N. 427 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 1991

                                N. 427
 Ordinanza emessa il 6 novembre 1991 (pervenuta alla Corte
    costituzionale il 16 luglio  1992)  dal  tribunale  amministrativo
    regionale  per  l'Emilia-Romagna  -  sede  di Bologna, sul ricorso
    proposto da Gallassi Roberto contro Ministero  dell'universita'  e
    della ricerca scientifica e tecnologica.
 Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento a
    domanda,  previo  giudizio  di  idoneita'  nel ruolo di professore
    associato dei tecnici laureati che entro l'anno accademico 1979-80
    abbiano svolto, per un triennio, attivita' didattica e scientifica
    - Mancata previsione della legittimazione a  partecipare  a  detti
    giudizi  per  i  titolari  di  borse di studio, nominati in base a
    concorso, che, svolgendo attivita'  di  assistenza  e  cura  entro
    l'anno  accademico  1979-80,  abbiano  posto  in  essere attivita'
    didattica  e  scientifica  comprovata   da   pubblicazione   edita
    documentata dal preside di facolta' - Ingiustificata disparita' di
    trattamento  di  situazioni analoghe con riferimento alle sentenze
    della Corte costituzionale nn. 89/1986 e 397/1/989.
 (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11
    luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.37 del 2-9-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso proposto da
 Gallassi Roberto, rappresentato  e  difeso  dal  prof.  avv.  Antonio
 Carullo,  presso  il  cui  studio  e'  elettivamente  domiciliato  in
 Bologna, strada Maggiore  n.  47,  contro  Ministero  della  pubblica
 istruzione   (ora   Ministero   dell'universita'   e   della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica),   in   persona   del   Ministro   p.t.,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
 Bologna ed ivi domiciliato presso gli  uffici  della  stessa  in  via
 Marsala   n.   19,   come   per   legge,   per  l'annullamento  della
 determinazione n. 2597 del 17  settembre  1987,  recante  diniego  di
 revoca  del  provvedimento di esclusione del ricorrente dalla seconda
 tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato;  nonche'  di
 ogni altro atto di presupposto, connesso e/o conseguenziale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 6 novembre 1991 la  relazione  del
 dott. Francesco Giordano;
    Udito, altresi', l'avv. Carullo per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il  ricorrente,  in atto ricercatore confermato presso la Facolta'
 di  medicina  e  chirurgia   -   Istituto   di   clinca   neurologica
 dell'Universita'  degli  studi  di Bologna, ha prestato servizio come
 medico interno universitario con compiti assistenziali dal  27  marzo
 1974  al 31 agosto 1978, in quanto asseritamente assunto a seguito di
 pubblico  concorso,  e,  successivamente,  ha  svolto  attivita'   di
 borsista,  con  effetto  dal 1º settembre 1978, quale vincitore di un
 concorso a borse di studio indetto  dal  Consorzio  per  la  gestione
 della  clinica  per  le  malattie  del  sistema  nervoso della stessa
 Universita',  fino  all'inquadramento  nel  ruolo   dei   ricercatori
 universitari.
    Dal  1974 in poi l'interessato ha esercitato attivita' didattica e
 scientifica (quest'ultima, documentata da pubblicazioni edite) e,  in
 qualita' di borsista, ha espletato, altresi', attivita' di assistenza
 e cura, ove prevista.
    Escluso  dalla  seconda  tornata  dei  giudizi  di  idoneita'  per
 professore associato, l'istante ha proposto  ricorso  giurisdizionale
 dinanzi a questo tribunale (n. 223/84) e, successivamente, ha chiesto
 la  revoca  del provvedimento di esclusione sulla base della sentenza
 della  Corte  costituzionale  n.  89/1986,  che   aveva   esteso   la
 partecipazione  ai  predetti  giudizi  idoneativi  agli aiuti ed agli
 assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati a
 seguito di pubblico concorso, che,  entro  l'a.a.  1979/80,  avessero
 svolto   per   un   triennio   attivita'   didattica  e  scientifica,
 quest'ultima comprovata da pubblicazione edite, documentate dal  pre-
 side  della  facolta'  in  base  ad  atti  risalenti  al  periodo  di
 svolgimento delle attivita' medesime.
