N. 471 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1992

                                N. 471
 Ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dalla pretura di Torino - Sezione
                       distaccata di Moncalieri
      nel procedimento penale a carico di Gregorio Fabio ed altri
 Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione
    di  pena  pecuniaria - Omessa previsione nella legge di delega del
    c.d. patteggiamento in caso di sola pena  pecuniaria  -  Lamentato
    eccesso di delega.
 (C.P.P. 1988, artt. 444, primo comma, e 563, primo comma, stesso
    codice).
 (Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 45).
(GU n.39 del 16-9-1992 )
                              IL PRETORE
    Esaminati  gli  atti  del proc. n. 27188/92 RG pretura a carico di
 Gregorio Fabio, Gregorio Luigi,  De  Salvatore  Maria  Rosa,  nato  a
 Torino il primo, Mondovi' il secondo, Montecchia di Crosara la terza,
 rispettivamente  il  4  giugno  1967,  l'8 luglio 1939 e il 7 ottobre
 1940, tutti domiciliati in Vinovo (Torino),  via  Tetti  Grella,  33,
 presso  Gamma  Meccanica  s.n.c.,  solleva  d'ufficio la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444, primo  comma,  del  c.p.p.
 (richiamato  dall'art.  563,  primo comma, del c.p.p.) nella parte in
 cui prevede che l'imputato ed il pubblico ministero possano  chiedere
 al  giudice  l'applicazione,  nella  misura  indicata,  di  una  pena
 pecuniaria diminuita fino ad un terzo, in relazione all'art. 76 della
 Costituzione.
    La questione e' rilevante in  quanto  i  prevenuti  hanno  appunto
 chiesto  ex  art. 444, primo comma, del c.p.p., l'applicazione di una
 pena pecuniaria di L. 2.160.000 di ammenda ciascuna, ed e'  di  tutta
 evidenza  che  la  possibilita'  di  emettere  sentenza  ex art. 444,
 secondo comma, del c.p.p. in accoglimento dell'istanza dipende  dalla
 legittimita' o meno dell'istanza stessa.
    La questione poi pare non manifestamente infondata.
    Infatti,  la legge n. 81/1987 (legge delega) all'art. 2, punto 45,
 contiene il seguente principio e criterio direttivo: "previsione  che
 il   pubblico   ministero,  con  il  consenso  dell'imputato,  ovvero
 l'imputato con il consenso del pubblico ministero,  possano  chiedere
 al  giudice  fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle
 sanzioni sostitutive nei casi  consentiti,  o  della  pena  detentiva
 irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e
 diminuita  fino  ad  un terzo, non superi due anni di reclusione o di
 arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria".
    Non e' chi non veda come nell'enunciato non vi sia  traccia  della
 possibilita'  di  chiedere  l'applicazione della sola pena pecuniaria
 diminuita fino ad un terzo. Ed in effetti il legislatore delegato  si
 e'  reso  conto  di  cio',  tanto  che  nella  relazione del progetto
 preliminare del codice di procedura  penale,  nella  parte  attinente
 alla illustrazione degli articoli relativi alla
   applicazione della pena su richiesta delle parti, compaiono per ben
 tre volte frasi del tipo: "Nel silenzio della direttiva 45 sulle pene
 pecuniarie  ..",  "  ..la  circostanza  che nella direttiva 45 non si
 parli della pena pecuniaria  ..",  "E'  da  ritenere  quindi  che  la
 mancata menzione della pena pecuniaria ..".
