N. 416 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1991- 10 luglio 1992

                                N. 416
      Ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte
    costituzionale il 10 luglio 1992) dal tribunale amministrativo
      regionale per la Lombardia, Milano, sul ricorso proposto da
   Santoro Antonio Natalino contro comando della terza legione della
                     Guardia di finanza di Milano.
 Sicurezza pubblica - Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo
    della Guardia di finanza -  Beneficio  dell'assegno  funzionale  -
    Attribuzione  -  Requisiti  -  Necessita' dell'espletamento "senza
    demerito"  di  un  determinato  numero  di  anni  di  servizio   -
    Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri Corpi
    delle  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed  Aeronautica) nei cui
    confronti lo stesso beneficio  e'  accordato  dopo  l'espletamento
    dello  stesso  numero  di anni di servizio senza che sia richiesto
    l'ulteriore requisito dell'espletamento "senza demerito".
 (Legge 20 novembre 1987, n. 472, art. 6, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 26-8-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3520 del  1989
 proposto   da   Santoro  Antonio  Natalino,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv. Melchiorre  Annino  ed  elettivamente  domiciliato  con  il
 medesimo presso la segreteria del t.a.r. in Milano, via Conservatorio
 n. 13; contro il comando della terza legione della guardia di finanza
 di  Milano,  costituitosi  in  giudizio, rappresentato e difeso dalla
 avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la  stessa
 in  Milano,  via Freguglia n. 1; per l'annullamento del provvedimento
 11 luglio 1989, n. 56036  con  cui  l'intimato  comando  della  terza
 legione  della  guardia  di  finanza  di  Milano  ebbe  a  negare  al
 ricorrente il beneficio dell'assegno funzionale  di  cui  all'art.  6
 della legge n. 472/1987;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 delle finanze;
    Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno  della
 propria difesa;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito,  alla  pubblica  udienza  del 10 dicembre 1991, il relatore
 dott. Adriano Leo;
    Uditi,  altresi',  l'avv.  Lodovico  De  Palma,  in   sostituzione
 dell'avv. Annino, per il ricorrente; l'avv. Caridi per la resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  il  ricorso  in  oggetto,  ritualmente  proposto,  l'istante,
 maresciallo capo della guardia di finanza in servizio  a  Milano,  ha
 impugnato  il  provvedimento  in  epigrafe  specificato,  con  cui il
 comandante della terza  legione  della  guardia  di  finanza  ebbe  a
 negargli la corresponsione dell'assegno funzionale di cui all'art. 6,
 secondo  comma della legge n. 472/1987 a causa del fatto che egli per
 il periodo  dal  28  agosto  1976  al  6  agosto  1977,  in  sede  di
 valutazione   caratteristica,   aveva   riportato   la  qualifica  di
 "inferiore alla media".
    L'istante  ha  sostenuto  l'illegittimita',  sotto  piu'  profili,
 dell'atto  de  quo  e  ne  ha  chiesto,  con   vittoria   di   spese,
 l'annullamento.
    In  via  subordinata,  per l'ipotesi che questo t.a.r. non ritenga
 accoglibile la domanda principale di ricorso, l'istante  ha  eccepito
 che  l'art.  6,  secondo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472,
 laddove prevede come  servizio  idoneo  ai  fini  della  attribuzione
 dell'assegno  funzionale  di  che  trattasi,  non  gia'  il  servizio
 comunque prestato secondo quanto stabilito per gli appartenenti  alle
 forze  armate  dell'art.  1,  nono comma, della legge n. 468/1987, ma
 soltanto quello prestato "senza demerito", sarebbe costituzionalmente
 illegittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione.
    Si e' costituita in giudizio l'amministrazione  delle  finanze  e,
 con   memoria   depositata   il   29   novembre   1991  ha  sostenuto
 l'inaccoglibilita' del ricorso e  ne  ha  chiesto  la  reiezione  con
 favore di spese.
    Alla  pubblica  udienza  del  10  dicembre 1991, sentiti i patroni
 delle parti, la causa e' stata assunta in decisione dal Collegio.
                             D I R I T T O
    I. - Come esposto in narrativa, con il ricorso in oggetto -  della
 cui   ammissibilita'   non   pare  possibile  dubitare  -  l'istante,
 maresciallo capo della guardia  di  finanza  in  servizio  a  Milano,
 chiede  l'annullamento  dell'atto  in epigrafe specificato con cui il
 Comandante della terza legione della guardia  di  finanza  ha  a  lui
 negato  la  corresponsione dell'assegno funzionale di cui all'art. 6,
 secondo comma, della legge 20 novembre 1987, n.  472  per  aver  egli
 riportato   la  qualifica  di  "inferiore  alla  media"  in  sede  di
 valutazione caratteristica relativamente al periodo 28 agosto  1976/6
 agosto 1977.
    II. - La suindicata domanda del ricorrente non sarebbe accoglibile
 in  ragione  del fatto che la citata norma e' indubitabilmente chiara
 nel  senso  che  la  contemplata  attribuzione   di   detto   assegno
 funzionale,  nei previsti importi iniziale e succesivo, deve avvenire
 al compimento di date annualita' (19 ovvero 29) di servizio "prestato
 senza demerito" e cioe' prestato, per tutto il tempo indicato, con un
 rendimento non scadente.
