N. 421 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 giugno 1990- 10 luglio 1992
N. 421 Ordinanza emessa il 7 e 14 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 luglio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sui ricorsi riuniti proposti da Elmar S.r.l. ed altri contro il comune di Roma ed altri Opere pubbliche - Campionati mondiali di calcio (organizzazione) - Interventi infra-strutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio 1990 - Realizzazione del Parco attrezzato di Tor di Quinto - Disciplina statale e regionale - Procedimento - Istituzione di una "conferenza dei servizi", le cui deliberazioni, se assunte all'unanimita', escludono la necessita' dei nulla osta, pareri, autorizzazioni ed atti di intesa di altri enti ed amministrazioni stabiliti dalle leggi statali e regionali - Mancata previsione della partecipazione alla conferenza dei soggetti istituzionalmente investiti della competenza ad esprimere la volonta' dell'amministrazione - Possibilita' di apportare variazioni agli strumenti urbanistici senza ulteriori adempimenti - Prospettata violazione del diritto di difesa dei soggetti interessati ai procedimenti espropriativi a causa della prevista "copertura legislativa" di una serie di atti normalmente affidati alle autorita' amministrative - Asserito contrasto con i principi di imparzialita' della pubblica amministrazione a causa del previsto affidamento dei lavori senza lo svolgimento di procedure concorsuali - Ritenuta mancanza, per il Parco attrezzato di Tor di Quinto, della connessione strumentale con le opere necessarie per la manifestazione sportiva. (D.-l. 1º aprile 1989, n. 121, art. 2, primo e secondo comma, prima parte, terzo comma, seconda parte, art. 4, art. 4, primo comma, art. 1, primo e secondo comma, convertito in legge 29 maggio 1989, n. 205; legge regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 2, lett. c); allegato). (Cost., artt. 3, 11, 24, 97, 113 e 128).(GU n.36 del 26-8-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi: A) n. 3007/87 proposto da Elmar S.r.l. con sede in Milano, via del Lauro, 7 in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. Domenico Casini elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Stanislao Aureli e del dott. proc. Michele Aureli, attualmente in via Asiago, 8, procuratori e difensori contro il comune di Roma, in persona del commissario straordinario in carica e comunque del legale rappresentante pro-tempore; la regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale in carica; il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella persona del titolare pro-tempore della carica per l'annullamento: 1) della deliberazione del commissario straordinario per il comune di Roma n. 857 del 21 agosto 1989, di "occupazione in via di urgenza delle aree necessarie per la realizzazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto", tra le quali aree sono ricomprese quelle di proprieta' della ricorrente, delibera mai notificata di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore o conseguente, ed in particolare: 2) della delibera del medesimo commissario straordinario n. 856 del 21 agosto 1989 di "presa d'atto dell'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto. Espropriazione delle aree in relazione alla legge regionale del 17 luglio 1989, n. 46. Revoca parziale deliberazione della giunta municipale n. 8817/1988; 3) dell'atto emanato dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. n. 121/1990, nella seduta del 20 aprile 1989, con pretesi effetti impliciti - oltretutto - di variante del p.r.g.; 4) della delibera della g.m. di Roma n. 8817 del 22 novembre 1988 di "Approvazione progetto per la realizzazione del parco attrezzato di Tor di Quinto", di ogni altro atto, infine, comunque collegato a quelli impugnati, anche se non conosciuto dalla ricorrente; B) n. 3099/1989 proposto dalla C.P.C. servizi S.r.l., corrente in Roma, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante prof. Leonardo Di Paola e dalla By Max & Co. S.r.l., con sede in Roma, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante sig. Massimo Palone, entrambe rappresentate e difese, giusta delega a margine del presente atto dall'avv. Roberto Albanese e presso il di lui studio elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n. 16, contro il comune di Roma, in persona del commissario straordinario pro-tempore e nei confronti della regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore; per l'annullamento: della delibera n. 857 adottata dal commissario straordinario del comune di Roma, con i poteri del consiglio comunale, in data 21 agosto 1989; mai notificata o comunicata, avente ad oggetto la "occupazione in via d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto", dell'esistenza della quale le ricorrenti hanno avuto conoscenza in data 30 ottobre 1989 in occasione dell'accesso in loco degli addetti dei competenti uffici comunali; del provvedimento, anch'essso mai notificato o comunicato alle ricorrenti e del quale le stesse ignorano a tutt'oggi il contenuto, con il quale sarebbe stato approvato il progetto relativo alla realizzazione della predetta op- era pubblica; di ogni altro atto, precedente o successivo a quelli di cui sopra, anche non conosciuto, comunque agli stessi preordinato, connesso o conseguenziale, ivi compresa la comunicazione con la quale e' stato dato avviso (ma non alle ricorrenti) dell'inizio delle operazioni di redazione del verbale di consistenza, di occupazione ed immissione in possesso delle aree e degli immobili attualmente detenuti dalle ricorrenti ed utilizzati ai fini dell'esercizio delle relative attivita' produttive; C) n. 