N. 469 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1992
N. 469 Ordinanza emessa il 4 giugno 1992 dal tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico Di Vito Cesarina ed altro Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziche' al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facolta' di chiedere il rito abbreviato - Disparita' di trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 23, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.38 del 9-9-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nell'udienza del 4 giugno 1992 sull'eccezione di difetto di legittimita' costituzionale dell' art. 23 n. 1 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sollevata dal p.m.; Sentita la difesa che si e' associata; O S S E R V A Con sentenza in data 31 gennaio 1992 il pretore di Celano dichiarava la propria incompetenza a pronunziare nel procedimento n. 11/92 r.g. a carico di Di Vito Cesarina e Rossi Franco e ordinava la trasmissione degli atti a questo tribunale, in applicazione dell'art. 23 1ยบ comma del codice di rito; la menzionata sentenza del pretore di Celano appare conforme al dettato della norma in parola che per la sua chiarezza non sembra suscettibile di interpretazioni alternative, anche perche' non sembra corretto intendere quale "giudice competente" ai sensi del citato art. 23 il g.i.p., poiche' cio' violerebbe il principio di non regressione del processo, priverebbe il p.m. presso il giudice competente dell'esercizio dei suoi poteri e comunque non risolverebbe il problema, poiche' il g.i.p. sarebbe investito della trattazione del processo senza la relativa richiesta del p.m. Cio' posto, si rileva la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione, poiche' l'imputato viene cosi' privato dell'intera fase processuale dell'udienza preliminare, tipica del processo di tribunale, con riflessi ablativi di alcuni diritti e facolta' di difesa, quali ad esempio la richiesta di giudizio abbreviato ovvero, la possibilita' del proscioglimento all'esito della predetta udienza; si manifesta cosi' evidente la violazione dei principi costituzionali della parita' di trattamento e della inviolabilita' del diritto alla difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione sollevata e' sicuramente rilevante, atteso che la decisione sulla competenza di questo tribunale dipende dalla sua soluzione.
P. Q. M. Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Avezzano, addi' 4 giugno 1992 Il presidente: (firma illeggibile) 92C0966