N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio - 10 luglio 1992
N. 420 Ordinanza emessa il 6 febbraio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 luglio 1992) dalla pretura circondariale di Salerno - sezione distaccata di Montecorvino Rovella, nel procedimento civile vertente tra Paolillo Luigi ed altri e l'ente FF.SS. Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalita' - Disparita' di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non puo' pregiudicare le posizioni di lavoro. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.36 del 26-8-1992 )
IL PRETORE Il pretore di Salerno - sezione distaccata di Montecorvino Rovella, nelle cause riunite al n. 11875/1991 racc. promosse da Paolillo Luigi, Celano Gaetano, Garofalo Silvio, Guarracino Umberto, Pulignano Carlo, Scelta Francesco, Stanziola Pasquale, Scotellaro Aldo, Cirone Enrico, Castiello Raffaele, Cennamo Carmine, Cennamo Mario, Costante Rocco, De Caro Agostino, Falivena Michele, Forte Vito Antonio, Ruggia Giuseppe, Tortoriello Pasquale, Carella Francesco, Pacella Vito e Maria Umberto, rappresentati e difesi dal dott. proc. Alfonso Mancino, contro l'ente Ferrovie dello Stato, rappresentato e difeso dal capo dell'ufficio affari legali compartimentali di Napoli dott. Perrella Francesco; Visti i ricorsi, ritualmente depositati e notificati, con cui i sopraindicati ricorrenti, dipendenti dell'ente FF.SS., hanno convenuto in giudizio l'ente stesso per sentirlo dichiarare tenuto a riconoscere loro, con ogni conseguenza sul piano retributivo, l'applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in relazione al servizio militare prestato; Vista la difesa del convenuto, di totale opposizione alla domanda; Esaminati i documenti prodotti; Vista la eccezione proposta dalla difesa ricorrente, di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione. O S S E R V A Risulta, agli atti che tutti i ricorrenti ebbero a prestare servizio militare di leva prima della loro assunzione presso l'ente Ferrovie e prima del 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 e dunque l'accertamento della rilevanza della proposta eccezione passa innanzitutto attraverso la soluzione della questione relativa alla applicabilita' dell'art. 20 della legge n. 958/1986 ai dipendenti dell'ente resistente. L'art. 20 della legge citata riconosce la validita' del periodo di servizio militare ai fini dell'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del "settore pubblico". Ritiene questo pretore che l'ente ferrovie dello Stato appartenga al settore pubblico, e cio' per le seguenti considerazioni. Anzitutto trattasi indubbiamento di ente pubblico, sia pure economico, e percio' escluso dal settore privato, nel nostro ordinamento non puo' configurarsi, in ordine alla personalita' giuridica, una categoria intermedia tra gli enti pubblici e quelli privati. Lo stesso art. 1 della legge n. 210/1985, istitutiva dell'ente ferrovie, afferma che questo e' dotato di personalita' giuridica con autonomia patrimoniale e finanziaria ai sensi dell'art. 2093 del c.c., che disciplina l'esercizio di imprese da parte degli enti pubblici. L'ente e' soggetto alla vigilanza del Ministro dei trasporti ed al controllo della corte dei conti, i suoi amministratori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, che nomina altresi', previa delibera del Consiglio dei Ministri, l'amministratore straordinario; i suoi revisori dei conti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; i bilanci, i programmi ed i finanziamenti devono essere trasmessi al Ministro del tesoro perche' ne tenga conto in vista, della presentazione al Parlamento dei documenti propri del bilancio dello Stato. Anche l'ente ferrovie usufruisce della rappresentanza e difesa in giudizio dell'avvocatura dello Stato, consentita di regola solo per le amministrazioni pubbliche. Questa incisiva ingerenza dello Stato nella struttura e nella gestione dell'ente e' indicativa della sua personalita' giuridica del diritto pubblico e dunque della sua appartenenza al settore pubblico. La tesi e' rafforzata dalla considerazione del carattere pubblico delle finalita' perseguite dall'ente, nonche' dal fatto che il concetto di "pubblico impiego" e' ben definito e di uso corrente nella legislazione italiana se il legislatore avesse voluto escludere l'applicabilita' dell'art. 20 della legge n. 958/1986 ai dipendenti di alcuni enti pubblici il cui rapporto di lavoro e' definito su basi privatistiche avrebbe ben potuto (e dovuto) usare la suddetta espressione. Priva di fondamento e', secondo questo pretore, la tesi sostenuta dalla difesa dell'ente resistente, secondo cui il "settore pubblico" di cui all'art. 20 della legge citata e' costituito soltanto dagli enti indicati nel presente art. 19. La lettera e la ratio delle due norme non consentono infatti alcun collegamento tra le medesime. Sotto il primo profilo, l'art. 19 limita la propria portata alle amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle provincie, nonche' dei comuni superiori a 150.000 