N. 490 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 1992
N. 490 Ordinanza emessa il 14 marzo 1992 dal pretore di Enna nel procedimento penale a carico di Tamburrini Domenico ed altri Regione Sicilia - Inquinamento - Insediamenti produttivi di interesse nazionale (nella specie: attivita' per la produzione di sali potassici) - Scarichi di reflui in acque superficiali eccedenti i limiti tabellari di cui alla legge statale n. 319/1976 - Proroga, con legge regionale, del termine di adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari - Indebita interferenza da parte della regione nella materia penale di esclusiva competenza del legislatore statale. (Legge regione Sicilia 1º febbraio 1991, n. 8, art. 3). (Cost., artt. 25 e 117).(GU n.39 del 16-9-1992 )
IL CONSIGLIERE PRETORE RITENUTO DI FATTO che il direttore del laboratorio di igiene e profilassi del reparto chimico di Enna, in data 22 maggio 1990, ha accertato che lo stabilimento dell'Italkali, sito in C.da "Pasquasia", comune di Enna, riversava nel fiume "Morello" solidi sedimentabili, cloruri e solfati, in misura macroscopicamente superiore ai valori massimi stabiliti dalla tabella A. della Legge n. 319/76; che in seguito a tale accertamento il Procuratore della Repubblica presso questa Pretura Circondariale ha promosso azione penale nei confronti di Tamburrini Domenico e Cappelletti Marco, rispettivamente presidente e consigliere delegato della soc. Italkali;, nonche' di Gambazza Renato, direttore dello stabilimento, per il reato previsto e punito dagli artt. 110 C.P., 21, 1º comma Legge 10 maggio 1976, n. 319 e, inoltre, nei riguardi dei predetti e di Sorci Carlo, quale presidente dell'EMS, per i reati di cui agli articoli 110 C.P., 21, 2º comma, Legge 10 maggio 1976, n. 319, 110 C.P., 635 n. 3 C.P. e 110 C.P. 734 C.P.; che in forza dell'art. 2, Legge Regionale n. 8/1991 l'assessorato Regionale per l'Industria e' autorizzato a realizzare tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, ovvero tramite i consorzi per le aree di sviluppo industriale le infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici fognari e di smaltimento dei rifiuti; che l'art. 3 della predetta legge regionale sancisce anche che per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 2, comma 1, in atto esistenti nonche' per gli impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale il termine di adeguamento previsto dall'art. 33 della Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 27 si intende prorogato sino all'attivazione delle opere di cui allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992; che il P.M., alle udienze dibattimentali del 20 maggio 1991, del 23 novembre 1991 e del 14 marzo 1991 ha sollevato questione di costituzionalita' dell'art. 3, Legge Regionale n. 8/1991 con riferimento agli articoli 117, 3 e 25 della Costituzione; che i difensori degli imputati, nelle deduzioni del 18 novembre 1991, hanno osservato che la questione di costituzionalita' sollevata dal P.M. non e' fondata per i seguenti motivi: a) - con riguardo all'art. 117 della Costituzione, in quanto la legge n. 319/1976, all'art. 4, lett. e), riserva alle regioni la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) e c) dell'art. 2, disposizioni in cui, sostengono, rientra il termine di adeguamento previsto dall'art. 33 Legge Regionale sic. n. 27/86; b) - con riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, mancando il presupposto essenziale "di fattispecie assolutamente identiche" e perche' l'attivita' di produzione di sali potassici, svolta dalla soc. Italkali, deve ritenersi di rilevante interesse nazionale, ai sensi del D.M. 8 giugno 1983; c) - in relazione all'art. 25 della Costituzione, dato che la Legge Regionale n. 8/91, da una parte e', sostanzialmente, conforme a quella nazionale e, dall'altra, non incide sul fatto reato, ma sul momento propedeutico alla attuazione della legge e, quindi, solo dopo esaurita la "fase preparatoria" si possono configurare ipotesi di reato; che, con ordinanza del 23 novembre 1991, il decidente, senza pronunciarsi sulla rilevanza e fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dal P.M., dopo avere premesso che la fonte del potere punitivo risiede esclusivamente nella legislazione statale; che le regioni non possono intervenire negativamente su norme penali, e ritenuto, conseguentemente, che il processo poteva essere deciso prescindendo da qualsiasi statuizione sulla costituzionalita' dell'art. 3 Legge Regionale n. 8/91 (richiamava, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 2734 del 14 novembre 1989 della 3a sezione penale, con la quale erano state disapplicate le leggi regionali Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 - 20 marzo 1984 n. 13 e 28 novembre 1986 n. 42, contenenti la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli insediamenti civili e del trasporto di liquame ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi), rigettava la richiesta del P.M. di sospendere il processo e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale; che la Corte Costituzionale, con sentenza del 14 giugno 1990 n. 85, in Foro Italiano 9 settembre 1991, pag. 2346 e segg., ha dichiarato che non spetta allo Stato e per esso alla Corte di Cassazione disapplicare le leggi regionali e ha annullato quindi, la sentenza della Corte di Cassazione, 3a sezione penale, n. 2734, del 14 novembre - 12 dicembre 1989; che, pertanto, in base a tale pronunzia del giudice delle leggi non si puo' prescindere dalla questione di costituzionalita' proposta dal P.M., che, se ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, impone la sospensione del processo e la remissione degli atti alla Corte Costituzionale; RITENUTO IN DIRITTO che la questione di costituzionalita' dell'art. 3 L.R. n. 8/91 non appare fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, mancando il presupposto essenziale "di fattispecie assolutamente identiche, considerato pure che l'attivita' di produzione di sali potassici e' di rilevante interesse nazionale"; che, invece, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 L.R. n. 8/91 con riguardo all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della L. 319/76, che disciplina uniformemente, per tutto il territorio nazionale, l'adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari fissati dalla legge. Infatti, se e' vero che l'art. 4 lett. e) Legge n. 319/76 sancisce il principio che compete alle regioni la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'art. 2, e' anche certo che la Legge 24 dicembre 1979 n. 650, all'art. 2, stabilisce che i titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti dalla Legge 16 aprile 1973 n. 171 esistenti alla data del 13 giugno 1976 che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge devono presentare, entro 2 mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione, nonche' dei costi per l'adeguamento, ove prescritto alla tabella c) della Legge 10 maggio 1976 n. 319; che la regione, entro 3 mesi dalla data di presentazione del programma autorizza l'attuazione dello stesso confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio lavori, all'entrata in funzione dell'impianto di depurazione allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico; che il termine stabilito per l'attuazione del programma, non puo' comunque superare il 1º settembre 1981; che, pertanto, non e' applicabile alla fattispecie la disposizione dell'art. 4 della lett. e) della Legge n. 319/76 alla quale viene fatto riferimento nelle deduzioni del 18 novembre 1991 dai difensori degli imputati; Ritenuto altresi' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 L.R. n. 8/91, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la proroga del termine di adeguamento, peraltro gia' concesso una prima volta a norma dell'art. 22 L.R. n. 27/86, interferisce nella materia penale (segnatamente nei reati contestati agli imputati), materia riservata dalla Costituzione allo Stato;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della Legge 1º febbraio 1991 n. 8, art. 3, in relazione agli artt. 117 e 25 della Costituzione; Dispone la sospensione del processo nei confronti di Tamburrini Domenico, Cappelletti Marco, Gambazza Renato e Sorci Carlo; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Enna, 14 marzo 1992 Il consigliere pretore dirigente: SCELFO 92C0987