3268/1989 proposto dai signori Pantanella Cecilia, Federica, Flaminia, Maria Laurentana, Susanna Paolo, Stefano residenti in Roma nonche' del dott. Pantanella Francesco nella sua qualita' di amministratore unico sia della societa' Fleming nord S.r.l. sia della societa' Fleming sud S.r.l. entrambe con sede in Roma, via Guido Banti n. 34, nonche' nella sua qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione della societa' Immobiliare Villa Mazzanti S.r.l. con sede in Roma, via Guido Banti n. 34, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Costabella n. 23 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lavitola che li difende e rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avv. Riccardo Lavitola; contro il comune di Roma in persona del commissario straordinario, la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del presidente pro- tempore; la "Conferenza dei servizi" istituita ai sensi dell'art. 2 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; per l'annullamento: a) della delibera n. 857 del 21 agosto 1989 di occupazione d'urgenza delle aree dei ricorrenti necessarie per la realizzazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto notificata ai vari proprietari nelle date dell'11 e 14 settembre; b) delle note del comune di Roma prot. nn. 65022, 65024, 65028, 65030, 65026, 65040, 65038, 65032 e 65034 della ripartizione U.S.P.R. - servizio espropri, notificate in pari data ai vari proprietari contestualmente alla suddetta delibera, portanti l'avviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza; c) della deliberazione della giunta municipale n. 8817 del 22 novembre 1988 di approvazione del progetto per la realizzazione del parco attrezzato di Tor di Quinto; d) della deliberazione del commissario straordianario n. 856 del 21 agosto 1989 di presa d'atto dell'approvazione del progetto, da parte della Conferenza dei servizi, del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto, di espropriazione delle aree in relazione alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 e di revoca parziale della deliberazione della giunta municipale n. 8817/1988; e) del provvedimento di approvazione del progetto del detto parco pubblico da parte della conferenza dei servizi in data 20 aprile 1989 e di automatica variante al p.r.g. a zona N delle aree relative; f) della deliberazione della giunta municipale di Roma n. 8812 del 22 novembre 1988 di approvazione del programma generale di interventi proposti dall'amministrazione comunale di Roma in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990; g) nonche' di ogni altro atto del procedimento, anteriore o conseguente, coordinato o comunque connesso agli impugnati provvedimenti, ancorche' non conosciuto; D) n. 2533/1989 proposto dalla soc. Terriera Milvia p.a., con sede in Roma a via Labicana, 125, in persona dell'amm. ing. Goffredo Manfredi, difeso e rappresentato - come da procura speciale in calce - dall'avv. Adriano Pallottino, presso il cui studio elegge domicilio in Roma a via Oslavia, 14 contro il comune di Roma, in persona del commissario straordinario in carica, la regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale in carica; il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella persona del titolare pro-tempore della carica, per l'annullamento della delibera del commissario straordinario per il comune di Roma n. 857 del 21 agosto 1989, di occupazione in via di urgenza delle aree di proprieta' della ricorrente, ritenute necessarie per la realizzazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto: delibera notificata alla ricorrente in data 11 settembre 1989 con allegato l'avviso di immissione in possesso fissata per la data del 27 ottobre 1989 (pure impugnato); di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ed in particolare: della delibera del medesimo commissario n. 256 del 21 agosto 1989 di impulso del procedimento espropriativo delle medesime aree di cui sopra; dell'atto promanante dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. n. 121/1989, nella seduta del 20 aprile 1989, con pretesi effetti impliciti, fra l'altro, di variante del piano regolatore generale; della delibera della giunta mun. di Roma n. 8817 del 2 novembre 1988, di approvazione del progetto di parco pubblico; di ogni altro atto, infine, comunque collegato a quelli impugnati ancorche' non conosciuto dalla ricorrente; E) n. 3189/1989 proposto dalla Telex 1 S.a.s. di Sergio Broise e C. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo studio dell'avv. Mario Sanino che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Roberto Ciociola; contro il comune di Roma in persona del commissario straordinario p.t.; la conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni in legge 29 maggio 1989, n. 205, in persona di legale rappresentante p.t.; per l'annullamento: a) della delibera in data 20 aprile 1989 con la quale la conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni in legge 29 maggio 1989, n. 205, ha approvato il progetto del parco Tor di Quinto; b) della delibera commissariale n. 856 del 21 agosto 1989 con la quale il comune di Roma ha deliberato di prendere atto della predetta approvazione e di promuovere il procedimento espropriativo per p.u., tra l'altro, di aree di proprieta' della ricorrente; c) della delibera commissariale n. 857 del 21 agosto 1989 con la quale il comune di Roma ha deliberato di occupare in via d'urgenza le aree di cui sopra; d) di ogni altro atto a queste comunque annesso, connesso, presupposto o conseguenziale; F) n. 3190/1989 proposta dalla Summarex 1 S.a.s. di Sergio Broise e C. in persona del legale rappresentante p.t. e della Summarex 5 S.a.s. di Sergio Broise e C. in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliate in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo studio dell'avv. Mario Sanino che le rappresenta e difende in unione con l'avv. Roberto Ciociola; contro il comune di Roma in persona del commissario straordinario p.t.; la conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni in legge 29 maggio 1989, n. 205, in persona di legale rappresentante p.t.; per l'annullamento: a) della delibera in data 20 aprile 1989 con la quale la conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. 