N. 487 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1992

                                N. 487
       Ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal pretore di Padova
   nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nei
                    confronti di Crivellaro Filippo
 Stupefacenti e sostanze psicotrope - Consumo di stupefacenti desunto
    dal  ricovero  ospedaliero  dell'interessato  e  dalle   spontanee
    dichiarazioni  rese  -  Impossibilita'  di  applicare  le sanzioni
    amministrative previste solo per la detenzione di stupefacenti  in
    misura   non  superiore  alla  d.m.g.  finalizzata  al  consumo  -
    Conseguente esclusione della pregressa detenzione di  stupefacenti
    da   conseguenze  sanzionatorie  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento tra situazioni (ritenute sostanzialmente analoghe).
 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 76).
 (Cost., art. 3).
(GU n.39 del 16-9-1992 )
                              IL PRETORE
    Esaminati gli atti del  procedimento  relativo  alla  applicazione
 delle  misure  di cui all'art. 76 d.P.R. 309/1990 a carico di Filippo
 Crivellaro;
    Considerato che il pubblico ministero ha richiesto  l'applicazione
 all'interessato  delle  sanzioni dell'obbligo di presentazione presso
 la stazione dei  carabinieri  di  Bovolenta  almeno  due  volte  alla
 settimana  e  la sospensione della patente di guida, per la durata di
 sei mesi;
                     RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
    Nel procedimento disciplinato dall'art.  76  d.P.R.  309/1990,  il
 giudice puo' in ogni momento delibare la sussistenza delle condizioni
 di  legge per l'esercizio dei poteri relativi alla applicazione delle
 misure stabilite  dalla  norma;  non  v'e'  dubbio,  per  lo  stretto
 collegamento    esistente    tra    le   due   norme,   che   oggetto
 dell'accertamento del giudice  debba  essere  individuato  anche  nel
 procedimento  prefettizio  disciplinato  dall'art.  75 T.U., cio' per
 l'espresso richiamo contenuto nei primi due commi dell'art. 76;
    L'esame di quanto avvenuto  in  sede  di  procedimento  avanti  al
 Prefetto   non   potra'   evidentemente   entrare  nel  merito  delle
 determinazioni assunte  dalla  autorita'  amministrativa,  ma  dovra'
 limitarsi  a  verificare  l'esistenza dei presupposti di legge per la
 instaurazione  del  procedimento  amministrativo  e  del   successivo
 procedimento giurisdizionale.
    In  questo  senso,  rientra  nella  deliberazione  del  giudice la
 verifica della sussistenza delle condotte  sanzionate  dall'art.  75,
 ponendosi  tale  accertamento  come necessario presupposto di fatto e
 giuridico della  attivazione  dei  procedimenti  di  cui  alle  norme
 richieste.
    Mentre   l'art.  75  sottopone  alle  sanzioni  amministrative  le
 condotte di importazione, acquisto o comunque detenzione di  sostanze
 stupefacenti,  il procedimento a carico del Crivellaro e' sorto sulla
 base di  un  atto  di  accertamento  del  solo  consumo  di  sostanza
 stupefacente,  desunto  dal  ricovero  ospedaliero dell'interessato e
 dalle spontanee dichirazioni rese da questi agli agenti operanti.
    In proposito, va rilevato che il mero consumo di stupefacenti  non
 e'  condotta sanzionata dall'art. 75; il silenzio della norma, in una
 disciplina caratterizzata dalla analiticita' della  previsione  delle
 condotte  punibili  e  preceduta  da  accesi  dibattiti  proprio  con
 riferimento  alla  punibilita'  del   consumo,   la   interpretazione
 sistematica del testo normativo, che all'art. 121 pare collegare alla
 condotta  di  mero  consumo la sola conseguenza della segnalazione al
 servizio  sanitario  competente,  non  possono   che   portare   alla
 conclusione di escludere che il mero consumo sia condotta punibile ex
 art.  75,  di  ritenere  che  l'accertamento  della  condotta di mero
 consumo  debba  portare  esclusivamente  alla  segnalazione  di   cui
 all'art. 121, di ritenere che dall'accertamento del consumo non possa
 risalirsi,  sul  piano  di  una valutazione giuridica dei fatti, alla
 condotta di detenzione pregressa  della  sostanza  stupefacente,  non
 risultando  ammissibile tale prova indiretta. Se tale interpretazione
 e'  corretta,  e  ad  avviso  di  questo  giudice  lo   e'   per   le
 considerazioni  logiche  e  sistematiche  richiamate, si verifica una
 disparita' di trattamento tra  situazioni  sostanzialmente  analoghe,
 con  riferimento  alla esclusione di conseguenze sanzionatorie per la
 detenzione pregressa di sostanze stupefacenti gia' consumate, essendo
 irragionevole  un   diverso   trattamento   fondato   su   ricostanze
 accidentali quali quelle relative alle modalita' dell'accertamento.
    Cio'  contrasta  evidentemente  con il principio di cui all'art. 3
 Cost., non risultando tale diverso trattamento giuridico  fondato  su
 criteri di ragionevolezza.
    La  soluzione  della  questione risulta inoltre essenziale ai fini
 della decisione sulle richieste del p.m. nel presente giudizio.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 75 e 76 d.P.R. 309/1990 per
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione   del   procedimento   e   la   immediata
 trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento;
    Dispone che la presente ordinanza sia  comunicata  alle  parti  ex
 art. 127, comma 7 c.p.p.
      Padova, 16 giugno 1992
                            Il pretore: CAMPO

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