N. 469 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1992

                                N. 469
      Ordinanza emessa il 4 giugno 1992 dal tribunale di Avezzano
 nel procedimento penale a carico Di Vito Cesarina ed altro
 Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal
    pretore  -  Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale,
    in  sede  dibattimentale,  anziche'  al   g.i.p.   -   Conseguente
    privazione  per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della
    facolta'  di  chiedere  il  rito  abbreviato   -   Disparita'   di
    trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.38 del 9-9-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza nell'udienza del 4 giugno
 1992 sull'eccezione di difetto di legittimita'  costituzionale  dell'
 art. 23 n. 1 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sollevata
 dal p.m.;
    Sentita la difesa che si e' associata;
                             O S S E R V A
    Con  sentenza  in  data  31  gennaio  1992  il  pretore  di Celano
 dichiarava la propria incompetenza a pronunziare nel procedimento  n.
 11/92  r.g. a carico di Di Vito Cesarina e Rossi Franco e ordinava la
 trasmissione degli atti a questo tribunale, in applicazione dell'art.
 23 1ยบ comma del codice di rito; la menzionata sentenza del pretore di
 Celano appare conforme al dettato della norma in parola  che  per  la
 sua chiarezza non sembra suscettibile di interpretazioni alternative,
 anche   perche'   non   sembra   corretto  intendere  quale  "giudice
 competente" ai sensi del citato  art.  23  il  g.i.p.,  poiche'  cio'
 violerebbe  il  principio di non regressione del processo, priverebbe
 il p.m. presso il giudice competente dell'esercizio dei suoi poteri e
 comunque non risolverebbe il  problema,  poiche'  il  g.i.p.  sarebbe
 investito  della trattazione del processo senza la relativa richiesta
 del p.m.
    Cio'  posto,  si  rileva  la  non  manifesta  infondatezza   della
 sollevata   eccezione,   poiche'   l'imputato   viene  cosi'  privato
 dell'intera fase processuale  dell'udienza  preliminare,  tipica  del
 processo  di  tribunale,  con  riflessi  ablativi di alcuni diritti e
 facolta' di  difesa,  quali  ad  esempio  la  richiesta  di  giudizio
 abbreviato  ovvero,  la  possibilita'  del  proscioglimento all'esito
 della predetta udienza; si manifesta cosi' evidente la violazione dei
 principi  costituzionali  della  parita'  di  trattamento   e   della
 inviolabilita' del diritto alla difesa di cui agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione.
    La  questione  sollevata  e'  sicuramente rilevante, atteso che la
 decisione sulla competenza di  questo  tribunale  dipende  dalla  sua
 soluzione.
                               P. Q. M.
    Ritiene  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 23, primo comma del  c.p.p.  per  violazione
 degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Avezzano, addi' 4 giugno 1992
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 92C0966