N. 417 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1992
N. 417 Ordinanza emessa il 13 aprile 1992 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Cipriani Cipriano e Ministero del tesoro Sanita' pubblica - Maggiorazioni sulle somme corrisposte ai medici convenzionati e da questi percepite in buona fede - Irripetibilita', secondo la interpretazione della Corte di cassazione, delle sole somme spontaneamente pagate dagli enti mutualistici e non anche di quelle pagate, come nel caso, in esecuzione di decisioni giudiziali - Ingiustificata disparita' di trattamento data la (ritenuta) identita' delle situazioni giuridiche. (Legge 27 marzo 1985, n. 103, art. 6). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 26-8-1992 )
IL PRETORE Premesso che con sentenza 1ยบ febbraio 1982 di questo giudice del lavoro, al dott. Cipriano Cipriani, nei confronti dell'INAM, e' stato riconosciuto il diritto nella sua qualita' di titolare di un laboratorio di analisi mediche e di medico specialista, al pagamento degli aumenti o adeguamenti sul corrispettivo risultante dalle convenzioni stipulate ed applicabili, per L. 623.581.236; che la predetta sentenza e' stata riformata dal tribunale di Firenze e confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2894/1987; che in data 9 ottobre 1991 il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, in persona del consigliere ministeriale aggiunto ha richiesto la restituzione della somma percepita, maggiorata; che, con ricorso del 19 ottobre 1991, il dott. Cipriani ha convenuto in giudizio il predetto Ministero chiedendo che venisse dichiarata infondata la pretesa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del d.-l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985, n. 103; che, con tale norma e' stata dettata l'interpretazione autentica degli artt. 11, primo comma, della legge n. 349/1977 e 8, sesto comma, del d.-l. n. 264/1974, nel senso della non spettanza delle suddette maggiorazioni per l'adeguamento degli indici ISTAT; Rilevato che la disposizione finale dell'art. 6 ha stabilito che "sono comunque irripetibili le somme gia' corrisposte sulla base di diverse interpretazioni"; Considerato che, come gia' affermato da codesta Corte con sentenza n. 6 del 19 gennaio 1988, nella specie si e' avuta l'applicazione del principio della irripetibilita' delle somme comprensive delle maggiorazioni percepite in buona fede dagli interessati, "per iniziativa della pubblica amministrazione o in esecuzione di pronunce giudiziarie"; Accertato che, viceversa, la predetta norma viene interpretata dalla suprema Corte di cassazione (sentenze nn. 8299/1987 e 1379/1988) nel senso che "l'irripetibilita' delle somme gia' corrisposte sulla base di interpretazioni degli artt. 8, sesto comma, del d.-l. 8 luglio 1984, n. 264, convertito con legge n. 386/1984, e 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, diverse dall'interpretazione autentica espressa dallo stesso art. 6, si riferisce solo alle somme spontaneamente pagate dagli Enti mutualistici ai sanitari convenzionati e non anche alle somme corrisposte in esecuzione di decisioni giudiziali"; Stabilito che, in tal modo, non solo si vanifica la finalita' della legge, individuata nella intenzione di por fine "alle diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate", ma l'applicazione che ne deriva e' irragionevole, incongrua ed arbitraria, dando vita ad una non giustificata disparita' di trattamento di situazioni giuridiche identiche da identificarsi nell'avvenuto pagamento e non certamente nelle modalita' con cui esso e' avvenuto; che, pertanto, la norma di cui all'art. 6 della legge n. 103 del 27 marzo 1985 nella interpretazione che ne viene data, contrasta con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui ritiene che siano irripetibili solamente le somme spontaneamente pagate e non anche quelle che a seguito di sentenze, potrebbero essere state pagate anch'esse spontaneamente e non in conseguenza di esecuzione o aliunde; Considerato che la predetta norma, nel prendere in considerazione la irripetibilita' delle somme gia' corrisposte, e' applicabile a tutte quelle situazioni nelle quali venga richiesta la restituzione delle stesse, quindi, anche alla presente causa; Considerato che, nella specie, la sentenza della Corte di cassazione n. 2894/1987 e' successiva alla disposizione di cui all'art. 6, della legge 27 marzo 1985, n. 103; che tale pronuncia non influisce sul presente giudizio, che prescinde da essa e riguarda la richiesta di applicazione della normativa succitata a seguito di richiesta di restituzione delle somme gia' pagate; Ritenuto che, quindi, il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, che non appare, manifestamente infondata, atteso che l'accoglimento dell'eccezione comporterebbe l'accoglimento del ricorso;
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 103 del 27 marzo 1985, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella interpretazione che esclude la ripetibilita' delle somme non pagate spontaneamente; Dispone ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Livorno il 13 aprile 1992. Il pretore giudice del lavoro: SICA 92C0902