N. 487 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1992
N. 487 Ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal pretore di Padova nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di Crivellaro Filippo Stupefacenti e sostanze psicotrope - Consumo di stupefacenti desunto dal ricovero ospedaliero dell'interessato e dalle spontanee dichiarazioni rese - Impossibilita' di applicare le sanzioni amministrative previste solo per la detenzione di stupefacenti in misura non superiore alla d.m.g. finalizzata al consumo - Conseguente esclusione della pregressa detenzione di stupefacenti da conseguenze sanzionatorie - Ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni (ritenute sostanzialmente analoghe). (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 76). (Cost., art. 3).(GU n.39 del 16-9-1992 )
IL PRETORE Esaminati gli atti del procedimento relativo alla applicazione delle misure di cui all'art. 76 d.P.R. 309/1990 a carico di Filippo Crivellaro; Considerato che il pubblico ministero ha richiesto l'applicazione all'interessato delle sanzioni dell'obbligo di presentazione presso la stazione dei carabinieri di Bovolenta almeno due volte alla settimana e la sospensione della patente di guida, per la durata di sei mesi; RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO Nel procedimento disciplinato dall'art. 76 d.P.R. 309/1990, il giudice puo' in ogni momento delibare la sussistenza delle condizioni di legge per l'esercizio dei poteri relativi alla applicazione delle misure stabilite dalla norma; non v'e' dubbio, per lo stretto collegamento esistente tra le due norme, che oggetto dell'accertamento del giudice debba essere individuato anche nel procedimento prefettizio disciplinato dall'art. 75 T.U., cio' per l'espresso richiamo contenuto nei primi due commi dell'art. 76; L'esame di quanto avvenuto in sede di procedimento avanti al Prefetto non potra' evidentemente entrare nel merito delle determinazioni assunte dalla autorita' amministrativa, ma dovra' limitarsi a verificare l'esistenza dei presupposti di legge per la instaurazione del procedimento amministrativo e del successivo procedimento giurisdizionale. In questo senso, rientra nella deliberazione del giudice la verifica della sussistenza delle condotte sanzionate dall'art. 75, ponendosi tale accertamento come necessario presupposto di fatto e giuridico della attivazione dei procedimenti di cui alle norme richieste. Mentre l'art. 75 sottopone alle sanzioni amministrative le condotte di importazione, acquisto o comunque detenzione di sostanze stupefacenti, il procedimento a carico del Crivellaro e' sorto sulla base di un atto di accertamento del solo consumo di sostanza stupefacente, desunto dal ricovero ospedaliero dell'interessato e dalle spontanee dichirazioni rese da questi agli agenti operanti. In proposito, va rilevato che il mero consumo di stupefacenti non e' condotta sanzionata dall'art. 75; il silenzio della norma, in una disciplina caratterizzata dalla analiticita' della previsione delle condotte punibili e preceduta da accesi dibattiti proprio con riferimento alla punibilita' del consumo, la interpretazione sistematica del testo normativo, che all'art. 121 pare collegare alla condotta di mero consumo la sola conseguenza della segnalazione al servizio sanitario competente, non possono che portare alla conclusione di escludere che il mero consumo sia condotta punibile ex art. 75, di ritenere che l'accertamento della condotta di mero consumo debba portare esclusivamente alla segnalazione di cui all'art. 121, di ritenere che dall'accertamento del consumo non possa risalirsi, sul piano di una valutazione giuridica dei fatti, alla condotta di detenzione pregressa della sostanza stupefacente, non risultando ammissibile tale prova indiretta. Se tale interpretazione e' corretta, e ad avviso di questo giudice lo e' per le considerazioni logiche e sistematiche richiamate, si verifica una disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe, con riferimento alla esclusione di conseguenze sanzionatorie per la detenzione pregressa di sostanze stupefacenti gia' consumate, essendo irragionevole un diverso trattamento fondato su ricostanze accidentali quali quelle relative alle modalita' dell'accertamento. Cio' contrasta evidentemente con il principio di cui all'art. 3 Cost., non risultando tale diverso trattamento giuridico fondato su criteri di ragionevolezza. La soluzione della questione risulta inoltre essenziale ai fini della decisione sulle richieste del p.m. nel presente giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 76 d.P.R. 309/1990 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti ex art. 127, comma 7 c.p.p. Padova, 16 giugno 1992 Il pretore: CAMPO 92C0984