1º aprile 1969, n. 121, convertito con modificazioni in legge 29 maggio 1989, n. 205, ha approvato il progetto del parco Tor di Quinto; b) della delibera commissariale n. 856 del 21 agosto 1989 con la quale il comune di Roma ha deliberato di prendere atto della predetta approvazione e di promuovere il procedimento espropriativo per p.u., tra l'altro, di aree di proprieta' della ricorrenti; c) della delibera commissariale n. 857 del 21 agosto 1989 con la quale il comune di Roma ha deliberato di occupare in via d'urgenza le le aree di cui sopra; d) di ogni altro atto a queste comunque annesso, connesso, presupposto o conseguenziale; F-bis ( ...) per l'integrazione della parte mancante vedasi il decreto n. 2072 del 7 novembre 1991 pubblicato il 6 dicembre 1991 ed allegato alla presente decisione; G) n. 2676/89 proposto dalla Comed 81 S.n.c. di De Luca Antonio e soci in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore arch. Roberto Delle Fratte, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Mannucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G. D. Romagnosi n. 20, contro il comune di Roma in persona del sindaco in carica pro-tempore, nonche' nei confronti della regione Lazio in persona del presidente in carica pro-tempore; per l'annullamento di tutti i provvedimenti relativi alla approvazione del progetto del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto, mai notificati alla ricorrente e di cui solo in questi giorni la medesima ha avuto conoscenza, e in particolare: a) della deliberazione del commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale per il comune di Roma n. 857 del 21 agosto 1989, con cui e' stata disposta la occupazione in via d'urgenza delle aree necessaria per la realizzazione del parco di Tor di Quinto; b) della deliberazione commissariale n. 856 del 21 agosto 1989 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto. - Espropriazione delle aree in relazione alla legge regionale del 17 luglio 1989, n. 46 - Revoca parziale deliberazione della giunta municipale n. 8817/88"; c) della deliberazione della giunta municipale n. 8817 del 22 novembre 1988; d) del provvedimento della conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. n. 121/89 del 20 aprile 1989, di approvazione del progetto del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto e contenente dichiarazione di pubblica utilita'; nonche' avverso ogni altro atto ad essi comunque connesso o collegato, anteriore e conseguente; H) n. 2666/1989 proposto da Luciana Beltramo rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv. Federico Mannucci e Nicola Ielpo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via del Corso n. 504; contro il comune di Roma in persona del sindaco in carica pro-tempore, nonche' nei confronti dalla regione Lazio in persona del presidente in carica pro-tempore; per l'annullamento di tutti i provvedimenti relativi alla approvazione del progetto del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto, mai notificati alla ricorrente e di cui solo in questi giorni la medesima ha avuto conoscenza, e in particolare: a) della deliberazione del commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale per il comune di Roma n. 857 del 21 agosto 1989, con cui e' stata disposta la occupazione in via d'urgenza delle aree necessaria per la realizzazione del parco di Tor di Quinto; b) della deliberazione commissariale n. 856 del 21 agosto 1989 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto. - Espropriazione delle aree in relazione alla legge regionale del 17 luglio 1989, n. 46 - Revoca parziale deliberazione della giunta municipale n. 8817/88"; c) della deliberazione della giunta municipale n. 8817 del 22 novembre 1988; d) del provvedimento della conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. n. 121/89 del 20 aprile 1989, di approvazione del progetto del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto e contenente dichiarazione di pubblica utilita'; nonche' avverso ogni altro atto ad essi comunque connesso o collegato, anteriore e conseguente; I) nn. 2777, 2778, 2779, 2780, e 2781 del 1989 proposti rispettivamente dalla Fe. Mec. S.r.l. in persona dell'amministratore unico p.t. da Tabolacci Marcella, da Civitella Severino, da Civitella Armando e dalla S.r.l. Coop. centro stampa regionale, in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliati in via Romeo Romei n. 19 presso e nello studio dell'avv. Bruno Riitano, dal quale sono rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura speciale a margine del presente atto, contro il comune di Roma, in persona del commissario straordinario pro-tempore; e nei confronti della regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore per l'annullamento: 1) della delibera del commissario straordinario del comune di Roma n. 857 in data 21 agosto 1989, con la quale il commissario, con i poteri del consiglio comunale, dispone l'occupazione in via di urgenza delle aree occorrenti per l'esecuzione della costruzione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto; 2) della