    Pertanto,  si  appalesa  rilevante  la  sollevata   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
 n.  472/1987, nelle parti in cui - ai fini di che trattasi - richiede
 un pluriennale servizio "prestato senza  demerito"  ed  in  relazione
 all'art.  3  della  Costituzione:  e', infatti, fuor di dubbio che la
 predetta domanda del  ricorrente  potrebbe  essere  accolta  soltanto
 nell'ipotesi  di  un'eventuale  pronuncia d'incostituzionalita' della
 menzionata disposizione normativa in parte qua.
    III. - La questione di illegittimita' costituzionale  in  discorso
 sta nei seguenti termini:
       a)   l'art.   6,   secondo   comma,  della  legge  n.  472/1987
 attribuisce, ai sottufficiali del Corpo di Polizia di Stato  e  delle
 altre  Forze  di  cui  all'art. 16 della legge 1ยบ aprile 1981, n. 121
 (Arma dei carabinieri e corpo della guardia di  finanza)  un  assegno
 funzionale pensionabile al compimento di una certa pluralita' di anni
 di servizio "prestato senza demerito";
       b)  l'art.  1, nono comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468
 attribuisce ai sottufficiali delle forze armate (esercito,  marina  e
 aeronautica)  un  assegno  funzionale  pensionabile  di  genere  e di
 entita'  uguali  rispetto  a  quelli   dell'assegno   indicato   alla
 precedente lettera a) ed al compimento degli stessi anni di servizio,
 ma  non  richiede che quest'ultimo elemento sia stato prestato "senza
 demerito";
       c) gli appartenenti alle forze della polizia  di  Stato  e  gli
 appartenenti alle forze armate si troverebbero in situazioni fra loro
 simili,  sicche'  la  previsione  dell'attribuzione  di  un beneficio
 economico dello stesso tipo legata a condizioni diverse  -  che  sono
 deteriori  per  i  graduati indicati sopra per primi - determinerebbe
 una situazione di disparita' di trattamento tra le due  categorie  di
 personale in discorso.
    La  formulata questione de qua appare, ad una prima deliberazione,
 non manifestamente infondata.
    Ed invero:
      1) in primo luogo, non sembra  possa  dubitarsi  che,  ai  sensi
 della  legge  n.  468/1987,  l'arma dei carabinieri ed il corpo della
 guardia di finanza stiano sullo stesso piano delle forze armate: cio'
 e'  dato  arguire  da  diverse  disposizioni  di  tale  legge  e,  in
 particolare,  dell'art.  1, comma 15-bis, nel quale i primi due corpi
 sono addirittura ricompresi nella categoria delle forze armate;
      2) in secondo luogo, non puo' neanche  dubitarsi  che  l'assegno
 funzionale  previsto  dall'art.  6,  secondo  comma,  della  legge n.
 472/1987 e l'assegno funzionale previsto  dall'art.  1,  nono  comma,
 della legge n. 468/1987 si appalesino ontologicamente uguali.
    Stante   quanto   sopra,  non  si  capisce  come  nel  caso  degli
 appartenenti   all'esercito,   alla   marina    ed    all'aeronautica
 l'attribuzione  del  beneficio  e'  collegata  al  mero  espletamento
 pluriennale  del  servizio  d'istituto,   mentre   nel   caso   degli
 appartenenti   alle  forze  della  polizia  di  Stato,  all'arma  dei
 carabinieri ed al corpo della guardia di finanza  l'attribuzione  del
 beneficio   e'   collegata  all'espletamento  pluriennale,  ma  senza
 demerito, del servizio d'istituto.
    E', pertanto, evidente - a parere  del  collegio  -  che  mediante
 l'art.  6, secondo comma, della legge n. 472/1987, nelle parti in cui
 si  richiede  lo  svolgimento  di  un  servizio  senza  demerito  per
 l'attribuzione   dell'assegno   di  che  trattasi,  viene  posta  una
 disparita' di trattamento del personale ivi considerato  rispetto  al
 personale  che e' contemplato dall'art. 1, nono comma, della legge n.
 468/1987 e che al suddetto - come si e' gia' accennato - e'  da  tale
 legge  equiparato:  discriminazione,  quella  teste' evidenziata, che
 urta contro il principio di cui all'art. 3 della Costituzione  e  che
 appare  oltremodo  iniqua  e,  quindi, abbisognevole di un intervento
 della Corte costituzionale. Cio' stante, apparendo  rilevante  e  non
 manifestamente   infondata,   va   rimessa   all'esame   della  Corte
 costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, la questione sulla legittimita' dell'art. 6, secondo comma, della
 legge  20  novembre  1987,  n.  472  in  relazione  all'art.  3 della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  in  relazione
 all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della  legge  20  novembre
 1987,  n.  472,  nelle parti in cui si richiede l'espletamento "senza
 demerito"   di   una   pluralita'   di  anni  di  servizio,  ai  fini
 dell'attribuzione dell'ivi  previsto  beneficio  economico  a  favore
 degli appartenenti alla polizia di Stato, all'arma dei carabinieri ed
 al corpo della guardia di finanza;
    Sospende   la   trattazione  della  presente  causa  e  ordina  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Milano,  il  10  dicembre  1991,  dal tribunale
 amministrativo regionale per la Lombardia in camera di consiglio.
                       Il presidente f.f.: ROMEO
    Il primo referendario: MOSCONI
                                         Il consigliere estensore: LEO
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