N. 427 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 1991
N. 427 Ordinanza emessa il 6 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 luglio 1992) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, sul ricorso proposto da Gallassi Roberto contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneita' nel ruolo di professore associato dei tecnici laureati che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attivita' didattica e scientifica - Mancata previsione della legittimazione a partecipare a detti giudizi per i titolari di borse di studio, nominati in base a concorso, che, svolgendo attivita' di assistenza e cura entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere attivita' didattica e scientifica comprovata da pubblicazione edita documentata dal preside di facolta' - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 89/1986 e 397/1/989. (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3). (Cost., art. 3).(GU n.37 del 2-9-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Gallassi Roberto, rappresentato e difeso dal prof. avv. Antonio Carullo, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Bologna, strada Maggiore n. 47, contro Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna ed ivi domiciliato presso gli uffici della stessa in via Marsala n. 19, come per legge, per l'annullamento della determinazione n. 2597 del 17 settembre 1987, recante diniego di revoca del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato; nonche' di ogni altro atto di presupposto, connesso e/o conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 6 novembre 1991 la relazione del dott. Francesco Giordano; Udito, altresi', l'avv. Carullo per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Il ricorrente, in atto ricercatore confermato presso la Facolta' di medicina e chirurgia - Istituto di clinca neurologica dell'Universita' degli studi di Bologna, ha prestato servizio come medico interno universitario con compiti assistenziali dal 27 marzo 1974 al 31 agosto 1978, in quanto asseritamente assunto a seguito di pubblico concorso, e, successivamente, ha svolto attivita' di borsista, con effetto dal 1º settembre 1978, quale vincitore di un concorso a borse di studio indetto dal Consorzio per la gestione della clinica per le malattie del sistema nervoso della stessa Universita', fino all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari. Dal 1974 in poi l'interessato ha esercitato attivita' didattica e scientifica (quest'ultima, documentata da pubblicazioni edite) e, in qualita' di borsista, ha espletato, altresi', attivita' di assistenza e cura, ove prevista. Escluso dalla seconda tornata dei giudizi di idoneita' per professore associato, l'istante ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo tribunale (n. 223/84) e, successivamente, ha chiesto la revoca del provvedimento di esclusione sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986, che aveva esteso la partecipazione ai predetti giudizi idoneativi agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati a seguito di pubblico concorso, che, entro l'a.a. 1979/80, avessero svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazione edite, documentate dal pre- side della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. Avverso l'atto ministeriale di diniego della richiesta revoca, l'interessato ha instaurato il presente giudizio deducendo le seguenti censure: 1) Eccesso di potere, sotto i profili dello sviamento e dell'ingiusitizia manifesta. Assumendo di poter far valere i requisiti indicati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 89/86, l'istante richiama a sostegno della sua pretesa la giurisprudenza del t.a.r. Sicilia- Catania che, con la sentenza n. 726/1986, avrebbe deciso un caso identico riconoscendo ai medici ricorrenti il diritto a partecipare al concorso de quo. Eccesso di potere, per sviamento di potere nonche' per travisamento del fatto. Ammesso e non concesso che risulti effettivamente necessario aver impugnato il precedente provvedimento ministeriale di esclusione dai giudizi idoneativi, il ricorrente evidenzia il vizio di travisamento del fatto precisando di aver impugnato la primitiva esclusione con ricorso giurisdizionale tuttora pendente. Conclude l'intimante con la richiesta di accoglimento del presente gravame, spese vinte. Alle argomentazioni di parte ricorrente si e' opposta l'Avvocatura dello Stato con atto di costituzione depositato in data 10 ottobre 1989. Osservando che la posizione del ricorrente non rientra tra quelle esaminate dal giudice costituzionale, la difesa erariale ha sostenuto che risulta del tutto irrilevante, ai fini di cui trattasi, l'esito favorevole conseguito dal dott. Gallassi nel concorso per borse di studio. Difettando, dunque, nel caso di specie, non solo il requisito sostanziale dell'appartenenza ad una delle due categorie "aggiunte" dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 89/1986 e n. 397/1989, ma anche quello documentale consistente nella certificazione del pre- side della facolta' relativa