    Avverso l'atto ministeriale di  diniego  della  richiesta  revoca,
 l'interessato   ha  instaurato  il  presente  giudizio  deducendo  le
 seguenti censure:
      1)  Eccesso  di  potere,  sotto  i  profili  dello  sviamento  e
 dell'ingiusitizia manifesta.
    Assumendo  di  poter  far  valere i requisiti indicati dalla Corte
 costituzionale nella citata sentenza n. 89/86, l'istante  richiama  a
 sostegno  della  sua  pretesa  la giurisprudenza del t.a.r.  Sicilia-
 Catania che, con la sentenza n.  726/1986,  avrebbe  deciso  un  caso
 identico  riconoscendo  ai medici ricorrenti il diritto a partecipare
 al concorso de quo.
    Eccesso  di  potere,  per  sviamento   di   potere   nonche'   per
 travisamento del fatto.
    Ammesso  e non concesso che risulti effettivamente necessario aver
 impugnato il precedente provvedimento ministeriale di esclusione  dai
 giudizi  idoneativi, il ricorrente evidenzia il vizio di travisamento
 del fatto precisando di aver impugnato la  primitiva  esclusione  con
 ricorso giurisdizionale tuttora pendente.
    Conclude l'intimante con la richiesta di accoglimento del presente
 gravame, spese vinte.
    Alle argomentazioni di parte ricorrente si e' opposta l'Avvocatura
 dello  Stato  con  atto di costituzione depositato in data 10 ottobre
 1989. Osservando che la posizione  del  ricorrente  non  rientra  tra
 quelle  esaminate  dal  giudice costituzionale, la difesa erariale ha
 sostenuto che risulta del tutto irrilevante, ai fini di cui trattasi,
 l'esito favorevole conseguito dal dott.  Gallassi  nel  concorso  per
 borse di studio.
    Difettando,  dunque,  nel  caso  di  specie, non solo il requisito
 sostanziale dell'appartenenza ad una delle due  categorie  "aggiunte"
 dalla  Corte costituzionale con le sentenze n. 89/1986 e n. 397/1989,
 ma anche quello documentale consistente nella certificazione del pre-
 side della facolta' relativa all'espletamento di attivita'  didattica
 e  scientifica,  legittimamente  l'istante  sarebbe stato escluso dal
 giudizio di idoneita' per professore di seconda fascia.
    La replica dell'istante e' stata affidata ad una  memoria  versata
 in  atti  il 16 ottobre 1991, nella quale sono state ribadite le tesi
 difensive esposte nell'atto introduttivo del giudizio e si  e'  posto
 l'accento sulla circostanza che il dott. Gallassi avrebbe partecipato
 ad  un  concorso  pubblico  per  assumere la qualifica di borsista e,
 contemporaneamente, per mantenere  quella  di  medico  interno,  come
 sarebbe   dimostrato  dal  fatto  che  fin  dall'assunzione  di  tale
 qualifica l'interessato espletava, altresi',  compiti  assistenziali,
 in  guisa  da  integrare  la  figura  del "medico interno con compiti
 assistenziali", quale individuata dalla Corte nella  citata  sentenza
 n. 89/1986.
    La causa e' stata, quindi, introitata per la decisione all'udienza
 pubblica del 6 novembre 1991.
                             D I R I T T O
    Come   risulta   dalla   documentazione   acquisita  al  fascicolo
 processuale, il dott. Gallassi - attualmente  ricercatore  confermato
 presso l'universita' degli studi di Bologna - ha prestato servizio in
 qualita'  di  medico  interno universitario con compiti assistenziali
 dal 27 marzo 1974 al 31 agosto 1978 e, quindi, ha svolto attivita' di
 borsista, a decorrere dal 1º settembre 1978, quale  vincitore  di  un
 concorso  per  titoli  ed esami, a n. 3 borse di studio indetto il 31
 marzo 1978 dal  Consorzio  per  la  gestione  della  clinica  per  le
 malattie  del  sistema  nervoso  dell'Universita'  di  Bologna,  fino
 all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati.