comunicazione con la quale, in esecuzione della delibera suindicata, si da avviso della presa di possesso, con contestuale redazione del verbale di consistenza, degli immobili; 3) del provvedimento - del quale si ignora il contenuto - con il quale sarebbe stato approvato il progetto del "parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto"; 4) di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguenziale; L) n. 3006/89 presentato dalla Ector S.r.l. con sede in Milano, via del Lauro, 7 in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. Domenico Casini elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Stanislao Aureli e del dott. proc. Michele Aureli, attualmente in via Asiago, procuratori e difensori; contro il comune di Roma, in persona del commissario straordinario in carica e comunque del legale rappresentante pro-tempore; la regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale in carica; il presidente del Consiglio dei Ministri, nella persona del titolare pro-tempore della carica; per l'annullamento: della deliberazione del commissario straordinario per il comune di Roma n. 857 del 21 agosto 1989, di "occupazione in via d'urgenza delle aree necessaria per la realizzazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto", tra le quali aree sono ricomprese quelle di proprieta' della ricorrente, delibera notificata il 20 e 25 settembre 1989 con allegati tre avvisi di immissione in possesso n. 5331; 5333, e 5341 (anch'essi impugnati col presente atto) fissata per le date del 23, 24 e 25 ottobre 1989; di ogni altro atto presupposto, connesso e coordinato anteriore e conseguente, ed in particolare; della delibera del medesimo commissario straordinario n. 856 del 21 agosto 1989 di "presa d'atto dell'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto. Espropriazione delle aree in relazione alla Legge Regionale del 17 luglio 1989 n. 46. Revoca parziale deliberazione della giunta municipale n. 8817/88"; dell'atto emanato dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. n. 121/1989, nella seduta del 20 aprile 1989, con pretesi effetti impliciti - oltretutto - di variante del p.r.g.; della delibera della g.m. di Roma n. 8817 del 22 novembre 1988 di "approvazione progetto per la realizzazione del parco attrezzato di Tor di Quinto"; di ogni altro atto, infine, comunque collegato connesso e conseguenziale; H) n. 2730/89 proposto dalla Societa' editoriale ore 12 S.r.l. in persona dell'a.u. p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Mazza', presso il cui studio in via E. Manfredi n. 17, Roma, e' elettivamente domiciliato, contro il comune di Roma in persona del legale rappresentante pro-tempore; la regione Lazio in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, per l'annullamento: della deliberazione del commissario straordinario del comune di Roma n. 857 del 21 agosto 1989, con la quale e' stata disposta l'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'opera costruzione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto; della successiva comunicazione, a firma, per il commissario straordinario dell'ing. F. Bellomo, con la quale in esecuzione della deliberazione suindicata, e' stato dato avviso della immissione nel possesso dei beni da occupare e della formazione dello stato di consistenza per il giorno 31 ottobre 1989, limitatamente agli interessi della ricorrente; nonche' degli atti presupposti tra i quali la deliberazione comm. straordinario n. 856/1989 non conosciuta dalla ricorrente, i verbali della conferenza dei servizi di cui al d.-l. 121/1989 le approvazioni rese, i provvedimenti di estremi e contenuto ignoti attinenti al parco in oggetto, emessi dalla regione Lazio, a mente della legge regionale n. 46/1989; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Roma e dell'avvocatura generale dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 7 giugno 1990 il relatore consigliere Goffredo Zaccardi e uditi, altresi' gli avv.ti Pallottino, Abbate, per delega dell'avv. Mannucci, Mazza', Riitano, Aureli, Sambiagio, per delega dell'avv. Albanese, Sanino, Lavitola R. per i ricorrenti e l'avv. Lorusso per l'amministrazione comunale resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con i ricorsi indicati in epigrafe vengono rivolte contro gli atti impugnati le seguenti censure che possono cosi' essere sintetizzate: A) ricorsi nn. 2777, 2778, 2779, 2780 e 2781 del 1989: a) non vi e' connessione tra l'opera da realizzare e lo svolgimento dei Mondiali di calcio in violazione dell'art. 1 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, convertito in legge 29 maggio 1989 n. 205 (in seguito legge n. 205/1989); b) la conferenza dei servizi di cui all'art. 2 della legge n. 205/1989 non aveva, per quanto osservato sub a), alcuna competenza a pronunciarsi su detta opera; c) non vi e' stata unanimita' nel voto della conferenza dei servizi in modo che la variante agli strumenti urbanistici e' stata parziale; d) violazione dell'art. 6 della legge n. 205/87: il progetto esecutivo non e' stato presentato nel termine del 30 giugno 1989 alla Cassa depositi e prestiti; e) non vi e' stata alcuna comparazione tra interesse pubblico perseguito, come si e' accennato non connesso con i Mondiali di calcio, ed il sacrificio imposto ai privati; B) ricorsi n. 3189, 3190 e 3191 del 1989: a) violazione della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e degli artt. 1 e ss. della legge n. 205/1989: non vi e' stata variante degli strumenti urbanistici posto che all'opera di cui trattasi non era applicabile la legge n. 205/1989 e che, comunque, la conferenza dei servizi non si e' riunita ritualmente: non risulta che vi fossero