N. 471 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1992
N. 471 Ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dalla pretura di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri nel procedimento penale a carico di Gregorio Fabio ed altri Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione di pena pecuniaria - Omessa previsione nella legge di delega del c.d. patteggiamento in caso di sola pena pecuniaria - Lamentato eccesso di delega. (C.P.P. 1988, artt. 444, primo comma, e 563, primo comma, stesso codice). (Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 45).(GU n.39 del 16-9-1992 )
IL PRETORE Esaminati gli atti del proc. n. 27188/92 RG pretura a carico di Gregorio Fabio, Gregorio Luigi, De Salvatore Maria Rosa, nato a Torino il primo, Mondovi' il secondo, Montecchia di Crosara la terza, rispettivamente il 4 giugno 1967, l'8 luglio 1939 e il 7 ottobre 1940, tutti domiciliati in Vinovo (Torino), via Tetti Grella, 33, presso Gamma Meccanica s.n.c., solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, primo comma, del c.p.p. (richiamato dall'art. 563, primo comma, del c.p.p.) nella parte in cui prevede che l'imputato ed il pubblico ministero possano chiedere al giudice l'applicazione, nella misura indicata, di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, in relazione all'art. 76 della Costituzione. La questione e' rilevante in quanto i prevenuti hanno appunto chiesto ex art. 444, primo comma, del c.p.p., l'applicazione di una pena pecuniaria di L. 2.160.000 di ammenda ciascuna, ed e' di tutta evidenza che la possibilita' di emettere sentenza ex art. 444, secondo comma, del c.p.p. in accoglimento dell'istanza dipende dalla legittimita' o meno dell'istanza stessa. La questione poi pare non manifestamente infondata. Infatti, la legge n. 81/1987 (legge delega) all'art. 2, punto 45, contiene il seguente principio e criterio direttivo: "previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria". Non e' chi non veda come nell'enunciato non vi sia traccia della possibilita' di chiedere l'applicazione della sola pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo. Ed in effetti il legislatore delegato si e' reso conto di cio', tanto che nella relazione del progetto preliminare del codice di procedura penale, nella parte attinente alla illustrazione degli articoli relativi alla applicazione della pena su richiesta delle parti, compaiono per ben tre volte frasi del tipo: "Nel silenzio della direttiva 45 sulle pene pecuniarie ..", " ..la circostanza che nella direttiva 45 non si parli della pena pecuniaria ..", "E' da ritenere quindi che la mancata menzione della pena pecuniaria ..". Cio' nonostante, il legislatore delegato ha ugualmente previsto la richiesta di applicazione di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, motivando tale scelta con l'affermare (sempre nella suddetta relazione) che: " .. la circostanza che nella direttiva 45 non si parli della pena pecuniaria non e' sembrata di ostacolo, perche' la menzione solo delle sanzioni sostitutive e della pena detentiva si puo' spiegare con la considerazione che per queste il legislatore delegante ha ritenuto di dover fissare direttive specifiche: per le prime allo scopo di chiarire che le sanzioni sostitutive su richiesta sono applicabili nei soli casi attualmente previsti ..; per la seconda allo scopo di fissare i limiti entro i quali e' ammesso il 'patteggiamento' in relazione alle pene detentive. E' da ritenere quindi che la mancata menzione della pena pecuniaria sia dovuta al fatto che il legislatore non ha avvertito alcun motivo per prenderla in considerazione e che percio' abbia un significato non di esclusione ma di inserimento nel nuovo istituto senza limiti, che altrimenti sarebbero stati espressamente previsti, come e' accaduto per la pena detentiva". Tale argomentazione non convince questo giudice per almeno due motivi: 1) poiche' la Costituzione prevede che la delega della funzione legislativa possa avvenire solo con determinazione di principi e criteri direttivi ne consegue che, laddove le direttive rilevanti (nella specie, direttiva 45) non contemplino espressamente la previsione di un istituto (nella specia "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo") tale istituto non possa ritenersi delegato; 2) l'argomentazione addotta nella relazione potrebbe essere valida se nella direttiva 45 fosse contemplato in generale l'istituto "richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo" (ma, come si e' visto, la formulazione e' ben diversa) con previsione di un limite massimo del richiedibile (due anni, a diminuzione fino ad un terzo gia' operata) per la sola pena detentiva; in tal caso infatti davvero vi sarebbe espressa delega anche alla previsione dell'istituto "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo" (necessariamente ricompreso nell'istituto generale" richiesta di applicazione della pena diminiuita fino ad un terzo") e la mancanza di un limite massimo alla pena pecuniaria richiedibile potrebbe essere ragionevolmente interpretato come precisa volonta' del delegante a che detto limite non vi sia; e' d'altra parte di tutta evidenza che la previsione di limiti ad un istituto e' logicamente successiva, conseguente e subordinata alla volonta' di delegare la previsione dell'istituto stesso, di talche' appare gravemente viziato e pericoloso (tenuto conto della eccezionalita' del disposto dell'art. 76 della Costituzione e degli "argini" a cui e' sottoposta la delega) ogni ragionamento che, in assenza di delega espressa di un istituto, la desuma dal silenzio sui limiti. Per quanto osservato ritiene questo giudice che il legislatore delegato, nel prevedere l'istituto "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo" abbia superato l'ambito della delega e dei principi e criteri direttivi in essa contenuti, con conseguente contrasto tra l'art. 444, primo comma, del c.p.p. (nella parte e nei limiti inizialmente precisati) e l'art. 76 della Costituzione. Va in chiusura osservato che il legislatore delegato non e' legittimato a superare gli argini tracciati dalla delega neppure per motivi, magari anche condivisibili, di opportunita' e razionalita' complessiva del sistema.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Sollevata la sopra esposta questione di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Manda inoltre alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di legge. Moncalieri, addi' 17 giugno 1992 (provvedimento letto in pubblica udienza). Il pretore: PIETRINI 92C0968