    Dal 1974 l'interessato ha esercitato, presso l'istituto di clinica
 neurologica  della  facolta'  di medicina e chirurgia, le funzioni di
 assistenza  e  cura  proprie  del   medico   interno   universitario,
 espletando,  altresi',  attivita' didattica e di ricerca scientifica,
 quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite come documentate  agli
 atti della facolta', per almeno un triennio entro l'a.a. 1979/80.
    Le  notizie  curricolari  sopra  riferite trovano complessivamente
 riscontro  negli  attestati  del  27  settembre  1991,  a  firma  del
 direttore  dell'istituto di clinica neurologica, prof. Elio Lugaresi,
 e del 3 settembre 1987 e 15 ottobre 1991, sottoscritti  dal  delegato
 del  rettore-commissario liquidatore, prof. Franco Mastragostino; nei
 certificati di servizio dell'interessato in data 2 novembre 1987 e 21
 settembre 1991 e, soprattutto, nel verbale della seduta del consiglio
 di facolta' svoltasi il data 5 ottobre 1989.
    Con il ricorso all'esame il dott. Gallassi impugna la nota n. 2597
 del 17 settembre 1987, con  la  quale  il  Ministero  della  pubblica
 istruzione  -  Direzione  generale  per l'istruzione universitaria ha
 respinto la domanda di revoca del provvedimento di  esclusione  dalla
 partecipazione  alla  seconda  tornata  dei  giudizi  di  idoneita' a
 professore associato,  presentata  a  seguito  dell'emanazione  della
 sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 9 aprile 1986.
    Nel  censurato  provvedimento  l'autorita' ministeriale, dopo aver
 esposto in sintesi il contenuto della citata sentenza  costituzionale
 ed  affermato  che  la  stessa  -  quale  decisione  di  accoglimento
 "additiva",  suscettibile,  in  quanto  tale,  di  spiegare   effetti
 retroattivi  nei  limiti  dei  rapporti  pendenti  -  poteva  trovare
 applicazione esclusivamente nei confronti di coloro  che  fossero  in
 possesso   dei   requisiti   di  ordine  sostanziale,  cronologico  e
 documentale indicate  dalla  Corte  e  che,  a  suo  tempo,  avessero
 impuganto   i   provvedimenti   ministeriali   di   esclusione  dalla
 partecipazione  alla  seconda  tornata  dei  giudizi  idoneativi,  ha
 rappresentato  l'impossibilita'  di  aderire  alla richiesta, essendo
 l'istante privo dei predetti requisiti.
    Ad avviso del Collegio, il  tenore  letterale  dell'atto  potrebbe
 indurre  al convincimento che il contestato diniego sia stato opposto
 al ricorrente, a seguito dell'avvenuto riesame della  sua  posizione,
 sulla  base  di  due  distinti, ma concorrenti presupposti: il primo,
 relativo al mancato  possesso  da  parte  del  dott.  Gallassi  della
 qualifica   di  assistente  o  aiuto  di  policlinico  o  di  clinica
 universitaria, qualifica che, essa sola, sulla scorta della pronuncia
 costituzionale   n.    89/1986,    avrebbe    legittimato,    secondo
 l'amministrazione,  la  partecipazione  al  detto  giudizio; l'altro,
 concernente la omessa impugnazione del precedente atto di  esclusione
 dai guidizi di idoneita' a professore associato.