    Cio' nonostante, il legislatore delegato ha ugualmente previsto la
 richiesta di applicazione di una pena pecuniaria diminuita fino ad un
 terzo,  motivando  tale scelta con l'affermare (sempre nella suddetta
 relazione) che: " .. la circostanza che nella  direttiva  45  non  si
 parli  della  pena pecuniaria non e' sembrata di ostacolo, perche' la
 menzione  solo  delle  sanzioni sostitutive e della pena detentiva si
 puo' spiegare con la considerazione che  per  queste  il  legislatore
 delegante  ha  ritenuto di dover fissare direttive specifiche: per le
 prime allo scopo di chiarire che le sanzioni sostitutive su richiesta
 sono applicabili nei  soli  casi  attualmente  previsti  ..;  per  la
 seconda  allo  scopo  di fissare i limiti entro i quali e' ammesso il
 'patteggiamento' in relazione alle pene  detentive.  E'  da  ritenere
 quindi  che  la  mancata menzione della pena pecuniaria sia dovuta al
 fatto che il legislatore non ha avvertito alcun motivo per  prenderla
 in   considerazione  e  che  percio'  abbia  un  significato  non  di
 esclusione ma di inserimento nel nuovo  istituto  senza  limiti,  che
 altrimenti  sarebbero  stati espressamente previsti, come e' accaduto
 per la pena detentiva".
    Tale argomentazione non convince questo  giudice  per  almeno  due
 motivi:
      1)  poiche' la Costituzione prevede che la delega della funzione
 legislativa possa avvenire solo  con  determinazione  di  principi  e
 criteri  direttivi  ne  consegue  che, laddove le direttive rilevanti
 (nella  specie,  direttiva  45)  non  contemplino  espressamente   la
 previsione  di  un  istituto (nella specia "richiesta di applicazione
 della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo") tale istituto  non
 possa ritenersi delegato;
      2)  l'argomentazione  addotta  nella  relazione  potrebbe essere
 valida se nella direttiva 45 fosse contemplato in generale l'istituto
 "richiesta di applicazione della pena diminuita  fino  ad  un  terzo"
 (ma, come si e' visto, la formulazione e' ben diversa) con previsione
 di  un  limite massimo del richiedibile (due anni, a diminuzione fino
 ad un terzo gia' operata) per la sola pena  detentiva;  in  tal  caso
 infatti  davvero  vi  sarebbe  espressa  delega anche alla previsione
 dell'istituto  "richiesta  di  applicazione  della  pena   pecuniaria
 diminuita fino ad un terzo" (necessariamente ricompreso nell'istituto
 generale"  richiesta di applicazione della pena diminiuita fino ad un
 terzo") e la mancanza di  un  limite  massimo  alla  pena  pecuniaria
 richiedibile   potrebbe   essere  ragionevolmente  interpretato  come
 precisa volonta' del delegante a che detto  limite  non  vi  sia;  e'
 d'altra  parte  di  tutta  evidenza che la previsione di limiti ad un
 istituto e' logicamente successiva, conseguente  e  subordinata  alla
 volonta'  di  delegare la previsione dell'istituto stesso, di talche'
 appare  gravemente  viziato  e   pericoloso   (tenuto   conto   della
 eccezionalita'  del  disposto dell'art. 76 della Costituzione e degli
 "argini" a cui e' sottoposta la delega)  ogni  ragionamento  che,  in
 assenza di delega espressa di un istituto, la desuma dal silenzio sui
 limiti.
    Per  quanto  osservato  ritiene  questo giudice che il legislatore
 delegato, nel prevedere l'istituto "richiesta di  applicazione  della
 pena  pecuniaria  diminuita fino ad un terzo" abbia superato l'ambito
 della delega e dei principi e criteri direttivi  in  essa  contenuti,
 con  conseguente  contrasto  tra  l'art. 444, primo comma, del c.p.p.
 (nella parte e nei limiti inizialmente precisati) e l'art.  76  della
 Costituzione.
    Va  in  chiusura  osservato  che  il  legislatore  delegato non e'
 legittimato a superare gli argini tracciati dalla delega neppure  per
 motivi,  magari  anche  condivisibili, di opportunita' e razionalita'
 complessiva del sistema.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Sollevata    la    sopra   esposta   questione   di   legittimita'
 costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Manda inoltre alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni
 di legge.
      Moncalieri,   addi'  17  giugno  1992  (provvedimento  letto  in
 pubblica udienza).
                         Il pretore: PIETRINI

 92C0968