N. 24 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 luglio 1992
N. 24 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 luglio 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Agricoltura - Negazione della competenza della regione e affermazione, viceversa, della competenza dello Stato all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali - Asserita erronea interpretazione della normativa vigente in materia (legge n. 428/1990) con conseguente attribuzione allo Stato di competenze che secondo il ricorrente spettano alle regioni. (Nota 20 maggio 1992, n. 12226, della giunta regione Umbria diretta al Ministro dell'agricoltura e delibera della stessa giunta n. 2604 del 14 aprile 1992). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.41 del 30-9-1992 )
Ricorso per regolamento di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro il presidente della giunta della regione dell'Umbria, domiciliato in Perugia, per l'annullamento della nota 20 maggio 1992, n. 12226, della giunta regionale diretta al Ministero dell'agricolturae della delibera, in essa richiamata, della medesima giunta n. 2604 del 14 aprile 1992, in tema di controlli e sanzioni sul prelievo di corresponsabilita' sui cereali, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione. 1. - Per ristabilire nel settore dei cereali l'equilibrio fra domanda ed offerta, profondamente turbato da un eccesso di quest'ultima, l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 (e succ. mod.) ha instaurato un prelievo di corresponsabilita' a carico dei produttori di cereali, il cui importo per tonnellate di prodotto commercializzato e' annualmente fissato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee su proposta della commissione. L'art. 4- ter del regolamento ha previsto il pagamento, da parte dei produttori, di un prelievo supplementare, di pari importo di quello normale, che viene restituito, totalmente, se la produzione complessiva comunitaria non supera i 160 milioni di tonn.; solo parzialmente se il tetto produttivo sopra indicato viene superato fino ad un massimo di altri 160 milioni di tonn. Il superamento di quest'ultimo limite comporta l'acquisizione definitiva del prelievo supplementare. Il regolamento CEE della commissione n. 1432/1988 e le successive modificazioni ed integrazioni recano le modalita' di applicazione della misura di cui trattasi, lasciando ad ogni Stato membro, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi in esso contenuti, un'ampia sfera di discrezionalita' per quanto concerne i controlli intesi ad assicurare il corretto funzionamento della misura comunitaria. Per dare attuazione alla normativa comunitaria e' stato emanto apposito regolamento con d.m. (Ministero agricoltura di concerto con Ministero tesoro) 13 giugno 1989, n. 242 (in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989), che prevede in particolare: i soggetti obbligati al pagamento del prelievo nonche' quelli tenuti a percepirlo e a versarlo in una apposita contabilita' speciale aperta presso le tesorerie provinciali dello Stato (artt. 1, 2 e 5); le modalita' di acquisizione del prelievo da parte dei primi acquirenti, siano essi persone fisiche o organismi associativi, nonche' la trascrizione delle operazioni relative negli appositi moduli allegati al regolamento (artt. 3 e 4); lo scadenziario dei versamenti, le relative comunicazioni agli organi di controllo designati dalle regioni (artt. 5 e 8) e le modalita' di versamento delle somme incassate dalle tesorerie provinciali su un conto infruttifero acceso presso la tesoreria centrale (art. 6); gli adempimenti degli organi regionali di controllo (art. 9); le procedure, le modalita' e i tempi dell'eventuale rimborso del prelievo supplementare (art. 10); la determinazione dell'importo del prelievo da applicare, in misura ridotta, sulle vendite di sementi di cereali, in conformita' delle disposizioni comunitarie (art. 11); la definizione della figura del "piccolo produttore" che, in base al regolamento n. 729/1989, e' esente dal prelievo di corresponsabilita' nel limite massimo di 25 tonn., nonche' le modalita' e gli adempimenti da osservare da parte dei produttori interessati per acquisire il beneficio (art. 12); il rimborso del prelievo di corresponsabilita' a favore dei coltivatori che partecipano al programma di ritiro di seminativi dalla produzione, di cui al decreto ministeriale n. 34/1989 (in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989). Sono successivamente intervenuti i decreti ministeriali (Ministero agricoltura di concerto con Ministero tesoro) 23 luglio 1990, n. 280 (in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990) e 23 maggio 1991 (in Gazzetta Ufficiale n. 122 del maggio 1991), sostanzialmente confermativi del regolamento ministeriale n. 242/1989. Con circolare n. 9 prot. D/1259 del 31 luglio 1991, il Ministero dell'agricoltura - premesso che l'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 429 (legge comunitaria per il 1990) ha istituito un regime sanzionatorio per le violazioni relative al pagamento, alla percezione ed al versamento del prelievo di corresponsabilita' sui cereali; premesso altresi' che l'esplicito rinvio ricettizio operato dallo stesso art. 63, al regolamento ministeriale n. 242/1989 (da intendersi dinamicamente esteso anche ai successivi decreti ministeriali sopra indicati) induceva a ritenere che la relativa disciplina era ormai da considerare inscindibilmente attratta nell'ambito della normativa primaria del predetto art. 63; e considerato infine che l'anzidetto art. 63, facendo espresso riferimento, nel sesto comma, al disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante la previsione di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, delineava il sistema sanzionatorio per il perseguimento degli illeciti amministrativi dei soggetti obbligati al rispetto del regime del prelievo di corresponsabilita', individuando nelle regioni gli organi preposti al controllo - richiamava l'attenzione delle Regioni medesime circa gli adempimenti cui le stesse dovevano considerarsi tenute. Assumeva, in particolare, la circolare che era compito delle amministrazioni regionali e provinciali determinare l'importo delle somme dovute dai trasgressori e delle relative sanzioni amministrative, provvedendo ad emettere le conseguenti ingiunzioni di pagamento, secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 268. 