all'espletamento di attivita' didattica e scientifica, legittimamente l'istante sarebbe stato escluso dal giudizio di idoneita' per professore di seconda fascia. La replica dell'istante e' stata affidata ad una memoria versata in atti il 16 ottobre 1991, nella quale sono state ribadite le tesi difensive esposte nell'atto introduttivo del giudizio e si e' posto l'accento sulla circostanza che il dott. Gallassi avrebbe partecipato ad un concorso pubblico per assumere la qualifica di borsista e, contemporaneamente, per mantenere quella di medico interno, come sarebbe dimostrato dal fatto che fin dall'assunzione di tale qualifica l'interessato espletava, altresi', compiti assistenziali, in guisa da integrare la figura del "medico interno con compiti assistenziali", quale individuata dalla Corte nella citata sentenza n. 89/1986. La causa e' stata, quindi, introitata per la decisione all'udienza pubblica del 6 novembre 1991. D I R I T T O Come risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale, il dott. Gallassi - attualmente ricercatore confermato presso l'universita' degli studi di Bologna - ha prestato servizio in qualita' di medico interno universitario con compiti assistenziali dal 27 marzo 1974 al 31 agosto 1978 e, quindi, ha svolto attivita' di borsista, a decorrere dal 1º settembre 1978, quale vincitore di un concorso per titoli ed esami, a n. 3 borse di studio indetto il 31 marzo 1978 dal Consorzio per la gestione della clinica per le malattie del sistema nervoso dell'Universita' di Bologna, fino all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati. Dal 1974 l'interessato ha esercitato, presso l'istituto di clinica neurologica della facolta' di medicina e chirurgia, le funzioni di assistenza e cura proprie del medico interno universitario, espletando, altresi', attivita' didattica e di ricerca scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite come documentate agli atti della facolta', per almeno un triennio entro l'a.a. 1979/80. Le notizie curricolari sopra riferite trovano complessivamente riscontro negli attestati del 27 settembre 1991, a firma del direttore dell'istituto di clinica neurologica, prof. Elio Lugaresi, e del 3 settembre 1987 e 15 ottobre 1991, sottoscritti dal delegato del rettore-commissario liquidatore, prof. Franco Mastragostino; nei certificati di servizio dell'interessato in data 2 novembre 1987 e 21 settembre 1991 e, soprattutto, nel verbale della seduta del consiglio di facolta' svoltasi il data 5 ottobre 1989. Con il ricorso all'esame il dott. Gallassi impugna la nota n. 2597 del 17 settembre 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria ha respinto la domanda di revoca del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, presentata a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 9 aprile 1986. Nel censurato provvedimento l'autorita' ministeriale, dopo aver esposto in sintesi il contenuto della citata sentenza costituzionale ed affermato che la stessa - quale decisione di accoglimento "additiva", suscettibile, in quanto tale, di spiegare effetti retroattivi nei limiti dei rapporti pendenti - poteva trovare applicazione esclusivamente nei confronti di coloro che fossero in possesso dei requisiti di ordine sostanziale, cronologico e documentale indicate dalla Corte e che, a suo tempo, avessero impuganto i provvedimenti ministeriali di esclusione dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi idoneativi, ha rappresentato l'impossibilita' di aderire alla richiesta, essendo l'istante privo dei predetti requisiti. Ad avviso del Collegio, il tenore letterale dell'atto potrebbe indurre al convincimento che il contestato diniego sia stato opposto al ricorrente, a seguito dell'avvenuto riesame della sua posizione, sulla base di due distinti, ma concorrenti presupposti: il primo, relativo al mancato possesso da parte del dott. Gallassi della qualifica di assistente o aiuto di policlinico o di clinica universitaria, qualifica che, essa sola, sulla scorta della pronuncia costituzionale n. 89/1986, avrebbe legittimato, secondo l'amministrazione, la partecipazione al detto giudizio; l'altro, concernente la omessa impugnazione del precedente atto di esclusione dai guidizi di idoneita' a professore associato. Senonche', un piu' attento esame del contenuto dispositivo della nota ministeriale porta, invece, a ritenere che il secondo dei menzionati presupposti debba essere riguardato, in generale, alla stregua di una possibile causa di reiezione delle domande di riesame, ove del caso utilizzabile congiuntamente o in via alternativa, rispetto a quella afferente alla mancanza dei requisiti, piuttosto che come un ulteriore ed autonomo motivo di rigetto dell'istanza di revoca prodotta dal dott. Gallassi, tant'e' che la stessa autorita' resistente (memoria di costituzione depositata il 10 ottobre 1989) ha ritenuto di non insistere sull'indicata circostanza, ed ha, invece, sottolienato che l'esclusione del ricorrente dal giudizio idoneativo derivava dall'impossibilita' di includere la qualifica del medesimo tra quelle "aggiunte" dalla