N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 agosto 1992

                                 N. 60
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
                     cancelleria il 6 agosto 1992
                (della regione autonoma Valle d'Aosta)
 Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti
    urbanistici  -  Qualificazione  del  termine di centottanta giorni
    previsto  dall'art.  9,  secondo  comma,  del  d.-l.  n.  702/1978
    (conversione  in  legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g.,
    quale termine perentorio la cui decorrenza comporta,  in  base  al
    principio  del  silenzio-assenso,  la tacita approvazione da parte
    della regione, dello strumento urbanistico adottato dal  consiglio
    comunale   dopo   l'esame   delle  osservazioni  presentate  dalle
    associazioni sindacali e da altri  enti  pubblici  ed  istituzioni
    interessate   -   Asserita   indebita  invasione  della  sfera  di
    competenza primaria  delle  regioni  in  materia  di  edilizia  ed
    urbanistica,  sotto  il profilo della violazione del principio che
    soltanto  la  regione  ha  il  potere   di   emanare   norme   che
    attribuiscano  alla  sua  inattivita'  il significato di silenzio-
    assenso.
 (D.-L. 1º luglio 1992, n. 325, art. 3).
 (Statuto Valle d'Aosta, artt. 2 e 4).
(GU n.39 del 16-9-1992 )
   Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta,  in  persona  dell'On.le
 Presidente  della  giunta regionale, dott. Flavio Lanivi, autorizzato
 con delibera della Giunta Regionale  del  24  luglio  1992,  n.  6780
 rappresentato  e  difeso (in virtu' di procura autenticata dal notaio
 Bastrentadi Aosta del 29 luglio 1992, rep. n. 14348) dall'avv.  prof.
 Gustavo  Romanelli,  e  presso  lo  studio del medesimo elettivamente
 domiciliato in Roma, via Cosseria n.  5,  contro  la  Presidenza  del
 Consiglio  dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio
 pro-tempore, domiciliato  per  la  carica  in  Roma,  Palazzo  Chigi,
 nonche'  presso  l'Avvocatura  dello Stato, via dei Portoghesi n. 12,
 per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3  del
 decreto-legge  1º  luglio  1992,  n.  325  (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale, Serie generale, parte I,  n.  154,  del  2  luglio  1992),
 recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
 ed altre disposizioni urgenti".
                           PREMESSO IN FATTO
    Lo  Statuto  di  autonomia  speciale  della  regione Valle d'Aosta
 (legge  costituzionale  del  26  febbraio  1948,  n.  4)  attribuisce
 all'art.  2,  comma  1,  lett. g, la potesta' legislativa primaria in
 materia di urbanistica, nonche'  di  piani  regolatori  per  zone  di
 particolare  importanza  urbanistica.  Inoltre, l'art. 4 del medesimo
 statuto dispone che la regione ha competenza amministrativa su  tutte
 le  materie  su  cui essa ha competenza legislativa, e dunque, anche,
 evidentemente, in  ordine  all'urbanistica  ed  all'approvazione  dei
 piani regolatori.
    Su tali competenze e' venuto ad illegittimamente incidere l'art. 3
 del decreto-legge 1º luglio 1992, n. 325, il quale ha disposto, sotto
 la  rubrica  "Termine  per  l'approvazione di strumenti urbanistici",
 senza prendere in alcuna considerazione la  posizione  della  Regione
 ricorrente,  e  senza dunque prevedere un'eccezione rispetto ad essa,
 che "Il termine massimo di centottanta giorni previsto  dall'art.  9,
 secondo   comma,   del   decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve
 considerarsi perentorio, e  la  sua  decorrenza  comporta  la  tacita
 approvazione dello strumento adottato, con l'esame delle osservazioni
 da parte del consiglio comunale".
   La  disposizione  di  cui al secondo comma dell'art. 9 del d.-l. n.
 702/1978, anch'essa inserita in un ambito  di  previsioni  del  tutto
 eterogenee  (il  d.-l.  n.  702/1978 reca "Disposizioni in materia di
 finanza locale"), indicava in centottanta giorni il  termine  massimo
 da  fissarsi  con  propri  atti  normativi  delle  stesse regioni per
 l'approvazione degli strumenti urbanistici, in base al  comma  1  del
 medesimo  art.  9,  lett.  b (il terzo comma dell'art. 9 in questione
 precisa al terzo comma che "Il termine massimo di cui  al  precedente
 comma,  lett.  b, non puo' essere superiore a 180 giorni per il piano
 regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente  ridotto
 per  gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono
 assoggettabili alla formale approvazione della regione").
    Si aggiunge che l'art. 3 oggi  impugnato  e'  la  reiterazione  di
 precedente  analoga  disposizione, contenuta nell'art. 3 del d.-l. 30
 aprile 1992, n. 274 (decaduto per sua mancata conversione in  legge),
 avverso la quale la regione Valle d'Aosta aveva gia' proposto ricorso
 dinanzi a codesta ecc.ma Corte, ricorso ivi iscritto al n. 49/92.
                              IN DIRITTO
    1.  -  L'art.  3 del decreto-legge statale 1º luglio 1992, n. 325,
 non si limita ad introdurre modifiche marginali all'art. 9 del  d.-l.
 n.  702/1978,  ma  ne  altera  profondamente  le  linee fondamentali.
 Infatti, come si e' avuto modo di esporre nella narrativa  in  fatto,
 la decorrenza del termine previsto dalla ricordata normativa statale,
 da  meramente  ordinatoria,  diviene perentorio e, per di piu', viene
 arbitrariamente introdotta ex novo  un'ipotesi  di  silenzio-assenso.
