N. 410 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1992
N. 410 Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dall commissione tributaria di 1º grado di Verbania sul ricorso proposto da Lomazzi Gian Carlo contro ufficio II.DD. di Verbania Tributi in genere - Prevista sospensione del procedimento tributario su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata del rapporto tributario - Previsione di un nuovo condono tributario - Ritenuta illeggittimita' dei condoni, dovendo gli stessi considerarsi un premio per gli evasori ed un incentivo per ulteriori evasioni - Irragionevole discriminazione dei contribuenti onesti con incidenza sui principi della capacita' contributiva e della imparzialita' della pubblica amministrazione. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 32 e segg.). (Cost., artt. 2, 3, 53 e 97).(GU n.36 del 26-8-1992 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso promosso da Lomazzi Gian Carlo, avverso ufficio imposte dirette di Verbania. Presenti in udienza la rag. Marta Lodari per il ricorrente. Sentiti il relatore dott. Marziano Cavazzoni, letti gli atti. Lomazzi Gian Carlo, residente in Verbania Pallanza, via Albasini 1 (esercente l'attivita' di motoscafista), in data 22 gennaio 1991 proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento - notificatogli in data 26 novembre 1990 - con il quale l'ufficio imposte dirette di Verbania, in seguito a verifica fiscale, aveva rettificato, ai fini irpef ed ilor 1988, il reddito di impresa minore, elevandolo a L. 21.225.000 (dichiarato in L. 14.011.000). Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento per violazione di legge. L'ufficio imposte dirette di Verbania resisteva al ricorso con deduzioni scritte. Il ricorrente, in data 3 giugno 1992, faceva pervenire a questa Commissione tributaria copia fotostatica della dichiarazione integrativa (domanda di condono) prevista dagli artt. 32 e ss. della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e copia fotostatica della ricevuta comprovante la consegna, in data 3 giugno 1992, ad un ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione dell'anzidetta dichiarazione. Questo collegio, constatato che il ricorrente ha inteso avvalersi delle disposizioni anzidette ed, in particolare, di quella di cui all'art. 34, primo comma, della citata legge " ..la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60% dell'imponibile accertato dall'Uffcio ... e del 15% dell'imponibile dichiarato dal contribuente ..", dovrebbe, ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge n. 413/1991, emettere ordinanza di estinzione del presente giudizio. In base all'art. 34, quinto comma, della legge n. 413/1991, l'estinzione del giudizio dovrebbe, quindi, essere disposta con ordinanza, che, nonostante l'imperfetta terminologia, ha indubbiamente natura ed effetti di sentenza (o di decisione), in quanto con essa il giudice si spoglia definitivamente della causa. Nella legge, peraltro, non si dice, se tale provvedimento sia di competenza della commissione (o Sezione) ovvero del suo presidente. E nella fattispecie in esame, a parere di questo collegio, non e' applicabile la norma di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 636/1972 - nel testo modificato con il d.-l. n. 90/1990, convertito nella legge n. 165/1990 - la quale prevede che nei casi di tardivita' del ricorso o di cessazione della materia del contendere " ..il presidente della commissione o il presidente della sezione .. provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza". Infatti, nella presente fattispecie non ricorre, ovviamente, la tardivita' del ricorso ma neanche la cessazione della materia del contendere. Si ha cessazione della materia del contendere soltanto quando l'amministrazione, in pendenza del giudizio, annulli o comunque rimuova con effetto ex tunc il provvedimento amministrativo, contro il quale e' stato proposto il ricorso. Con la domanda di "condono", invece, si ha rinunzia tacita al ricorso. La competenza a dichiarare l'estinzione del giudizio spetta alla Commissione e quindi al collegio e non al Presidente, anche perche' - e questa considerazione rimuove ogni possibile dubbio - non puo' non applicarsi, per analogia, la disposizione prevista per un "condono" di poco anteriore a quello di cui alla legge n. 413/1991. Con l'art. 21, settimo comma, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, contenente, tra l'altro, "sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni", il legislatore ha espressamente disposto che "Le commissioni, esaminanti gli atti, dichiarino l'estinzione del giudizio". Ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio quindi - in base alla citata disposizione che richiede soltanto l'esame degli atti - non occorre alcuna udienza di discussione. L'estinzione potrebbe essere dichiarata in camera di consiglio. Ma questo collegio, convinto della sua competenza ad emettere il provvedimento in oggetto, ritiene, uniformandosi all'orientamento gia' espresso da questa sezione (ord. n. 112 e n. 113, Gazzetta Ufficiale n. 11/1992), di dover subordinare l'anzidetta ordinanza ad un giudizio sulla legittimita' costituzionale delle norme dalla cui applicazione deriva l'estinzione del presente giudizio. Se le norme introdotte con gli artt. 32 e seguenti della legge n. 413/1991 fossero costituzionalmente illegittime, questo giudice non potrebbe emettere ordinanaza di estinzione e il giusdizio dovrebbe proseguire. Trattasi, pertanto, di questione "rilevante". Questo collegio, pur avendo un interesse personale e diretto (un interesse personale e diretto³) a dichiarare l'estinzione del giudizio e a non sollevare dubbi di legittimita' costituzionale (per le decisioni di estinzione, infatti, e' previsto un certo compenso a favore dei giudici tributari, mentre non e' previsto alcun compenso per le ordinanze con le quali si sollevano eccezioni di illegittimita' costituzionale³), ritiene di non poter in alcun modo, ne' diretto ne' indiretto, "avallare" la legittimita' dei condoni tributari, almeno fino a quando dalla Corte costituzionale non verra', se verra', l'"assoluzione" dei condoni con una pronuncia di "manifesta infondatezza". I condoni fiscali sono un premio per gli evasori e una beffa per i contribuenti onesti, - anche se non manca qualche contribuente onesto che, a causa delle aberrazioni, finora sottovalutate, del nostro sistema tributario, chiede il "condono" - e, quel che e' peggio, sono un "invito" ad ulteriori evasioni, con conseguente danno per lo Stato e per la credibilita' delle sue istituzioni. Sono provvedimenti che inducono i contribuenti onesti a imparare dagli evasori e a pentirsi .., non per aver violato la legge, ma per averla osservata. Sono, quindi, quanto meno, di dubbia razionalita' (art. 3 della Costituzione) e antitetici all'art. 2 della Costituzione che "richiede l'adempimento dei doveri inderogabili (inderogabili³) di solidarieta' politica, economica e sociale", tra i quali, indubbiamente, e' compreso anche il dovere di "concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva". I condoni fiscali, peraltro, contrariamente ad alcune affermazioni ufficiali, non risolvono i problemi della finanza pubblica, anzi li aggravano, non solo perche' "rendono" sempre di meno, ma perche' lo Stato, pur di riscuotere in tempi brevi alcune migliaia di miliardi di lire, rinunzia ad entrate di gran lunga piu' elevate, non solo ad entrate che potrebbero essere accertate, ma addirittura (ed e' forse questo l'aspetto piu' irrazionale) ad entrare gia' accertate che, con un'opportuna riforma legislativa, potrebbero essere riscosse subito per intero, salva la tutela cautelare per il contribuente, e non soltanto nella misura di un terzo. Sono provvedimenti che, oltre a provocare un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini, arrecano ulteriori danni ai contribuenti onesti perche', quando occorre contenere il debito pubblico che, tra le sue cause, ha anche l'evasione fiscale, si e' soliti adottare provvedimenti impopolari (tagli alle pensioni, introduzione ed aumenti di tikets sanitari, aumento del prezzo della benzina etc.), che sarebbero necessari se anche gli evasori, invece di essere premiati, fossero costretti, cosi' come prevede la Costituzione, a concorrere alle spese pubbliche in base alla loro capacita' contributiva (art. 53). Inoltre, sono disposizioni con le quali lo Stato appare debole con i forti e vanifica l'attivita' e l'impegno degli Uffici tributari, per i quali diventa piu' difficile perseguire "il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione" (art. 97 della Costituzione). I condoni fiscali, a differenza dei provvedimenti di clemenza in materia penale (amnistia, indulto e grazia), non hanno alcun fondamento nella Costituzione, con la quale, anzi, per le argomentazioni sopra esposte, potrebbero essere in contrasto in relazione all'art. 2, all'art. 3, primo comma, (principio di uguaglianza e di razionalita'), all'art. 53, primo comma, (principio di capacita' contributiva) e all'art. 97, primo comma, (principio del buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione). Pertanto, gli artt. 32 e seguenti (eufemisticamente chiamati "Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie" e, in particolare, le disposizioni di cui al primo e al quinto comma dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, potrebbero essere costituzionalmente illegittime. La presente questione di legittimita' costituzionale e' "rilevante"" ai fini della definizione del presente giudizio e "non manifestamente infondata".
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32 e seguenti (Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie) e, in particolare, delle disposizioni di cui al primo e al quinto comma dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 5 giugno 1992 Il presidente: PISCITELLO I componenti: CAVAZZONI - MARCONI 92C0895