N. 31 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 agosto 1992
N. 31 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 agosto 1992 (della regione Lombardia) Beni in genere - Intimazione al comune di Milano di lasciare libera da persone e cose l'area demaniale costituente la darsena di Porta Ticinese del Naviglio Grande - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale trattandosi di bene appartenente al demanio regionale come risulta dal decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1984 (che approva, di concerto con il Ministro LL.PP., gli stati di consistenza relativi al Naviglio di Pavia e Milano e dispone il formale trasferimento di tutti i beni in essi identificati all'amministrazione regionale), nonche' dall'art. 97 del d.P.R. n. 616/1977 che trasferisce al demanio regionale le funzioni amministrative relative alla materia della navigazione e dei porti lacuali ed interni, l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potesta' di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali. (Ordinanza dell'intendente di finanza di Milano, prot. n. 2/2428/92). (Cost., art. 117).(GU n.41 del 30-9-1992 )
Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale dott. ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 26533 del 5 agosto 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore in relazione all'ordinanza dell'intendente di finanza di Milano protocollo n. 2/2428/92 con cui si intima al comune di Milano di lasciare libera da persone e cose l'area demaniale costituente la darsena di Porta Ticinese del Naviglio Grande. 1. - Il comune di Milano, destinatario dell'ordinanza di sgombero in questa sede censurata, ha in godimento la darsena di Porta Ticinese in virtu' di un atto di concessione della regione Lombardia. Il bene in questione appartiene infatti al demanio regionale trattandosi di un porto per la navigazione interna al servizio del Naviglio Grande, che e' linea navigabile di seconda classe. Tale regime giuridico risulta inequivocabilmente affermato dal decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1984 (in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 1985: doc. 2) che approva, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, gli stati di consistenza relativi al Naviglio di Pavia e Milano e dispone il formale trasferimento di tutti i beni in essi identificati all'amministrazione regionale. Tale trasferimento trova la sua fonte normativa nell'art. 117 Cost. e negli articoli 87, 88 e 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Con le prime norme del d.P.R. n. 616/1977 si disciplinano le competenze regionali e statali in materia di opere pubbliche. In particolare, per quanto attiene alle vie navigabili viene mantenuta la competenza statale solo su quelle appartenenti alla prima classe (art. 88, comma 1, n. 3). Conseguentemente deve ritenersi che le vie navigabili della seconda classe - nella quale rientra il Naviglio Grande di Milano - siano da attribuirsi all'amministrazione regionale. L'art. 97 del d.P.R. n. 616/1977 riguarda poi specificatamente la navigazione e i porti lacuali e interni, disponendo che: "le funzioni amministrative relative alla materia navigazione e porti lacuali concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attivita' riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni". "Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potesta' di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali ..". Non potrebbe essere piu' chiara l'attribuzione alle regioni delle competenze attinenti al demanio idrico connesso con la navigazione interna. Dal che consegue necessariamente il traferimento dei singoli beni facenti parte di tale demanio dallo Stato alle regioni. Trasferimento che nel caso specifico della darsena di Porta Ticinese e' gia' formalmente avvenuto, con il decreto ministeriale gia' citato del 21 dicembre 1984. Tale appartenenza e' stata tra l'altro anche espressamente riconosciuta dalla stessa Intendenza di finanza di Milano in occasione dell'introito dei canoni demaniali. Infatti, come risulta dalla nota intendentizia 1º maggio 1991, protocollo n. 2/963/91, relativa all'occupazione di area demaniale costituente pertinenza della darsena di Porta Ticinese, si riconosce che i canoni in questione sono da corrispondere alla regione Lombardia "trattandosi di demanio regionale" (doc. 3). Ora, se e' pacifico che il bene in questione appartiene alla regione e specificatamente al suo demanio, non vi puo' essere dubbio che sia inibito allo Stato e per esso all'intendente di finanza di Milano di compiere qualsiasi attivita' di tutela amministrativa del bene, per di piu' nei confronti di un soggetto che ne ha il possesso in virtu' di un atto di concessione emanato dalla regione. Nella motivazione dell'ordinanza qui contestata si fa cenno alla circostanza che "il Naviglio Grande e' da ritenere non solo un canale navigabile ma anche un canale di irrigazione, di proprieta' dello Stato, per cui nel rilascio di eventuali autorizzazioni per la navigazione non puo' prescindersi da danni che potrebbero derivarne all'irrigazione .. dei quali e' responsabile, nei confronti degli utenti, l'Amministrazione statale". Tale assunto e' palesemente errato. Cio' in quanto, in primo luogo, la demanialita' regionale del bene in questione - che non puo' essere messa in discussione in conseguenza degli atti formali di trasferimento e consegna gia' perfezionatisi tra lo Stato e la regione Lombardia - esclude in radice che sullo stesso bene possa sussistere un diritto di "proprieta'" dello Stato. Per di piu' la circostanza che la darsena di Porta Ticinese sia servente il Naviglio Grande, le cui acque sono utilizzate non solo per la navigazione ma anche per usi irrigui, nulla muta circa la natura giuridica del bene e le competenze amministrative che la regione esercita su di esso. L'uso irriguo di per se' e' irrilevante ai fini della demanialita' dell'acqua, e non comporta competenze concorrenti dello Stato. Se cosi' anche fosse, del resto - se cioe' in materia di utenze irrigue gravanti sul Naviglio Grande fosse sussistente una competenza statale - questa potrebbe essere pacificamente esercitata indipendentemente dai provvedimenti regionali di gestione delle aree della darsena. Peraltro anche in materia di opere e canali di irrigazione per i quali il regime demaniale sussiste solo nel caso di acque pubbliche, la compentenza e' regionale. Infatti detti canali sono considerati opere di miglioramento fondiario soggetti alla disciplina generale della bonifica (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 43), e pertanto ricompresi nella materia "agricoltura e foreste" di cui all'art. 117 della Costituzione e art. 66 del d.P.R. n. 661/1977. Tale materia e' stata puntualmente disciplinata dalla regione Lombardia con la legge regionale 26 novembre 1984, n. 59, che affida il riordino irriguo ai consorzi di bonifica. Che poi i navigli, in quanto canali irrigui, siano di interesse e di competenza regionale e' espressamente confermato dalla legge 1º agosto 1978, n. 450 la quale con riferimento al Naviglio di Pavia (l'altro dei due canali che fanno capo alla darsena di Porta Ticinese), nello stabilire che esso cessi di fare parte delle linee navigabili, ha disposto il trasferimento del medesimo alla regione Lombardia e la sua sottoposizione "alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale" (doc. 4). Anche sotto questo profilo si conferma l'irrilevanza - ai fini di fondare una pretesa competenza statale ad adottare atti di tutela amministrativa del bene in questione - dell'utilizzabilita' a fini irrigui delle acque che lambiscono la darsena di Porta Ticinese.
P. Q. M. La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso all'Intendenza di finanza di Milano, di adottare ordinanze di sgombero delle aree e della darsena di Porta Ticinese in Milano; e per l'effetto annullare l'atto in questa sede impugnato. Milano-Roma, 4 agosto 1992 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 92C0989