 Cio'  comporta,  evidentemente,  anche una considerevole compressione
 della sfera di autonomia della Regione nell'esercizio  delle  proprie
 potesta'  amministrative,  dato che fa di un semplice fatto giuridico
 quale l'inattivita' (v. al riguardo  Virga,  Diritto  amministrativo,
 II,  Milano,  1992,  47),  un  elemento idoneo a sostituire con piena
 efficacia l'esercizio del potere discrezionale della Regione.
    Occorre osservare che, se anche per quanto concerne  gli  atti  di
 diritto  pubblico,  e'  riconoscibile  una  distinzione  fra  termini
 perentori e termini ordinatori, questa distinzione va per  tali  atti
 ricostruita  in  ordine  agli effetti che l'inutile decorso del tempo
 venga o meno a produrre: un  termine  e'  da  considerare  perentorio
 allorche' il suo inutile decorso determina la decadenza del diritto o
 potere  che  si  "sarebbe  dovuto  esercitare  prima",  mentre  e' da
 considerare ordinatorio allorche' il diritto o potere  non  si  perde
 (v.  per  tutti  Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova,
 1975, 252).
    L'art. 9 del d.-l. n. 702/1978 opportunamente non prevedeva alcuna
 decadenza  delle  Regioni  rispetto  alle   competenze   in   materia
 urbanistica  (lasciando  alle  singole  leggi regionali il compito di
 determinare gli eventuali effetti dell'inutile decorso del  termine),
 perche'  una  previsione  di  tal  fatta  avrebbe  appunto comportato
 l'illegittima compressione della sfera di autonomia regionale.
    Il medesimo limite non e' stato invece  avvertito  da  legislatore
 statale  allorche'  ha  emanato  il  decreto  che  si  impugna con il
 presente ricorso: infatti,  il  decreto  impugnato  non  soltanto  ha
 ritenuto   di   poter  affermare  la  perentorieta'  del  termine  in
 questione,  ma  ha  persino  attribuito  al   suo   inutile   decorso
 l'efficacia di tacita approvazione.
    Come e' noto, di regola, al silenzio della p.a. non possono essere
 attribuite valenze particolari: soltanto una legge puo' attribuirgli,
 per  ipotesi  specifiche, il significato di un atto concludente, come
 l'approvazione  ed  il  rifiuto  (cfr.  per  tutti   Virga,   Diritto
 amministrativo, II, cit., 47).
    Corollario logico necessario del principio dianzi ricordato e' che
 in  materia  specifica  in  cui sussista la competenza primaria della
 Regione, quale e' l'urbanistica per la  Valle  d'Aosta,  soltanto  la
 Regione  ha  il  potere  di  emanare norme che attribuiscono alla sua
 inattivita' il significato di silenzio-tipizzato.  La  norma  statale
 impugnata  usurpa  evidentemente tale potere regionale, perche', come
 si e' visto, introduce appunto un'ipotesi di silenzio-assenso.
    2. - E' da aggiungere per mero scrupolo di  difesa  che,  rispetto
 alla  norma  impugnata,  stante  il suo contenuto specifico, non puo'
 essere utilmente invocato alcuno dei limiti, tassativamente indicati,
 che  lo  Statuto  di  autonomia  speciale,  all'art.  2,  pone   alle
 attribuzioni normative primarie della Valle.
    Tali  limiti,  come e' noto, risiedono nella necessita' di armonia
 della norma regionale con la Costituzione della Repubblica  e  con  i
 principi  dell'ordinamento  dello  Stato, nel rispetto degli obblighi
 internazionali,  nonche'  delle  norme  fondamentali  delle   riforme
 economico-sociali  della Repubblica. Puo' incidentalmente aggiungersi
 che ben difficilmente potrebbe immaginarsi, tenuto conto anche  della
 forma  di  decreto-legge con la quale essa viene ad essere introdotta
 nel corpus normativo, che la norma impugnata  possa  essere  ritenuta
 manifestazione  di alcuno dei teste' richiamati limiti della potesta'
 normativa regionale.
    Si puo' ancora aggiungere  che  alla  Regione  Valle  d'Aosta,  in
 quanto  regione  ad autonomia speciale, non e' applicabile nemmeno il
 piu' ampio  limite  dei  "principi  fondamentali  delle  leggi  dello
 Stato",  previsto  per  le  regioni a statuto ordinario dall'art. 117
 Cost.   (per   tale   inapplicabilita',    v.    Martines,    Diritto
 costituzionale,  Milano, 1986, 796; C. Cost., 3 marzo 1982, n. 50; C.
 Cost., 26 luglio 1979, n. 86): comunque, per forma e contenuto,  puo'
 in  ogni caso escludersi altresi' che la norma impugnata contempli un
 principio fondamentale di tal fatta.
    Deve   infine   puntualizzarsi    che    l'eventuale    esclusione
 dell'illegittimita'costituzionale  della norma impugnata, all'assunto
 della  sua  inapplicabilita'alla  Regione  Valle   d'Aosta,   postula
 comunque l'attivita' interpretativa di codesta ecc.ma Corte.
    Si   chiede   pertanto:   piaccia   all'ecc.ma   Corte  dichiarare
 costituzionalmenteillegittimo l'art. 3 del  decreto-legge  1º  luglio
 1992,  n.  325 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale,
 parte I, n. 154, del 2 luglio 1992), recante "Differimento di termini
 previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni  urgenti",
 per  violazione  dello  Statuto,  di  autonomia  speciale della Valle
 d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4, ed
 in particolare dei suoi artt. 2 e 4.
      Roma, addi' 29 luglio 1992
                     Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

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