idonei rappresentanti di tutte le amministrazioni, che sia stata presentata la richiesta relazione tecnica. E' in ogni caso da escludere la connessione funzionale tra opera da realizzare e manifestazione sportiva in quanto il parco di Tor di Quinto non risponde ai requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 205/87; B) ricorsi n. 3006 e 3007 del 1989: e) e' mancata una idonea variante: ne' puo' ritenersi efficace la deliberazione della conferenza dei servizi a tal fine poiche' e' stata convocata fuori termine e non dal sindaco di Roma ma dal presidente del Consiglio (in violazione dell'art. 2 della legge n. 205/89); f) non vi e' stata procedura di V.I.A. in violazione delle direttive CEE 337 del 1985 e della legge n. 349 dell'atto luglio 1989; c) l'opera non rientra tra quelle che per avere "immediata incidenza" sulle manifestazioni sportive potevano essere realizzate con le speciali procedure di cui alla legge n. 205/1989; d) non sono stati fissati i termini per gli espropri per la realizzazione dell'opera e non sono stati presentati tempestivamente i progetti; e) vi e' stata violazione dei precetti costituzionali in quanto si e' inteso realizzare un'opera progettata da decenni saltando, con l'occasione dei mondiali di calcio, quegli strumenti procedimentali posti a garanzia dei singoli limitando anche le difese in sede giurisdizionale; D) ricorsi nn. 2666 e 2676 del 1989: a) non vi e' connessione con le opere da realizzare per i mondiali di calcio e vi e' dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma della legge 205/1989; in ogni caso la conferenza dei servizi non poteva pronunciarsi su dette spese; non vi e' stata comparazione con gli interessi privati sacrificati; b) la legge regionale n. 36/1989 e' diretta a dare una copertura finanziaria ed amministrativa a precedenti provvedimenti amministrativi illeggittimi di qui la illegittimita' costituzionale della legge stessa; c) tali censure sono state precisate ed integrate con atto recante motivi aggiunti; E) ricorso n. 3099/1989: e) incompetenza dell'organo che ha emesso l'avviso di immissione in possesso; f) non vi e' connessione con le opere da realizzare per i mondiali di calcio secondo la censura richiamata al punto A) in narrativa. Anche gli altri motivi riproducono quelli dei ricorsi n. 2777, 2778, 2779, 2780 e 2781 del 1989; F) ricorso n. 2730/1989: a) non vi e' stata rituale deliberazione della conferenza dei servizi; b) non vi e' stata tempestiva presentazione del progetto alla cassa depositi e prestiti; c) e' irrazionale prevedere che per una manifestazione sportiva si possa derogare ad un assetto istituzionale vigente; d) non vi e' stata comparazione adeguata tra interessi pubblici e interessi privati; e) tali censure sono state integrate con atto recante motivi aggiunti; G) ricorso n. 2533 del 1989: a) non vi e' stata regolare variante e la conferenza dei servizi non ha notificato la destinazione urbanistica dell'area; b) non sono stati fissati i termini per gli espropri e per la realizzazione dell'opera; c) non vi e' stata V.I.A. in violazione della direttiva CEE 337/1985 e dell'art. 6 della legge n. 347/1986; d) sono illegittime le norme stesse della legge n. 205/1989 o della legge regionale n. 45/1989, in quanto con leggi specifiche si individuano opere singole da realizzare; tale scelta non e' "congrua" per il legislatore che in definitiva ha inteso sottrarre della scelta al sindacato giurisdizionale; H) ricorso n. 3268 del 1989: a) la legge n. 205/1989 e' illegittima in relazione alle norme costituzionali che fissano il principio del buono andamento della p.a. in quanto gia' esistono procedimenti accelerati per la realizzazione di opere pubbliche - gia' avviati nel caso di specie - si e' inteso, in eccesso di potere, saltare tali procedure fornendo alla stessa una copertura legislativa per privare il cittadino di alcune garanzie nel procedimento amministrativo ed in sede giurisdizionale; non e' poi consentito derogare alle norme comunitarie sugli appalti se non sussistono circostanze sopravvenute ed imprevedibili; b) l'opera non e', comunque, connessa con i mondiali di calcio; c) vi e' incertezza e perplessita' sia sull'ampiezza dell'area da espropriare che sulla procedura da seguire; d) la conferenza dei servizi non si e' ritualmente riunita per deliberare sul progetto di cui trattasi; e) sono state violate le norme urbanistiche di destinazione dell'area in questione posto che non vi e' stata regolare variante ed, inoltre, le norme sulle deliberazioni comunali in materia di impegni finanziari. Il comune di Roma si e' costituito chiedendo la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, confutando con memoria la fondatezza degli stessi e chiedendone altresi', la reiezione. La regione Lazio e l'avvocatura generale dello Stato non si sono costituite in giudizio. D I R I T T O 1. - E' necessario preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi indicati in oggetto che sono tutti diretti, alla impugnazione dei "provvedimenti" con i quali il comune di Roma ha inteso realizzare il parco di Tor di Quinto cioe' a dire una delle opere contemplate nell'allegato al d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, convertito con legge 29 maggio 1989, n. 205, recante: "Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dei campionati mondiali di calcio 1990". (Nel prosieguo legge n. 205/1989). Si tratta in particolare dell'opera prevista al n. 38 dell'allegato richiamato per la parte concernente "l'area di Roma" nell'elenco relativo alle "opere dell'ente locale". Gli atti impugnati sono essenzialmente: a) l'approvazione del progetto per la realizzazione del parco attrezzato di