N. 464 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1992

                                N. 464
 Ordinanza  emessa  il  5  giugno 1992 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Perugia  sul  ricorso  proposto  da  Fanelli  Rosario,
 contro ufficio tecnico erariale di Perugia
 Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
    Determinazione,  delle  stesse,  con  decreto  del  Ministro delle
    finanze  -  Annullamento  da  parte  del  t.a.r.  Lazio  di   tale
    provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di
    interpretazione  autentica contenuta in d.-l., di "forza di legge"
    ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo  stabiliti  dal
    Ministro  delle  finanze  -  Lamentato  abuso  della  decretazione
    d'urgenza per la  (ritenuta)  insussistenza  delle  condizioni  di
    "straordinaria  necessita'  ed urgenza" - Indebita interferenza da
    parte del Governo sulle  decisioni  dell'autorita'  giudiziaria  -
    Irragionevolezza  con  incidenza  sul  principio  di divisione e/o
    separazione dei poteri.
 (D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha emesso la seguente ordinanza sul  ricorso  prodotto  da  Fanelli
 Rosario,  nato  il  1ยบ  ottobre 1932, a Riccia, residente in Perugia,
 str. dei Cappuccini n. 6/g; rappresentato e difeso dall'ing.  Armando
 Fronduti,  iscritto  all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione
 da parte dell'ufficio  tecnico  erariale  di  Perugia  delle  tariffe
 d'estimo  del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro
 delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord.  Gazzetta
 Ufficiale  n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la
 provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292
 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui e' possessore  nel  comune
 di Perugia;
    Letti gli atti ed il verbale di udienza;
    Sentiti  il  ricorrente,  come  rappresentato,  e,  per  l'ufficio
 tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;
    Udito il relatore dott. Gregorio Argento;
                           RILEVATO IN FATTO
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 447/1992).
 92C0961