N. 413 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 1992
N. 413 Ordinanza emessa il 21 maggio 1992 dal Tribunale di Chieti nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e Cespa Concetta Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non piu' integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita. (D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.36 del 26-8-1992 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa di previdenza n. 1149/1990 r. gen. su appello proposto dall'Inps, rappresentato dall'avv. G. D'Avanzo, giusta procura generale alle liti in atti, nei confronti di Cespa Concetta rappresentato e difeso dall'avv. Walter De Cesare, giusta procura in atti, avverso la sentenza n. 425 dep. 3 agosto 1990 del pretore di Chieti, giudice del lavoro. Udita la relazione del dott. A. Gennaro all'udienza collegiale del 21 maggio 1992, nonche' la discussione orale dei predetti procuratori; Rilevato che l'Inps include tra i motivi del suo appello la violazione da parte del pretore dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale, nel caso di titolarita' di due pensioni a carico dell'Inps, consente, oltre all'integrazione al minimo della prima pensione, di conservare l'importo del trattamento non piu' integrabile (cd. "cristallizzazione") fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica, laddove a dire dell'appellante Istituto torna applicabile il terzo comma del predetto art. 6, secondo il quale l'integrazione al minimo spetta su di una sola pensione; Ritenuto che e' attualmente vigente l'art. 4, primo comma del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, secondo cui "l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 si interpreta nel senso che, nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data e' conservato in una sola delle pensioni, come individuata con i criteri previsti dal terzo comma dello stesso articolo"; Ritenuto che il combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 e dell'art. 4, primo comma, 1ยบ del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14 e' stato denunciato di incostituzionalita' dalla Corte di cassazione per violazione degli art. 3 e 38 della Costituzione, con ordinanza n. 127 dell'11 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale, serie speciale, Corte costituzionale p. II n. 11/1983, pag. 100); Constatato che questo tribunale condivide in ogni sua parte la motivazione di detta ordinanza della S.C. e segnatamente: 1) laddove ritiene sottoponibile al giudizio di costituzionalita' un decreto legge in pendenza del termine di conversione; 2) laddove compie l'integrazione tra norma interpretativa e norma interpretata, ravvisando in tale combinato il profilo di incostituzionalita'; 3) laddove puntualizza che nel regime vigente fino all'entrata in vigore del d.-l. n. 463/1982 (nel quale rientra il caso in esame, in cui l'assicurato ha conseguito il diritto all'integrazione al minimo della seconda pensione per effetto della stessa sentenza impugnata, che ha applicato la norma siccome emendata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985) il diritto del lavoratore a che siano garantiti mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38, secondo comma della Costituzione) nel senso precisato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 173/1986) veniva assicurato soltanto dal cumulo di piu' integrazioni nel caso di concorso di due o piu' pensioni; 4) laddove precisa che e' priva di qualsiasi giustificazione ragionevole la negazione della cd. cristallizzazione, che, riducendo il trattamento pensionistico complessivo, lo fa scendere al di sotto del livello di sufficienza e di adeguatezza alle esigenze di vita dell'assicurato, cosi' concretandosi la violazione anche dell'art. 3 della Costituzione; Ritenuto d'altro canto che estremamente significativo e' il fatto che la Corte costituzionale con sentenza (interpretativa di rigetto); n. 418/1991 dichiaro' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 6, settimo comma, d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, a condizione che fosse interpretato nel senso della cristallizzazione dell'importo gia' erogato, e che sia stato lo stesso Governo, dopo che il Parlamento aveva impedito l'introduzione nella legge finanziaria 1991 della norma interpretativa in questione, a riproporla con decreto legge a pochi giorni di distanza (d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, decaduto e ripresentato con d.-l. 20 marzo 1992, n. 237), rinnovato a sua volta con d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Gazzetta Ufficiale n. 117/1992), ponendosi in aperto contrasto con l'interpretazione data dalla Corte delle leggi e dunque consapevole di proporre una interpretazione illegittima; Ritenuta per tutto quanto precede che la questione sia ammissibile, rilevante per l'accoglimento o meno dell'appello dell'Inps, e non manifestamente infondata, solleva di ufficio il presente incidente e lo sottopone alla Corte costituzionale secondo il dispositivo che segue.
P. Q. M. Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza, letta in udinenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la comunichi alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Chieti, addi' 21 maggio 1992 Il presidente: AMICO 92C0898