2. - Contro tale circolare e contro gli atti presupposti e successivi (in particolare il d.m. n. 242/1989) ha proposto ricorso al t.a.r. del Lazio la regione Umbria, con atto notificato il 13 novembre 1991, assumendo che rientra nella competenza dello Stato e non delle regioni l'irrogazione delle sanzioni amministrative rela- tive al regime del prelievo di corresponsabilita' dei cereali. Il Ministero dell'agricoltura si e' costituito innanzi al giudice amministrativo, rilevando l'inammissibilita' sotto vari profili del ricorso (in particolare per difetto di giurisdizione, deducendo in sostanza la regione un conflitto negativo di attribuzione con lo Stato, denunciabile solo dinanzi alla Corte costituzionale) e la sua infondatezza. Il t.a.r. del Lazio, sezione seconda, con ordinanza 18 dicembre 1991, n. 1817/1991, ha respinto l'istanza incidentale di sospensiva. Il ricorso e' ancora pendente per la decisione nel merito. 3. - Con nota n. 12266 del 20 maggio 1992 la regione Umbria ha comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di aver adottato la delibera n. 2604 del 14 aprile 1992 (non trasmessa al Ministero medesimo), nella quale, in contrasto con l'assetto normativo vigente in materia, come dianzi succintamente ricostruito, si ribadisce che rientra nella competenza dello Stato (e non della regione) l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al re- gime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali. Nella stessa nota e' precisato che l'organismo regionale competente alla effettuazione dei controlli, una volta accertati gli estremi, per i quali corre l'obbligo della notifica delle infrazioni, ai fini della irrogazione delle relative sanzioni, debba conseguentemente trasmettere il rapporto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 4. - Con gli atti sopra indicati la regione Umbria, constatata l'inanita' del suo ricorso al t.a.r. e al trasparente fine di provocare quel conflitto di attribuzioni che non aveva sollevato, ha "determinato" l'obbligo, per i propri organismi preposti all'espletamento dei controlli relativi al regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali, di notificare l'infrazione, ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione, agli organi statali (Ispettorato repressione frodi competente per territorio o Ministero dell'agricoltura), con cio' disimpegnandosi dai propri compiti e attribuendo una competenza allo Stato, attraverso un'interpretazione distorta del diritto vivente che le competenze stesse attribuisce alla regione in conformita' ai principi costituzionali di cui agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione. In considerazione di cio', il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente regolamento di competenza per la risoluzione del conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la regione Umbria per le ragioni che seguono. L'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), come gia' precisato nella citata circolare ministeriale 31 luglio 1991, n. 9, fa espresso richiamo, nel sesto comma, al disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante la previsione di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo. Sicche', oltre alla identificazione dei soggetti obbligati al rispetto del regime del prelievo di corresponsabilita', la legge ha posto in essere il relativo sistema sanzionatorio. Tale sistema risulta cosi' delineato: a) l'amministrazione competente determina le somme dovute ed emettere ingiunzione di pagamento delle somme medesime e delle rela- tive sanzioni amministrative pecuniarie (art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, espressamente richiamato dall'art. 4 della stessa legge); b) l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal Ministro o da un funzionario da lui delegato per le materie di competenza statale, ovvero dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato nelle materie di competenza delle regioni o delle prov- ince autonome (art. 4, primo comma, lettera c) della legge 23 dicembre 1986, n. 898). Al riguardo si fa presente che i richiamati decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, 23 luglio 1990, n. 228 e 23 maggio 1991 hanno attribuito, nel rispetto delle competenze amministrative regionali, i controlli relativi alla corretta applicazione del regime di corresponsabilita' sui cereali agli uffici periferici delle regioni e delle province autonome. Spetta dunque a tali uffici attivarsi per l'esercizio dei controlli dovuti e per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni dell'art. 63 della legge n. 428 del 1990 ed e' compito delle amministrazioni regionali e provinciali determinare l'importo delle somme dovute dai trasgressori e delle relative sanzioni amministrative, provvedendo ad emettere le competenti ingiunzioni di pagamento, secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. In conseguenza, erronea e' la interpretazione della normativa stessa posta a base delle determinazioni assunte dalla regione Umbria, le quali, denegando la competenza regionale e attribuendo allo Stato una competenza che esso non ha, vanno annullate con l'affermazione che spetta alla regione e non allo Stato irrogare le sanzioni amministrative relative al regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei Ministri conclude chiedendo che la Corte annulli la nota della giunta regionale dell'Umbria 20 maggio 1992, n. 12226, e la delibera 14 aprile 1992, n. 2604, in essa richiamata, e dichiari che spetta alla regione e non allo Stato irrogare le sanzioni amministrative relative al regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali. Verranno esibiti i seguenti atti: 1) circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 31 luglio 1991, n. 9; 2) delibera giunta regionale umbra 14 aprile 1992, n. 2604 (estratto); 3) nota della giunta regionale umbra 20 maggio 1992, n. 12266; 4) delibera del Consiglio dei Ministri per la proposizione del ricorso. Roma, addi' 14 luglio 1992 Oscar FIUMARA, avvocato dello Stato 92C0922