N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1992

                                N. 447
 Ordinanza  emessa  il  5  giugno 1992 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Perugia sul ricorso proposto dal Mencacci Luigi contro
 ufficio tecnico erariale di Perugia
 Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
    Determinazione, delle  stesse,  con  decreto  del  Ministro  delle
    finanze   -  Annullamento  da  parte  del  t.a.r.  Lazio  di  tale
    provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di
    interpretazione autentica contenuta in d.-l., di "forza di  legge"
    ai  criteri  per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal
    Ministro  delle  finanze  -  Lamentato  abuso  della  decretazione
    d'urgenza  per  la  (ritenuta)  insussistenza  delle condizioni di
    "straordinaria necessita' ed urgenza" - Indebita  interferenza  da
    parte  del  Governo  sulle  decisioni dell'autorita' giudiziaria -
    Irragionevolezza con incidenza  sul  principio  di  divisione  e/o
    separazione dei poteri.
 (D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  emesso  la  seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Mencacci
 Luigi nato a Perugia il 21 agosto  1930  ivi  residente  in  via  del
 Lauro, 4, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto
 all'albo   degli   ingegneri;   avverso   l'applicazione   da   parte
 dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe  d'estimo  del
 catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze
 in  data  27 settembre 1991 (in suppl. straord. Gazzetta Ufficiale n.
 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia  di
 Perugia,  l'avviso  di  rettifica  in  suppl.  straord. n. 292 del 13
 dicembre 1991), all'immobile di  cui  e'  possessore  nel  comune  di
 Perugia;
    Letti gli atti ed il verbale di udienza;
    Sentiti  il  ricorrente,  come  rappresentato,  e,  per  l'ufficio
 tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;
    Udito il relatore dott. Gregorio Argento;
                           RILEVATO IN FATTO
    Con  decreto  27  settembre  1991  il   Ministro   delle   finanze
 determinava  per  l'intero  territorio  nazionale le tariffe d'estimo
 delle unita' immobiliari urbane sia a destinazione ordinaria  che  di
 quelle  a  destinazione  speciale  o  particolare, a decorrere dal 1º
 gennaio 1992, il cui procedimento  amministrativo  di  revisione  era
 stato  autorizzato  con  precedente  decreto  ministeriale in data 20
 gennaio 1990, con il quale veniva stabilito, altresi' che le  tariffe
 venissero  determinate,  le  prime "sulla base del valore unitario di
 mercato".
    A  seguito  di impugnazione, il tribunale amministrativo regionale
 del Lazio, con decisione n. 1184/1992 resa nella camera di  consiglio
 del  1º,  15  e  29  aprile  1992,  annullava ambedue i provvedimenti
 impugnati.
    Ancor prima di siffatta decisione, pubblicato mediante deposito in
 data 6 maggio 1992, diverse commissioni  tributarie,  tra  cui  anche
 questa,  avevano  disapplicato,  ai  sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26
 ottobre 1973, n. 636, i decreti ministeriali e, in  accoglimento  dei
 ricorsi  pervenuti  al loro esame, avevano annullato le nuove rendite
 attribuite alle unita' immobiliari considerate.
    Con ordinanza del 26 maggio 1992, il consiglio di Stato  (sez.  IV
 giurisdizionale)  rigettava  la  domanda  incidentale  di sospensione
 della   esecuzione   della   suindicata   sentenza   del    tribunale
 amministrativo   regionale   del   Lazio,  richiesta  dall'appellante
 Ministro delle finanze, sul duplice  rilievo  che,  con  riguardo  al
 fumus  boni  juris, dall'atto di impugnazione non emergevano elementi
 sufficienti  a  giustificare   la   richiesta   sospensione   e   che
 dall'esecuzione non derivava un danno grave ed irreparabile.
    Nella  stessa  data del 26 maggio 1992 la Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana pubblicava il decreto-legge  n.  298  riguardante
 "Disposizioni   concernenti   (   ..),   nonche'  altre  disposizioni
 tributarie", con il quale, all'art. 2.1  cosi'  dispone:  "L'art.  4,
 quarto  comma,  della  legge 29 dicembre 1990, n. 405 deve intendersi
 nel senso che i criteri per la  revisione  delle  tariffe  di  estimo
 delle  unita' immobiliari urbane stabiliti dal Ministro delle finanze
 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
 febbraio 1990, hanno forza di legge".
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    Osserva la commissione che la norma appena riferita - art. 2.1 del
 d.-l.  26  maggio  1992,  n.  298 - dovrebbe farsi applicazione nella
 controversia all'esame, nella quale si contesta la legittimita' della
 applicazione delle  nuove  tariffe  d'estimo  all'unita'  immobiliare
 urbana posseduta dal ricorrente.
    Il   collegio   e  dell'avviso,  tuttavia,  che  possa  seriamente
 dubitarsi della sua legittimita'  costituzionale,  la  cui  questione
 solleva d'ufficio.
