N. 451 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1992

                                N. 451
 Ordinanza emessa il 5 giugno 1992  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di Perugia sul ricorso proposto da Zuccacci Rita contro
 ufficio tecnico erariale di Perugia
 Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
    Determinazione, delle  stesse,  con  decreto  del  Ministro  delle
    finanze   -  Annullamento  da  parte  del  t.a.r.  Lazio  di  tale
    provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di
    interpretazione autentica contenuta in d.-l., di "forza di  legge"
    ai  criteri  per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal
    Ministro  delle  finanze  -  Lamentato  abuso  della  decretazione
    d'urgenza  per  la  (ritenuta)  insussistenza  delle condizioni di
    "straordinaria necessita' ed urgenza" - Indebita  interferenza  da
    parte  del  Governo  sulle  decisioni dell'autorita' giudiziaria -
    Irragionevolezza con incidenza  sul  principio  di  divisione  e/o
    separazione dei poteri.
 (D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  emesso  la  seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Zuccacci
 Rita, nata a  Perugia  il  27  maggio  1938,  ivi  residente  via  F.
 Maturanzio,  11, avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico
 erariale di Perugia  delle  tariffe  d'estimo  del  catasto  edilizio
 urbano,  di  cui  al  decreto  del  Ministro delle finanze in data 27
 settembre 1991 (in suppl. straord. Gazzetta Ufficiale n. 229  del  30
 settembre  1991,  cui  ha fatto seguito, per la provincia di Perugia,
 l'avviso di rettifica in suppl.  straord.  n.  292  del  13  dicembre
 1991), all'immobile di cui e' possessore nel comune di Perugia;
    Letti gli atti ed il verbale di udienza;
    Sentiti  il  ricorrente,  e,  per  l'ufficio  tecnico  erariale di
 Perugia, l'ing. Claudio Novelli;
    Udito il relatore dott. Gregorio Argento;
                           RILEVATO IN FATTO
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 447/1992).
 92C0948