    Senonche',  un  piu' attento esame del contenuto dispositivo della
 nota ministeriale porta,  invece,  a  ritenere  che  il  secondo  dei
 menzionati  presupposti  debba  essere  riguardato, in generale, alla
 stregua di una possibile causa di reiezione delle domande di riesame,
 ove del  caso  utilizzabile  congiuntamente  o  in  via  alternativa,
 rispetto  a  quella  afferente alla mancanza dei requisiti, piuttosto
 che come un ulteriore ed autonomo motivo di rigetto  dell'istanza  di
 revoca  prodotta  dal dott. Gallassi, tant'e' che la stessa autorita'
 resistente (memoria di costituzione depositata il 10 ottobre 1989) ha
 ritenuto di non insistere sull'indicata circostanza, ed  ha,  invece,
 sottolienato  che l'esclusione del ricorrente dal giudizio idoneativo
 derivava  dall'impossibilita'  di includere la qualifica del medesimo
 tra quelle "aggiunte" dalla  Corte,  nonche'  dall'omessa  produzione
 dell'attestazione  del preside di facolta' afferente allo svolgimento
 di attivita' didattica e scientifica.
    Le argomentazioni di  controparte  -  ove  si  tenga  conto  della
 circostanza  che  l'interessato  provvide,  a  suo  tempo, a gravarsi
 contro il primo atto di esclusione e che  il  relativo  giudizio  era
 pendente  all'epoca  dell'adozione della determinazione qui impugnata
 (cfr. certificato t.a.r. Lazio, sez. I, in data  5  ottobre  1987)  -
 avvalorano  l'opinione  dell'organo  giudicante  e  rendono,  quindi,
 palese l'inammissibilita' del secondo motivo di ricorso, per  difetto
 di interesse a proporlo da parte dell'istante.
    Resta,  pertanto,  a  supportare il provvedimento impugnato, quale
 unica ragione del diniego, la  mancata  coincidenza  della  qualifica
 posseduta  dal  ricorrente con quella "aggiunta" dalla Corte mediante
 la richiamata decisione n. 89/1986.
    Tale assunto interpretativo trova riscontro nella stessa linea  di
 difesa  dell'amministrazione, la quale nel suo scritto afferma che la
 posizione del ricorrente e' diversa da  quelle  prese  in  esame  dal
 giudice   costituzionale,   senza  che  possa  aver  rilievo  l'esito
 favorevole conseguito dall'interessato nel concorso per borsista.
    Ne', va aggiunto, possono avere ingresso nel presente giudizio  le
 considerazioni   con   le   quali   l'avvocatura   dello   Stato   ha
 sostanzialmente integrato la motivazione del provvedimento impugnato,
 evidenziando la mancata,  tempestiva  documentazione,  da  parte  del
 ricorrente,  dello svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica
 mediante cerificazione del preside della facolta'.
    Tale specifico rilievo, non  solo,  non  e'  formulato  in  chiari
 termini  nell'atto  impugnato  -  come  dovrebbe,  se  costituisse il
 fondamento unico del diniego  -  ma  resta  escluso  dal  complessivo
 tenore  letterale  e  logico dell'atto stesso, nonche' dall'esplicito
 richiamo al valore "additivo" che la sentenza  n.  89/1986  viene  ad
 avere nell'ordinamento vigente.
    In  tale  contesto,  deve,  quindi, tenersi per fermo come il solo
 motivo  sotteso  alla  reiezione   della   richiesta   avanzata   dal
 ricorrente,  non  possa  che  essere ricondotto alla diversita' della
 posizione giuridica  fatta  valere  dall'istante  rispetto  a  quella
 propria della categoria beneficiaria della pronuncia della Corte.
    Nel  presente gravame l'interessato richiama, peraltro, a sostegno
 della pretesa ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento
 a professore di seconda fascia, proprio  la  menzionata  sentenza  n.
 89/1986  del  giudice delle leggi, che ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge n.  28/1980  e
 50,  n.  3,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980,
 riconoscendo titolo all'inclusione - tra  i  soggetti  legittimati  a
 partecipare  a  tale  giudizio  -  agli  aiuti ed agli assistenti dei
 policlinici e  delle  cliniche  universitarie,  nominati  in  base  a
 pubblico  concorso,  che,  entro  l'anno  accademico 1979-80, abbiano
 svolto  per  un   triennio   attivita'   didattica   e   scientifica,
 quest'ultima  comprovata da pubblicazione edite, documentate dal pre-
 side della  facolta'  in  base  ada  atti  risalenti  al  periodo  di
 svolgimento delle attivita' medesime.
