N. 466 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1992
N. 466 Ordinanza emessa il 1 aprile 1992 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Favini Francesco ed altro Imposta di fabbricazione - Deposito di oli minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura del doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata eccessivita' della sanzione con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena. (D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 21). (Cost., art. 27).(GU n.38 del 9-9-1992 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Favini Francesco e Bini Renzo sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 13 della legge n. 474/1957 ed in particolare per avere esercitato, un deposito di olii minerali senza avere effettuato la prescritta denuncia all'U.T.I.F. (nel decreto di citazione si fa riferimento alla mancata licenza, ma l'imputazione e' stata corretta in udienza con riferimento alla mancanza della denuncia). Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, imperniata su acquisizioni documentali e sulla deposizione del sottufficiale della G.d.F. che effettuo' l'accertamento, emergeva che: a) la ditta L.D.S. Leathertex S.p.a. di cui gli imputati sono legali rappresentanti, e' provvista di un deposito di olii minerali costituito da due cisterne della capienza, l'una, di 52 metri cubi e, l'altra, di 5 metri cubi, oltre ad altri contenitori di varia capienza; b) nessuna denuncia all'U.T.I.F. era stata effettuata per l'esercizio di detto deposito; c) nel corso dei cinque anni precedenti all'accesso della polizia tributaria presso la ditta suddetta, erano transitati nel deposito complessivamente kg. 3.422.275 di olii minerali: l'imposta relativa a detti prodotti ammontava complessivamente e L. 248.445.311.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 465/1992). 92C0963