N. 466 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1992

                                N. 466
        Ordinanza emessa il 1 aprile 1992 dal pretore di Prato
 nel procedimento penale a carico di Favini Francesco ed altro
 Imposta di fabbricazione - Deposito di oli minerali - Costituzione
    e/o  esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F.
    - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del  minimo  edittale
    nella  misura del doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati
    nel deposito - Lamentata eccessivita' della sanzione con incidenza
    sul principio della funzione rieducativa della pena.
 (D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito, con
    modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito dalla
    legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 21).
 (Cost., art. 27).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Favini Francesco e Bini Renzo sono stati  tratti  a  giudizio  per
 rispondere del reato di cui all'art. 13 della legge n. 474/1957 ed in
 particolare  per avere esercitato, un deposito di olii minerali senza
 avere effettuato la prescritta denuncia all'U.T.I.F. (nel decreto  di
 citazione si fa riferimento alla mancata licenza, ma l'imputazione e'
 stata  corretta  in  udienza  con  riferimento  alla  mancanza  della
 denuncia).
    Nel   corso   dell'istruttoria   dibattimentale,   imperniata   su
 acquisizioni  documentali e sulla deposizione del sottufficiale della
 G.d.F. che effettuo' l'accertamento, emergeva che:
       a) la ditta L.D.S. Leathertex S.p.a. di cui gli  imputati  sono
 legali  rappresentanti,  e' provvista di un deposito di olii minerali
 costituito da due cisterne della capienza, l'una, di 52 metri cubi e,
 l'altra, di 5  metri  cubi,  oltre  ad  altri  contenitori  di  varia
 capienza;
       b)  nessuna  denuncia  all'U.T.I.F.  era  stata  effettuata per
 l'esercizio di detto deposito;
       c) nel corso  dei  cinque  anni  precedenti  all'accesso  della
 polizia  tributaria  presso  la  ditta suddetta, erano transitati nel
 deposito complessivamente kg. 3.422.275 di olii  minerali:  l'imposta
 relativa   a   detti   prodotti   ammontava   complessivamente  e  L.
 248.445.311.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 465/1992).
 92C0963