    Il  ricorrente  fonda la propria azione sull'assunta parificazione
 della posizione di medico interno,  prima,  e  di  borsista,  poi,  a
 quella   della  cennata  categoria  degli  aiuti  ed  assistenti  dei
 policlinici e delle cliniche universitarie,  ed  afferma  che  l'atto
 impugnato negherebbe illegittimamente l'ammissione al giudizio de quo
 ad  una  posizione  di  lavoro  caratterizzata dai medesimi requisiti
 sostanziali al cui possesso la Corte costituzionale ha ricollegato la
 possibilita' di partecipazione ai giudizi in questione.
    Infatti, il dott. Gallassi, asseritamente assunto,  per  concorso,
 in  qualita'  di  medico  interno  e,  quindi,  divenuto,  sempre per
 concorso, borsista presso la clinica neurologica  della  facolta'  di
 medicina  e  chirurgia  della  Universita'  degli  studi  di Bologna,
 avrebbe svolto,  oltreche'  compiti  assistenziali,  anche  attivita'
 didattica e scientifica, documentata da numerose pubblicazioni edite,
 nel  periodo  che rileva ai fini dell'ammissione ai citati giudizi di
 idoneita'.
    E  non  sembra  -  dovendosi,  in  ogni  caso,  escludere  che  il
 ricorrente  sia  stato  assunto per concorso quale medico interno, in
 quanto la circostanza non risulta minimamente  provata  -  che  possa
 dubitarsi  della  veridicita'  dei  documenti, acquisiti al processo,
 attestanti che la  rivestita  qualifica  di  borsista  del  consorzio
 universitario  e'  stata  attribuita  per  pubblico concorso e che il
 dott. Gallassi ha svolto compiti di assistenza  e  cura,  espletando,
 altresi', attivita' didattica e scientifica - quest'ultima comprovata
 da  pubblicazioni  edite,  documentate  da  atti della facolta' - nel
 periodo 1974-81 e, comunque, per  almeno  un  triennio  entro  l'a.a.
 1979/80  (cfr., in particolare, il verbale della seduta del consiglio
 di facolta' in data 5 ottobre 1989).
    Tuttavia,  la  pretesa  del  ricorrente   appare   destituita   di
 fondamento,  giacche' la tassativita' delle figure che la legge (art.
 5,  legge  n.  28/1980  e  art.  50,  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   n.  382/1980)  ammette  al  giudizio  di  idoneita'  per
 l'inquadramento nel ruolo dei professori associati - come, del resto,
 statuito,  in  sede  di  interpretazione  autentica   dell'art.   50,
 dall'art.  9  della  legge  9  dicembre  1985,  n. 705 - non consente
 assimilazione  o  equiparazione  di  altre  categorie,  ai  fini   di
 un'applicazione  estensiva  o  analogica  della vigente normativa. Si
 aggiunga, in proposito, che  "l'estensione  di  tali  categorie,  per
 effetto  della  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  e'  il
 portato di singole sentenze additive che - propro perche' introducono
 puntuali e nominate eccezioni ai tipi normativamente previsti  -  non
 smentiscono,  ma anzi confermano la regola stessa della tassativita'"
 (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, ord. 13  febbraio  1991,  n.
 80).
    Va,  in  effetti, rilevato che la qualifica di borsista, rivestita
 dal dott. Gallassi, non e' compresa fra le  anzidette  figure  e  non
 risulta di alcun ausilio, ai fini che qui interessano, la documentata
 circostanza    che    il   ricorrente   abbia   espletato   attivita'
 assistenziale,  oltreche'  didattica  e   scientifica,   quest'ultima
 comprovata  da  pubblicazione  edite, nel periodo di riferimento. Ne'
 potrebbe, per quanto sopra  detto,  utilmente  invocarsi  l'identita'
 della   posizione   dell'istante   con   quella  di  altre  categorie
 successivamente "aggiunte" dalla Corte costituzionale, quali i medici
 interni universitari, destinatari della sentenza 9  aprile  1986,  n.