Tor di Quinto (deliberazione n. 8817 della giunta municipale emessa il 22 novembre 1988) con cui ai sensi e per gli effetti della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e' stato approvato il progetto di cui trattasi per una spesa complessiva di 35 miliardi di lire; b) la deliberazione del commissario straordinario del comune di Roma n. 856 del 21 agosto 1989 con cui si e' preso atto della approvazione - risalente al 20 aprile 1989 - del progetto per la realizzazione del parco di Tor di Quinto da parte della conferenza dei servizi di cui all'art. 2 della legge n. 205 del 29 maggio 1989; c) la deliberazione n. 857 del commissario straordinario del comune di Roma del 21 agosto 1989 con cui e' stata realizzata l'occupazione in via di urgenza delle aree necessarie per la realizzazione del parco di cui trattasi; d) gli atti preordinati connessi o conseguenziali. I ricorrenti sono in parte proprietari delle aree investite dal procedimento di cui trattasi (ricorsi nn. 2533, 3006, 3007, 3189, 3190, 3191 e 3268 del 1989) ed in parte soggetti che hanno intrapreso su tali aree attivita' imprenditoriali (ricorsi nn. 2666, 2676, 2730, 2777, 2778, 2779, 2781 e 3099 del 1989). 2. - Appare al collegio pregiudiziale di ogni altra valutazione attinente al rito ed al merito dei ricorsi di cui trattasi la considerazione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in alcuni ricorsi (segnatamente in quelli contraddistinti dal n. 2533, 3007, 2730, 2666 e 3268) e che coinvolgono sia le disposizioni della legge n. 205/1989 che quelle della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, che, ad integrazione dell'intervento legislativo statuale qui richiamato, ha previsto interventi finanziari e modalita' procedimentali specifiche per l'attuazione delle opere da realizzare in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990. Dette questioni riguardano essenzialmente la configurazione dello speciale procedimento dettato per la realizzazione delle opere in questione e coinvolgono anche gli altri ricorsi all'esame del collegio perche' in tutti si tratta di valutare se le disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 nonche' in alcuni casi 6 e 6-bis, siano state correttamente applicate dagli organi comunali. Emerge cosi' la rilevanza delle questioni in tutti i giudizi in guisa che il collegio, non ritenendole manifestamente infondate, secondo la valutazione necessariamente provvisoria e preleminare del giudice a quo circa gli aspetti di legittimita' costituzionale, non puo' che disporre con la presente ordinanza il rinvio alla Corte costituzionale sulla base delle motivazioni che seguono che sorreggono anche il rinvio d'ufficio per quei ricorsi in cui non vi sia istanza di parte: A) un primo aspetto riguarda la legittimita' costituzionale della procedura prevista dall'art. 2, primo e terzo comma, della legge n. 205/1989 laddove si prevede che "una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta" sia chiamata a pronunciarsi sui progetti esecutivi delle opere pubbliche di cui trattasi e che "l'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti delle leggi statali e regionali". Tale disposizioni introduce nel procedimento de quo l'istituto della conferenza dei servizi la cui deliberazione, se all'unanimita', elide la necessita' di acquisire i diversi contributi previsti nel procedimento da parte di altri enti ed amministrazioni. Non e' pero' previsto che partecipino alla conferenza i soggetti investiti nei singoli ordinamenti di settore del potere giuridico di emettere gli atti di intesa, i pareri ecc., in modo che e' consentita la partecipazione di "rappresentanti" di amministrazioni o enti che non siano del punto di vista tecnico, professionale o amministrativo i soggetti abilitati per legge ad adottare gli atti del procedimento che vengono sostituiti dalla deliberazione della conferenza dei servizi. Inoltre, non e' prevista nella legge la presenza necessaria di tutti i soggetti suddetti alle sedute in cui si adottano le deliberazioni sostitutive degli atti del procedimento in modo che anche la regola dell'unanimita' necessaria per l'effetto sostitutivo puo' non garantire la corretta esplicazione dei poteri amministrativi. Una soluzione siffatta puo' ad avviso del collegio porsi in contrasto col principio costituzionale del buon andamento della attivita' amministrativa sancito dell'art. 97 della Costituzione in quanto in concreto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali possono essere assorbiti da una deliberazione assunta dalla conferenza dei servizi senza la partecipazione dei soggetti investiti istituzionalmente della competenza per esprimere la volonta' delle amministrazioni o degli enti (per semplificare il nulla osta previsto dalle leggi di tutela dei beni archeologici o ambientali che deve essere reso dal competente sovrintendente puo' essere sostituito della presenza di un mero rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali nella conferenza dei servizi). Si viene cosi' a realizzare una modificazione incisiva nell'esercizio di funzioni amministrative con sostanziale elusione delle norme che nell'ordinamento provvedono a distribuire le competenze tra i vari organi amministrativi e che, in relazione alla specie e provata idoneita' tecnica e professionale dei soggetti preposti ai singoli uffici, garantiscono il corretto esercizio dei poteri amministrativi e, quindi, il buon andamento della pubblica amministrazione. E' utile tener presente in proposito che la soluzione adottata in via generale dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 per la conferenza dei servizi prevede, opportunamente, all'art. 14, terzo