N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1992

                                N. 448
 Ordinanza emessa il 5 giugno 1992  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Perugia sul ricorso proposto da Casciarri Antonello
 contro ufficio tecnico erariale di Perugia
 Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
    Determinazione, delle  stesse,  con  decreto  del  Ministro  delle
    finanze   -  Annullamento  da  parte  del  t.a.r.  Lazio  di  tale
    provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di
    interpretazione autentica contenuta in d.-l., di "forza di  legge"
    ai  criteri  per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal
    Ministro  delle  finanze  -  Lamentato  abuso  della  decretazione
    d'urgenza  per  la  (ritenuta)  insussistenza  delle condizioni di
    "straordinaria necessita' ed urgenza" - Indebita  interferenza  da
    parte  del  Governo  sulle  decisioni dell'autorita' giudiziaria -
    Irragionevolezza con incidenza  sul  principio  di  divisione  e/o
    separazione dei poteri.
 (D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Casciarri
 Antonello, nato a Perugia il 19 agosto 1961, residente a Perugia, via
 R.  D'Andreotto,  27/a,  rappresentato  e  difeso  dall'ing.  Armando
 Fronduti,  iscritto  all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione
 da parte dell'ufficio  tecnico  erariale  di  Perugia  delle  tariffe
 d'estimo  del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro
 delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord.  Gazzetta
 Ufficiale  n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la
 provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292
 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui e' possessore  nel  comune
 di Perugia;
    Letti gli atti ed il verbale di udienza;
    Sentiti  il  ricorrente,  come  rappresentato,  e,  per  l'ufficio
 tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;
    Udito il relatore dott. Gregorio Argento;
                           RILEVATO IN FATTO
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 447/1992).
 92C0945