 89,  ed  i  contrattisti,  beneficiari della piu' recente sentenza 13
 luglio   1989,   n.   397,   che   ha   dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale dell'art.  5,  terzo  comma,  n.  3,  della  legge  n.
 28/1980,  e  dell'art.  50,  n.  3,  del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 382/1980, nella parte in cui non  contemplano,  tra  le
 qualifiche  da  ammettere  ai  giudizi  di  idoneita',  i titolari di
 contratto presso la facolta' di medicina  e  chirurgia,  nominati  in
 base  a  concorso,  svolgenti  attivita' di assistenza e cura oltre i
 limiti  d'impegno  del  contratto  e  che,  entro  l'anno  accademico
 1979-80,  abbiano posto in essere per un triennio attivita' didattica
 e  scientifica,  quest'ultima  comprovata  da  pubblicazioni   edite,
 documentate  dal  preside dalla facolta' in base ad atti risalenti al
 periodo di svolgimento delle attivita' medesime.
   Tenuto conto, al riguardo, della  difformita'  della  qualifica  di
 borsista,  rispetto a quella di contrattista universitario ex art. 5,
 d.-l. n.  580/1973  (convertito,  con  modificazioni,  con  legge  n.
 766/1973),   deve   osservarsi   che   neppure   puo'   essere  fatto
 proficuamente valere il servizio prestato, per un lungo arco di tempo
 (1974-78), in qualita' di m.i.u.c.a., giacche', in senso contrario  a
 quanto  statuito  dalla  Corte nell'invocata decisione n. 89/1986, il
 ricorrente non ha conseguito  l'assunzione  in  detta  qualifica  per
 effetto dei positivi risultati di una procedura concorsuale espletata
 a tal fine.
    Il   ricorso   andrebbe,  dunque,  respinto,  non  sussistendo  il
 lamentato vizio di eccesso di  potere,  nei  prospettati  profili,  a
 carico  del  provvedimento  impugnato,  con  il quale correttamene e'
 stata rigettata l'istanza del ricorrente che, in quanto borsista, non
 rientrava  in  alcuna  delle   categorie   previste   normativamente,
 ancorche' integrate dalla giurisprudenza della Corte.
    Il  Collegio  ritiene,  peraltro,  di  dover  sollevare di ufficio
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n.
 3 della legge 21 febbraio 1980, n.  28  e  dell'art.  50,  n.  3  del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in  cui  dette
 norme  non contemplano tra le qualifiche legittimate a partecipare ai
 giudizi transitori di idoneita' per  l'inquadramento  nel  ruolo  dei
 professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate,
 per  pubblico concorso, a organismi costituiti in seno alle strutture
 universitarie, i quali abbiano svolto, in via  di  fatto,  presso  le
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia, attivita' di assistenza e cura,
 espletando, altresi', per almeno un triennio, entro l'anno accademico
 1979-80, attivita' didattica e scientifica,  quest'ultima  comprovata
 da  pubblicazioni  edite, documentate dai presidi di facolta' in base
 ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' stesse.
    Circa la rilevanza della questione, non v'e' dubbio che  solo  dal
 suo   eventuale   accoglimento  dipende  la  definizione,  con  esito
 favorevole, del proposto gravame.
    La  questione  appare,  inoltre,  non  manifestamente   infondata,
 balzando  evidente  la disparita' di trattamento della categoria come
 sopra individuata, nei riguardi dei tecnici laureati  -  appartenenti
 alla  prioritaria  categoria di riferimento e di raffronto tra quelle
 ammesse, per legge, ai giudizi idoneativi  -  nonche'  rispetto  alle
 qualifiche  aggiunte,  in  quanto  beneficiarie  delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 89/1986 (medici interni  universitari)  e  n.