comma, che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite "rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta'", salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. Tali considerazioni valgono anche per le analoghe disposizioni della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, art. 4, primo, secondo e terzo comma; B) un ulteriore aspetto d'illegittimita' costituzionale sollevato con riguardo alle disposizioni qui sopra richiamate per quanto attiene allo specifico contenuto della II parte del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 205/1989 (con detta norma si prevede che l'approvazione assunta all'unanimita' della conferenza dei servizi "comporta per quanto occorra variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali", senza necessita' di ulteriori adempimenti) attiene alla violazione della autonomia dell'ente comune che viene sostanzialmente privato del potere di definire l'assetto urbanistico di ampie aree con un meccanismo di sovrapposizione di scelte urbanistiche di ampio respiro e di grande consistenza tali da alterare in via permanente l'assetto territoriale dei comuni interessati, nel caso di specie Roma. Il rispetto della norma costituzionale che prevede l'adozione di leggi generali che determinino le funzioni ed i limiti della autonomia degli enti locali territoriali (province e comuni) puo' essere inciso dalla norma qui riportata che sottrae spazi di funzione al comune di Roma anche in relazione al quadro ridisegnato delle funzioni dell'ente comune quale risultante dalla legge n. 142 dell'8 giugno 1990; C) in stretta correlazione con gli aspetti sin qui evidenziati si pongono le valutazioni circa la compatibilita' delle norme in esame con il diritto di difesa in giudizio dei soggetti interessati dai procedimenti espropriativi di cui trattasi che viene fortemente compresso dalla copertura legislativa di una serie di atti ed operazioni normalmente affidate ad autorita' amministrative e nelle quali e' di regola garantita una partecipazione al procedimento da parte degli interessati. Mentre il Collegio, cui e' noto l'orientamento negativo della Corte costituzionale su questo ultimo aspetto, cioe' a dire sul mancato riconoscimento di un rilievo costituzionale del principio del "giusto" procedimento non ha osservazioni per tale profilo, ritiene che assuma rilievo in questa sede la riduzione della tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti dai procedimenti espopriativi. Non si puo' infatti non tener conto, a questo riguardo, che per quanto riguarda l'opera pubblica di cui trattasi, l'aspetto essenziale della localizzazione, che nel procedimento amministrativo attivabile in via ordinaria e' suscettibile di tutela in via giurisdizionale e' stato, nel caso di specie, affrontato con un provvedimento legislativo specifico attraverso la inclusione del parco di Tor di Quinto tra le spese da realizzare in occasione dei mondiali di calcio 1990. Analoghe considerazioni, in termini di possibile lesione del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione possono essere svolte con riguardo alle disposizioni richiamate dagli artt. 2 e 4 della legge n. 205/1989 in quanto: sia i pareri della conferenza dei servizi; sia le procedure contrattuali; che l'equiparazione delle deliberazioni della conferenza dei servizi a varianti degli strumenti urbanistici privano i soggetti coinvolti nel procedimento di cui trattasi di momenti significativi ed essenziali di tutela giurisdizionale; D) con riguardo alla disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 205/1989 con cui si e' inteso consentire un affidamento, libero nella scelta degli esecutori, delle opere necessarie per lo svolgimento dei mondiali di calcio 1990 esiste a giudizio del collegio un problema di compatibilita' con i principi costituzionali sulla imparzialita' e ragionevolezza delle scelte del legislatore, posto che la norma di cui si prevede l'applicazione per accelerare le procedure per l'affidamento dei lavori senza lo svolgimento di proce- dure concorsuali aperte alla partecipazione di tutte le imprese italiane o residenti in altro Stato della comunita' economica europea in possesso dei necessari requisiti morali, di capacita' economico- finanziarie e di idoneita' tecnica, sancisce la possibilita' di deroga solo nel caso della imprevedibilita' degli eventi che rendono eccezionalmente urgente l'esecuzione delle opere. Tale presupposto non sussiste, essendo nota da anni la designazione dell'Italia per ospitare i mondiali di calcio '90, nel caso di specie, in modo che oltre ai profili denunciati emerge un aspetto di compatibilita' con l'art. 11 della Costituzione che ha reso possibile l'adesione ad un organismo sovranazionale quale la CEE in grado di dettare norme che valgono negli Stati membri direttamente e conseguentemente dal rispetto delle relative disposizioni comunitarie che come si e' accennato nel caso di specie collidono in modo evidente con il ripetuto art. 4. Ne' appare evidente che i tempi per l'espletamento delle procedure di gara possono essere considerati obiettivamente impeditivi della realizzazione tempestiva delle opere; E) un ultimo aspetto di compatibilita' con il dettato costituzionale si pone ad avviso del collegio per quanto concerne la realizzazione del parco di Tor di Quinto in termini di inadeguatezza, per eccesso, rispetto all'obiettivo della legge n. 205/1989. Viene in rilievo al riguardo il primo comma dell'art. 1 nella parte in cui si riferisce all'allegato che contempla la realizzazione del parco di Tor di Quinto posto che per tale opera e' almeno dubbia alla stregua degli atti di causa la sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 