abitanti, mentre l'art. 20 usa l'ampia espressione "settore pubblico", nel senso sopra descritto. Oltretutto, seguendo la tesi che qui si critica, si giungerebbe alla conclusione di non ritenere parte del settore pubblico ai fini della applicabilita' dell'art. 20, ad esempio, i comuni con popolazione inferiore ai 150.000 abitanti. Dal punto di vista della ratio delle due norme si osserva che l'art. 20 si riferisce a tutti i militari, mentre l'art. 19 riguarda solo quelli in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati, congedati senza demerito. Quest'ultima norma, inoltre, e' finalizzata a stabilire una mera riserva di posti in sede di assunzione, laddove quella invocata dai ricorrenti tende al riconoscimento del servizio militare di leva ai fini dell'inquadramento economico e previdenziale, sicche' esse rispondono a logiche ed esigenze diverse. Tutto cio' considerato, e' evidente la rilevanza della preposta eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge n. 412/1991, secondo cui "il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonche' quello prestato successivamente". A norma dell'art. 7 cit., infatti, tutti i ricorsi andrebbero respinti per avere i ricorrenti prestato il servizio militare prima del 30 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della legge n. 958/1986). E' necessario ora valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. L'art. 7, primo comma, della legge n. 412/1991, con norma interpretativa dell'art. 20 legge n. 958/1986 introduce una disparita' di trattamento tra i dipendenti che prestarono il servizio militare prima del 30 gennaio 1987 e coloro che lo prestarono dopo tale data e che per cio' possono usufruire di una anzianita' aggiuntiva ai fini dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale. Questa disparita' di trattamento non appare giustificata da una analoga disparita' delle situazioni sopra descritte (prestazione del servizio militare prima o dopo il 30 gennaio 1987), tale da derogare al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Non c'e' differenza tra il servizio militare anteriore e quello successivo all'entrata in vigore della legge n. 958/1991, anzi quest'ultima ha attenuato il rigore della ferma, ne ha ridotto la durata, ha aumentato la paga giornaliera ed ha ampliato la possibilita' di licenze, insomma ha configurato un serivizio di militare di leva meno gravoso di quello precedente. Non puo' percio' giustificarsi il diverso trattamento con l'esigenza di "compensare" i soldati dai maggiori sacrifici loro richiesti a partire dal 30 gennaio 1987. Se cio' puo' dirsi in linea di principio, altrettanto evidente e' la violazione dell'art. 3 della Costituzione che scaturirebbe dalla applicazione della norma contestata, con riferimento, ad esempio, a chi avendo prestato il servizio militare entro il 30 gennaio 1987 ed essendo stato assunto dall'ente subito dopo, non avrebbe diritto ai benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 958/1986, rispetto a chi, prestato il servizio militare dopo il 30 gennaio 1987 ed assunto il 1ยบ gennaio 1988, usufruira' di detti benefici pur avendo una anzianita' inferiore rispetto al primo dipendente. Con riferimento, poi, all'art. 52 della Costituzione, puo' richiamarsi il parere del Consiglio di Stato del 5 aprile 1989, reso su quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul tema: "l'art. 52 della Costituzione stabilisce la sacralita' del dovere e l'obbligatorieta' della prestazione (del servizio militare), precisando (nel capoverso) che il suo adempimento non deve pregiudicare la posizione di lavoro e l'esercizio dei diritti politici. Entro le identiche linee direttrici il menzionato art. 20, attraverso l'equiparazione volta a trasfonderlo nella formazione o nella progressione della medesima posizione di lavoro, ha inteso evitare che il suo svolgimento costituisca un danno (reale o virtuale) ed assicuri invece un concreto beneficio per l'interessato. Trattasi, dunque, della volonta' di procedere a quella generale rivalutazione sociale ed economica della materia, la cui esigenza emerge chiaramente dall'intero corso dei lavori preparatori. Tale essendo, dunque, la lettera, oltre alla ratio della norma, non vi e' campo ne' margini almeno per differenziare (ed anzi contrapporre) il servizio militare prestato anteriormente rispetto a quello successivo reso dopo l'entrata in vigore della legge n. 958/1986, secondo le modalita' della nuova disciplina. Cio' vale non soltanto in linea estrinseca, ma anche in via intrinseca dal momento che, se sono variate le connotazioni materiali di tale servizio, rimangono immutate le sue caratteristiche di essenziale valore per il substrato effettivamente incidente sul rapporto di pubblico impiego, sicche' la discriminazione, lungi dall'essere conforme, finirebbe per introdurre un risultato profondamente divaricato ed assolutamente ingiustificato ..".
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Montecorvino Rovella, addi' 6 febbraio 1992 Il pretore: (firma illeggibile) 92C0905