 397/1989 (medici titolari di contratto).
    Il  problema  va,  ad avviso del Collegio, riguardato "a ritroso",
 cioe'  muovendo  proprio  dall'ultima  delle  categorie,  quella  dei
 contrattisti  delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  ammessi a
 partecipare  ai  giudizi   idoneativi   in   virtu'   dell'intervento
 "additivo" del giudice costituzionale.
    Ha  rilevato  la  Corte  (sentenza  n.  397/1989)  che, per legge,
 "titolari di contratto  di  cui  trattasi  qualora,  oltre  i  limiti
 d'impegno  attinenti  alla  loro  qualita'  specifica ( ..), svolgano
 altresi'  attivita'  di  assistenza  e  cura,  sono  equiparati  agli
 assistenti   ospedalieri".   Pertanto,   "i   partecipi  dell'odierna
 situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente
 analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza
 n. 89. Sempre che ( ..)  ricorrano,  per  i  fini  di  ammissione  al
 giudizio  di  idoneita',  i  requisiti  dell'aver  superato una prova
 selettiva concorsuale, nonche' aver  esplicato,  nell'arco  di  tempo
 apprezzabile, attivita' didattica e di ricerca".
    Nella  precedente  decisione (n. 89/1986), la posizione dei medici
 interni universitari era stata, invece, assimilata,  sempre  ai  fini
 dell'amissione  ai  giudizi idoneativi, a quella dei tecnici laureati
 sulla base del diverso presupposto dello svolgimento da  parte  degli
 interessati,  accanto  alle funzioni di diagnosi e cura, di attivita'
 didattica e scientifica assistita da specifici requisiti.
    Nel primo caso, dunque, l'attivita' di  diagnosi  e  cura  e,  nel
 secondo, quella didattica e scientifica hanno costituito gli elementi
 di  collegamento  fra  le  tre  qualifiche  considerate,  a  parita',
 ovviamente,   di   tutte   le   altre   condizioni   richieste    per
 l'inquadramento  nel  ruolo  dei professori di seconda fascia, previo
 superamento dei giudizi in questione.
    Nel   delineato   contesto   logico,   rilievo   determinante   va
 riconosciuto,  ad avviso del Collegio, alla figura dei medici interni
 universitari, giacche' essa esplica una funzione, per cosi' dire,  di
 "cerniera"  fra  la  categoria  dei  tecnici  laureati, assunta quale
 termine primario di comparazione a fini  perequativi,  e  quella  dei
 titolari  di  contratto  presso  la facolta' di medicina e chirurgia,
 ponendo in palmare evidenza la disparita' di  trattamento  perpetrata
 ai  danni  dei  titolari di borse di studio, allorche' questi abbiano
 normalmente svolto,  accanto  agli  specifici  compiti  di  studio  e
 ricerca loro affidati ed oltre i limiti di impegno della borsa, anche
 attivita'  didattica  nonche'  di  diagnosi e cura presso le facolta'
 mediche delle universita' degli studi.
    Nei confronti di tali soggetti la  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione  si  rivela in tutta la sua estensione, ove si consideri
 che una posizione analoga a quella dei  medici  interni,  beneficiari
 della   sentenza   della  Corte  n.  89/1986,  essi  hanno  rivestito
 nell'ambito degli atenei in cui hanno operato, sempreche', beninteso,
 gli stessi siano  divenuti  borsisti  in  seguito  ad  una  procedura
 selettiva   di   tipo  concorsuale  ed  abbiano  espletato  attivita'
 assistenziale in concomitanza con l'esercizio, per almeno un triennio
 entro  l'a.a.  1979/80,  di  attivita'   didattica   e   scientifica,
 quest'ultima  comprovata  da  pubblicazioni  edite,  documentate  dai
 presidi  di  facolta'  in  base  ad  atti  risalenti  al  periodo  di
 svolgimento delle attivita' stesse.