205/1989. La connessione strumentale dell'opera di cui trattasi con le opere viarie necessarie per la manifestazione sportiva di cui si e' detto, e' difficilmente decifrabile sia tenendo conto del periodo in cui tali opere risultano essere state progettate dal comune in origine sia, oggettivamente, per la natura dell'intervento che ha una funzione urbanistica di grande rilievo ma non incidente sul sistema viario principale e secondario dell'area interessata dall'intervento stesso. In connessione con tale profilo emerge anche la considerazione che il progetto esecutivo dell'opera in questione e' stato a suo tempo approvato ai sensi e per gli effetti della legge n. 1 del 31 gennaio 1978 che, come e' noto, assicura una via semplificata e rapida per la realizzazione di opere pubbliche di competenza dello Stato o degli enti locali territoriali, senza, peraltro, privare i destinatari degli atti di esproprio delle garanzie giurisdizionali che il nostro ordinamento garantisce al cittadino di fronte all'esercizio di poteri della pubblica amministrazione cosi' incisivi di posizioni giuridiche soggettive. Tali considerazioni valgono anche per le analoghe disposizioni della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, art. 2, primo comma e art. 4, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione prima- ter pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe sospesa ogni pronuncia sul rito e sul merito e rinviata al definitivo la pronuncia sulle spese, dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimita' di cui in motivazione e segnatamente: a) dell'art. 2, primo e secondo comma, prima parte, del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, convertito con legge 29 maggio 1989, n. 205; in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; b) dell'art. 2, terzo comma, seconda parte, del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 128 della Costituzione; c) degli artt. 2 e 4 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; d) dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, in relazione agli artt. 3, 11, 24, 97 e 113 della Costituzione; e) dell'art. 1, primo e secondo comma, del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121; nonche' dell'art. 2, lett. c) della l.r. 17 luglio 1989, n. 46, e dell'allegato nella parte in cui prevede al n. 38 delle opere da realizzare nell'area di Roma il parco di Tor di Quinto in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; Ordina il rinvio degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale; La Segreteria della sezione e' incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella camere di consiglio del 7 e 14 giugno 1990. Il presidente: CAMOZZI Il consigliere: RAVALLI Il consigliere: ZACCARDI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato il presente decreto nella camera di consiglio del 7 novembre 1991; Visto l'art. 93 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642; Vista l'istanza di correzione di errore materiale della decisione n. 671/1991, presentata dagli avv.ti Mario Sanino e Roberto Ciociola in data 11 ottobre 1991; Uditi per le parti gli avv.ti Ciocciola, R. Lavitola e Lorusso; Riconosciuta la fondatezza della richiesta di correzione; P. Q. M. Alla decisione di questa Sezione n. 671/1991, pronunciata sui ricorsi riuniti 2533, 2666, 2676, 2730, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 3006, 3007, 3099, 3189, 3190 e 3268 tutti del 1989 proposti rispettivamente dalla soc. Terriera Milvia, Beltramo Luciana, soc. Comed 81, soc. Editoriale ore 12, soc. Fe.Mec., Tabolacci Marcella, Civitella Severino, Civitella Armando, soc. coop. Centro stampa reg., soc. Ector, soc. Elmar, soc. C.P.C. servizi by max e Co., soc. Telex 1 di S. Broise e Co., soc. Summarex 1 S.a.s. di S. Broise e altri e Pantanella Cecilia ed altri e' apportata la seguente correzione: a pag. 7, penultimo rigo, sostituire al nome "Roberta" quello di "Roberto"; inoltre viene inserito all'inizio di pag. 10, il ricorso omesso n. 3191/1989, proposto dalla soc. Summaron di S. Broise e Co. con la seguente aggiunta: F-bis) - n. 3191/1989 proposto dalla Summaron S.a.s. di Sergio Broise e C. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'avv. Mario Sanino che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Roberto Ciociola; contro il comune di Roma, in persona del commissario straordinario p.t.; la conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni in legge 29 maggio 1989, n. 205, in persona del legale rappresentante p.t.; per l'annullamento: a) della delibera in data 20 aprile 1989 con la quale la conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni in legge 29 maggio 1989, n. 205, ha approvato il progetto del parco Tor di Quinto; b) della delibera commissariale n. 856 del 21 agosto 1989 con la quale il comune di Roma ha deliberato di prendere atto della predetta approvazione e di promuove il procedimento espropriativo per p.u., tra l'altro, di aree di proprieta' della ricorrente; c) della delibera commissariale n. 857 del 21 agosto 1989 con la quale il comune di Roma ha deliberato di occupare in via d'urgenza le aree di cui sopra; d) di ogni altro atto a queste comunque annesso, connesso, presupposto o conseguenziale. A pag. 18, rigo terzo, ai ricorsi nn. 3189 e 3190 del 1989, va aggiunto il ric. "3191/1989" e a pag. 23, rigo terzo, dopo il numero di ricorso 3190, va inserito "3191". Il presente decreto e' depositato presso la segreteria della sezione, che provvedera' agli adempimenti di cui all'art. 93, ultimo comma del r.d. 17 agosto 1907, n. 642. Roma, addi' 7 novembre 1991 Il presidente: CAMOZZI Il consigliere estensore: LANDI 92C0906