N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1992

                                N. 458
 Ordinanza emessa il 5 giugno 1992  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Perugia  sul ricorso proposto da Paoli Paolo contro
 ufficio tecnico erariale di Perugia
 Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
    Determinazione, delle  stesse,  con  decreto  del  Ministro  delle
    finanze   -  Annullamento  da  parte  del  t.a.r.  Lazio  di  tale
    provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di
    interpretazione autentica contenuta in d.-l., di "forza di  legge"
    ai  criteri  per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal
    Ministro  delle  finanze  -  Lamentato  abuso  della  decretazione
    d'urgenza  per  la  (ritenuta)  insussistenza  delle condizioni di
    "straordinaria necessita' ed urgenza" - Indebita  interferenza  da
    parte  del  Governo  sulle  decisioni dell'autorita' giudiziaria -
    Irragionevolezza con incidenza  sul  principio  di  divisione  e/o
    separazione dei poteri.
 (D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da Paoli
 Paolo, nato  a  Cannara  il  13  febbraio  1930,  ivi  residente  via
 Baglioni,  n.  97  rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti,
 iscritto all'albo degli ingegneri; avverso  l'applicazione  da  parte
 dell'ufficio  tecnico  erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del
 catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze
 in  data  27 settembre 1991 (in suppl. straord. Gazzetta Ufficiale n.
 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia  di
 Perugia,  l'avviso  di  rettifica  in  suppl.  straord. n. 292 del 13
 dicembre 1991), all'immobile di  cui  e'  possessore  nel  comune  di
 Perugia;
    Letti gli atti ed il verbale di udienza;
    Sentiti  il  ricorrente,  come  rappresentato,  e,  per  l'ufficio
 tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;
    Udito il relatore dott. Gregorio Argento;
                           RILEVATO IN FATTO
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 447/1992).
 92C0955