N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1992

                                N. 460
 Ordinanza  emessa  il  5  giugno 1992 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Censi Luciano,  contro
 ufficio tecnico erariale di Perugia
 Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
    Determinazione,  delle  stesse,  con  decreto  del  Ministro delle
    finanze  -  Annullamento  da  parte  del  t.a.r.  Lazio  di   tale
    provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di
    interpretazione  autentica contenuta in d.-l., di "forza di legge"
    ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo  stabiliti  dal
    Ministro  delle  finanze  -  Lamentato  abuso  della  decretazione
    d'urgenza per la  (ritenuta)  insussistenza  delle  condizioni  di
    "straordinaria  necessita'  ed urgenza" - Indebita interferenza da
    parte del Governo sulle  decisioni  dell'autorita'  giudiziaria  -
    Irragionevolezza  con  incidenza  sul  principio  di divisione e/o
    separazione dei poteri.
 (D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha emesso la seguente  ordinanza  sul  ricorso  prodotto  da  Censi
 Luciano,  nato  a  Perugia  il  28  febbraio 1923, ivi residente, via
 Pellas, 40, avverso  l'applicazione  da  parte  dell'ufficio  tecnico
 erariale  di  Perugia  delle  tariffe  d'estimo  del catasto edilizio
 urbano, di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  in  data  27
 settembre  1991  (in suppl. straord. Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30
 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la  provincia  di  Perugia,
 l'avviso  di  rettifica  in  suppl.  straord.  n. 292 del 13 dicembre
 1991), all'immobile di cui e' possessore nel comune di Perugia;
    Letti gli atti ed il verbale di udienza;
    Sentiti il  ricorrente,  e,  per  l'ufficio  tecnico  erariale  di
 Perugia, l'ing. Claudio Novelli;
    Udito il relatore dott. Gregorio Argento;
                           RILEVATO IN FATTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 447/1992).
 92C0957