    Per tale via parimenti lesiva del principio di uguaglianza sancito
 dall'art.  3  della  Costituzione,  si  manifesta  il trattamento dei
 borsisti in argomento, in relazione alla posizione  sia  dei  tecnici
 laureati che dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina
 e chirurgia.
    Rispetto  ai  primi,  la  medesima  ratio  legislativa  della loro
 ammissione alla procedura transitoria di inquadramento nel ruolo  dei
 professori   associati,   e'   idonea   a   giustificare   pienamente
 l'equiparazione allo stesso fine dei borsisti  universitari,  laddove
 costoro,  pur  non essendovi tenuti, abbiano di fatto esplicato anche
 funzioni che, come quelle  assistenziali,  esulavano  certamente  dai
 limiti degli impegni derivanti dalla borsa di cui erano titolari.
    Non  meno  evidente  appare,  in  una  prospettiva  identica  alla
 precedente,  il  vulnus  inferto  al  precetto  costituzionale  della
 parita'  di trattamento, sol che si pongano a raffronto le articolate
 funzioni svolte, come in fattispecie, dai borsisti universitari,  con
 quelle,  di  pari  contenuto,  che  hanno consentito l'inclusione dei
 contrattisti universitari tra le categorie legittimate a  partecipare
 ai giudizi idoneativi per professori associati.
    Quando,  invero,  i  primi  abbiano  atteso  a  compiti  di natura
 assistenziale, mentre  erano  nel  contempo  impegnati  in  attivita'
 didattica  e  di  ricerca  scientifica  presso l'Istituto individuato
 quale sede  di  utilizzazione  della  borsa  di  studio,  non  sembra
 ragionevole  negare  agli  interessati l'ammissione ai giudizi di cui
 trattasi, ove,  naturalmente,  risultino  sussistenti  le  condizioni
 oggettive  individuate  con riguardo alle altre categorie ammesse per
 legge o in virtu' di pronunce additive della Corte costituzionale:  e
 cioe',  il  conseguimento  per  concorso  della  borsa di studio e lo
 svolgimento, nel triennio di riferimento, di  attivita'  didattica  e
 scientifica   assistita,   quest'ultima,   da  particolari  requisiti
 documentali affidati agli atti in possesso della facolta'.
    Non appare, al riguardo, senza rilievo  l'assimilazione,  sia  pur
 contemplata  ad  altri  fini,  dei  titolari  di  borse assegnate con
 decreto rettorale a seguito di pubblico concorso, ad altre qualifiche
 - quali, in particolare, quelle dei contrattisti e dei medici interni
 universitari - delineata, in occasione dell'indicazione dei  soggetti
 aventi   titolo  a  fruire,  in  prima  applicazione,  del  beneficio
 dell'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo
 dei ricercatori universitari confermati, di  nuova  istituzione,  del
 decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art.
 58, primo comma, lettere a), f) ed i).
    Ove, pertanto, si tenga presente che, come osservato  dalla  Corte
 (sentenza  n.  89/1986),  "la ratio, giustificatrice del precetto che
 consenti' l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneita',
 non puo' cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta
 la sua energia operatrice", non resta che disporre la sospensione del
 presente giudizio ordinando la trasmissione dei  relativi  atti  alla
 Corte   costituzionale,   per   la  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dianzi prospettata.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Rimette alla Corte costituzionale  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale   sollevata,   con   riferimento   all'art.   3  della
 Costituzione, nei termini precisati in motivazione,  degli  artt.  5,
 terzo  comma,  n.  3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3,
 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.
    Dispone che  la  segreteria  provveda  a  notificare  la  presente
 ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Cosi'  deciso  in  Bologna,  nella  camera  di  consiglio  del 6
 novembre 1991.
                      Il presidente f.f.: PAPIANO
                           Il consigliere relatore estensore: GIORDANO
    Depositata in segreteria in data 2 marzo 1992.
                  Il segretario: (firma illeggibile)

 92C0998