N. 456 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1992

                                N. 456
 Ordinanza  emessa  il  5  giugno 1992 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Perugia sul ricorso proposto  da  Paoli  Paolo  contro
 ufficio tecnico erariale di Perugia
 Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
    Determinazione,  delle  stesse,  con  decreto  del  Ministro delle
    finanze  -  Annullamento  da  parte  del  t.a.r.  Lazio  di   tale
    provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di
    interpretazione  autentica contenuta in d.-l., di "forza di legge"
    ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo  stabiliti  dal
    Ministro  delle  finanze  -  Lamentato  abuso  della  decretazione
    d'urgenza per la  (ritenuta)  insussistenza  delle  condizioni  di
    "straordinaria  necessita'  ed urgenza" - Indebita interferenza da
    parte del Governo sulle  decisioni  dell'autorita'  giudiziaria  -
    Irragionevolezza  con  incidenza  sul  principio  di divisione e/o
    separazione dei poteri.
 (D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha emesso la seguente  ordinanza  sul  ricorso  prodotto  da  Paoli
 Paolo, nato a Cannara il 3 febbraio 1930, ivi residente via Baglioni,
 n.  97  rappresentato  e  difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto
 all'albo   degli   ingegneri;   avverso   l'applicazione   da   parte
 dell'ufficio  tecnico  erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del
 catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze
 in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. Gazzetta  Ufficiale  n.
 229  del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di
 Perugia, l'avviso di rettifica in  suppl.  straord.  n.  292  del  13
 dicembre  1991),  all'immobile  di  cui  e'  possessore nel comune di
 Perugia;
    Letti gli atti ed il verbale di udienza;
    Sentiti  il  ricorrente,  come  rappresentato,  e,  per  l'ufficio
 tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;
    Udito il relatore dott. Gregorio Argento;
                           RILEVATO IN FATTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 447/1992).
 92C0953