N. 412 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 1992
N. 412 Ordinanza emessa il 23 maggio 1992 dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Lettieri Marianna e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Ratei di pensioni erogati in misura non dovuta - Non ripetibilita', salvo il dolo del percipiendo - Sopravvenienza di legge, presentata come interpretativa, ma contenente quattro innovazioni relative alle condizioni per la ripetibilita' delle somme pagate e non dovute - Applicabilita' della stessa - Irragionevolezza, atteso il contrasto dell'interpretazione autentica con consolidata giurisprudenza - Sottrazione agli organi giudicanti del potere di interpretazione delle norme - Violazione dei principi di soggezione del giudice alla sola legge e di indipendenza della Magistratura - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati per le esigenze di vita. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, secondo comma). (Cost., artt. 3, 38, 101 e 104).(GU n.36 del 26-8-1992 )
IL PRETORE Sciogliendo fuori udienza la riserva, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa promossa da Marianna Lettieri con gli avv. Diego e Ferletic contro l'I.N.P.S. con gli avv. Dolcher, Formicola e Rando, letti gli atti di causa. O S S E R V A Con ricorso depositato il 17 aprile 1992 Marianna Lettieri si rivolgeva a questo pretore, giudice del lavoro, esponendo di essere titolare di due pensioni erogate da parte dell'Inps a far tempo da epoca anteriore al settembre 1983, di aver ricevuto da parte dell'ente cennato, che aveva continuato ad erogare le pensioni nelle misure adottate ed in atto al settembre 1983, richiesta di ripetizione della somma indebitamente erogatale per L. 9.485.350 e richiamandosi quindi alla norma di cui all'art. 52 della legge n. 88/1989 nonche' a quella di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991, la ricorrente chiedeva che questo pretore, accertata l'illegittimita' di siffatta richiesta, dichiarasse l'inesistenza di obbligo alcuno di restituzione di tali somme da parte sua e l'illegittimita' di ogni e qualsivoglia iniziativa dell'Inps tesa al recupero degli indebiti in questione. Chiedeva inoltre l'attrice, ex art. 700 del c.p.c., che il giudicante, in considerazione del fatto che l'Inps aveva, nelle more del procedimento iniziato a recuperare a mezzo di trattenute la somma citata e del danno grave ed irreparabile cosi' arrecatole, intimasse al convenuto di continuare a pagare alla Lettieri l'ammontare intero delle somme dovute a titolo pensionistico sino alla definitiva pronuncia di merito. Si costituiva in giudizio, ritualmente e tempestivamente, l'Inps nella fase urgente dello steso che rilevava il fatto che l'indebito era venuto in essere a seguito dell'applicazione dell'art. 6 della legge n. 638/1983 e che in effetti si era recuperato parte dell'indebito a mezzo di trattenute mensili operate su una delle due pensioni. Chiedeva quindi il convenuto la reiezione delle domande attoree tutte. Dato corso alla discussione in merito all'istanza di provvedimento urgente qui avanzata all'udienza del 15 maggio 1992 questo giudice si riservava la decisione e provvedeva come da provvedimento qui steso.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 411/1992). 92C0897