N. 452 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1992

                                N. 452
 Ordinanza emessa il 5 giugno 1992  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Perugia  sul  ricorso proposto da Daniele Salvatore
 contro ufficio tecnico erariale di Perugia
 Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
    Determinazione, delle  stesse,  con  decreto  del  Ministro  delle
    finanze   -  Annullamento  da  parte  del  t.a.r.  Lazio  di  tale
    provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di
    interpretazione autentica contenuta in d.-l., di "forza di  legge"
    ai  criteri  per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal
    Ministro  delle  finanze  -  Lamentato  abuso  della  decretazione
    d'urgenza  per  la  (ritenuta)  insussistenza  delle condizioni di
    "straordinaria necessita' ed urgenza" - Indebita  interferenza  da
    parte  del  Governo  sulle  decisioni dell'autorita' giudiziaria -
    Irragionevolezza con incidenza  sul  principio  di  divisione  e/o
    separazione dei poteri.
 (D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza sul ricorso prodotto da Daniele
 Salvatore,  nato  a  Napoli  il  17  gennaio  1934,   residente   via
 Giglinelli, 50, Perugia, avverso l'applicazione da parte dell'ufficio
 tecnico  erariale  di  Perugia  delle  tariffe  d'estimo  del catasto
 edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data
 27 settembre 1991 (in suppl. straord. Gazzetta Ufficiale n.  229  del
 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia,
 l'avviso  di  rettifica  in  suppl.  straord.  n. 292 del 13 dicembre
 1991), all'immobile di cui e' possessore nel comune di Perugia;
    Letti gli atti ed il verbale di udienza;
    Sentiti il  ricorrente,  e,  per  l'ufficio  tecnico  erariale  di
 Perugia, l'ing. Claudio Novelli;
    Udito il relatore dott. Gregorio Argento;
                           RILEVATO IN FATTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 447/1992).
 92C0949