione siciliana, in riferimento agli
 artt. 3 e 51 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  dispone
 l'ineleggibilita'   dei   coordinatori   dell'ufficio   di  direzione
 dell'u.s.l., per i consigli dei comuni che  concorrono  a  costituire
 l'unita' sanitaria da cui dipendono e, pertanto, sospende il giudizio
 in   corso   ed   ordina   la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale per il controllo di legittimita' della norma suddetta;
    Ordina alla cancelleria di notificare  l'ordinanza  al  presidente
 della  giunta regionale e di comunicarla al presidente dell'assemblea
 regionale siciliana.
      Palermo, addi' 29 maggio 1992
                         Il presidente: NASCA
    Depositato nella cancelleria  della  prima  sezione  civile  della
 Corte il 1ยบ giugno 1992.
               Il collaboratore di cancelleria: ZINNANTI

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