    Non   sembra   alla   commissione,   infatti,   che   sussistesse,
 relativamente alla materia che qui occupa, un "caso straordinario" di
 necessita'  ed  urgenza,  situazione,  soltanto,  che  legittima   il
 Governo,  ai sensi dell'art. 77 secondo comma, della Costituzione, ad
 adottare, sotto  la  sua  responsabilita',  provvedimenti  provvisori
 aventi forza di legge.
    A parte la diversa espressione utilizzata nel preambolo, in questo
 non   figura   la  indicazione  delle  circostanze  straordinarie  di
 necessita' ed urgenza prevista dall'art. 15, primo comma, della legge
 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  presidenza  del Consiglio dei ministri), le quali
 avrebbero evidenziato la ragionevolezza dell'uso  della  decretazione
 d'urgenza   da   valorizzare   su  altri  elementi  di  arbitrarieta'
 eventualmente riscontrabili.
    Sembra invero, che con l'art. 15 della legge n. 400  del  1988  il
 legislatore   abbia   inteso  regolamentare,  bilanciando  il  potere
 attribuito e la responsabilita' affermata di cui  all'art.  77  della
 Costituzione,  il  concreto  esercizio  di una responsabile attivita'
 politico-discrezionale da parte del Governo,  altrimenti  sindacabile
 soltanto dal Parlamento, imponendo l'onere della espressa indicazione
 delle  concrete  circostanze  straordinarie di necessita' ed urgenza,
 che giustificano l'adozione del provvedimento avente forza di  legge,
 con l'effetto di coinvolgere, nell'interim, l'impegno del giudice che
 deve immediatamente applicarla.
    La  norma  impugnata, inoltre, si propone, all'interprete, come un
 mezzo  di   legislazione   trasversale   e   di   coonestazione   dei
 provvedimenti  ministeriali,  gia'  annullati  o  disapplicati  nelle
 opportune  sedi  giudiziarie,  mediante  l'apparente  interpretazione
 autentica  dell'art. 4, quarto comma della legge 29 dicembre 1990, n.
 405, recependo tout court il senso distorto che gli aveva  attribuito
 il  Ministro  nel  suo  provvedimento  amministrativo  e  senza alcun
 riferimento espresso alla normativa catastale (redio decreto-legge 13
 aprile 1939 n. 652 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto
 1939, n. 1249; d.P.R. 1º dicembre 1949 n.  1142,  i  cui  criteri  di
 valutazione   di   fatto  modificava  con  apparente  interpretazione
 autentica di altra norma dettata per altri fini.
    La  disposizione  sospetta  di  illegittimita'   appare,   invero,
 costituire  l'anticipata risposta dal Governo, - con un provvedimento
 avente "formalmente" forza di legge -, al tenuto  o  gia'  conosciuto
 rigetto  della  istanza  di sospensione della sentenza del t.a.r. del
 Lazio.
    Sorprende, infatti, che la stessa data del 26 maggio  1992  figuri
 sul deliberato decreto-legge, sulla data del fascicolo della Gazzetta
 Ufficiale  che  lo  ha  pubblicato,  sulla decisione di rigetto della
 richiesta di sospensione della esecuzione e sulla  certificazione  di
 deposito di quest'ultimo provvedimento.
    In  ogni  caso,  l'adozione  da  parte  del  Governo  della  norma
 censurata viola ancora, come sembra, il principio della divisione e/o
 separazione dei poteri dello Stato, potendosi intendere  che  con  la
 stessa  il Governo abbia voluto eludere e prevalere sulla valutazione
 che l'autorita' giudiziaria aveva espresso su  situazioni  giuridiche
 controverse, ma gia' fattualmente esaurite.
    Infine,  appare violato, altresi', il principio di ragionevolezza,
 contrapposto  al  sospetto  di  arbitrarieta',   che   sembra   dover
 presiedere  anche nell'attivita' di statuizione dei contenuti e degli
 spazi di applicazione delle leggi e dei provvedimenti aventi forza di
 legge in ogni situazione  incidente  sui  rapporti  tra  cittadini  e
 attivita'  degli  organi  dello  Stato,  e non soltanto rispetto alle
 specifiche situazioni o  condizioni  considerate  nell'art.  3  della
 Costituzione.
    Conclusivamente, confermandosi dalle svolte considerazioni, la non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  2  primo comma del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298 in
 relazione ai principi ed alle garanzie previste dagli artt. 3, 23, 24
 e 77 della Costituzione, la commissione provvede come nel dispositivo
 della presente ordinanza.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante   e   non   manifestamente   infondata,   la  questione  di
 legittimita' costituzionale,  che  solleva  d'ufficio,  dell'art.  2,
 primo  comma,  del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, in relazione
 agli art. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, dispone  la  sospensione
 del  presente  giudizio  e  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 Costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle camere del Parlamento.
      Cosi' deciso in Perugia, il 5 giugno 1992
                      Il presidente: STINCARDINI
                                                  L'estensore: ARGENTO
 92C0944