Corte, nonche' dall'omessa produzione dell'attestazione del preside di facolta' afferente allo svolgimento di attivita' didattica e scientifica. Le argomentazioni di controparte - ove si tenga conto della circostanza che l'interessato provvide, a suo tempo, a gravarsi contro il primo atto di esclusione e che il relativo giudizio era pendente all'epoca dell'adozione della determinazione qui impugnata (cfr. certificato t.a.r. Lazio, sez. I, in data 5 ottobre 1987) - avvalorano l'opinione dell'organo giudicante e rendono, quindi, palese l'inammissibilita' del secondo motivo di ricorso, per difetto di interesse a proporlo da parte dell'istante. Resta, pertanto, a supportare il provvedimento impugnato, quale unica ragione del diniego, la mancata coincidenza della qualifica posseduta dal ricorrente con quella "aggiunta" dalla Corte mediante la richiamata decisione n. 89/1986. Tale assunto interpretativo trova riscontro nella stessa linea di difesa dell'amministrazione, la quale nel suo scritto afferma che la posizione del ricorrente e' diversa da quelle prese in esame dal giudice costituzionale, senza che possa aver rilievo l'esito favorevole conseguito dall'interessato nel concorso per borsista. Ne', va aggiunto, possono avere ingresso nel presente giudizio le considerazioni con le quali l'avvocatura dello Stato ha sostanzialmente integrato la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando la mancata, tempestiva documentazione, da parte del ricorrente, dello svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica mediante cerificazione del preside della facolta'. Tale specifico rilievo, non solo, non e' formulato in chiari termini nell'atto impugnato - come dovrebbe, se costituisse il fondamento unico del diniego - ma resta escluso dal complessivo tenore letterale e logico dell'atto stesso, nonche' dall'esplicito richiamo al valore "additivo" che la sentenza n. 89/1986 viene ad avere nell'ordinamento vigente. In tale contesto, deve, quindi, tenersi per fermo come il solo motivo sotteso alla reiezione della richiesta avanzata dal ricorrente, non possa che essere ricondotto alla diversita' della posizione giuridica fatta valere dall'istante rispetto a quella propria della categoria beneficiaria della pronuncia della Corte. Nel presente gravame l'interessato richiama, peraltro, a sostegno della pretesa ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento a professore di seconda fascia, proprio la menzionata sentenza n. 89/1986 del giudice delle leggi, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge n. 28/1980 e 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, riconoscendo titolo all'inclusione - tra i soggetti legittimati a partecipare a tale giudizio - agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazione edite, documentate dal pre- side della facolta' in base ada atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. Il ricorrente fonda la propria azione sull'assunta parificazione della posizione di medico interno, prima, e di borsista, poi, a quella della cennata categoria degli aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, ed afferma che l'atto impugnato negherebbe illegittimamente l'ammissione al giudizio de quo ad una posizione di lavoro caratterizzata dai medesimi requisiti sostanziali al cui possesso la Corte costituzionale ha ricollegato la possibilita' di partecipazione ai giudizi in questione. Infatti, il dott. Gallassi, asseritamente assunto, per concorso, in qualita' di medico interno e, quindi, divenuto, sempre per concorso, borsista presso la clinica neurologica della facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Bologna, avrebbe svolto, oltreche' compiti assistenziali, anche attivita' didattica e scientifica, documentata da numerose pubblicazioni edite, nel periodo che rileva ai fini dell'ammissione ai citati giudizi di idoneita'. E non sembra - dovendosi, in ogni caso, escludere che il ricorrente sia stato assunto per concorso quale medico interno, in quanto la circostanza non risulta minimamente provata - che possa dubitarsi della veridicita' dei documenti, acquisiti al processo, attestanti che la rivestita qualifica di borsista del consorzio universitario e' stata attribuita per pubblico concorso e che il dott. Gallassi ha svolto compiti di assistenza e cura, espletando, altresi', attivita' didattica e scientifica - quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' - nel periodo 1974-81 e, comunque, per almeno un triennio entro l'a.a. 1979/80 (cfr., in particolare, il verbale della seduta del consiglio di facolta' in data 5 ottobre 1989). Tuttavia, la pretesa del ricorrente appare destituita di fondamento, giacche' la tassativita' delle figure che la legge (art. 5, legge n. 28/1980 e art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980) ammette al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati - come, del resto, statuito, in sede di interpretazione autentica dell'art. 50, dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 - non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, ai fini di un'applicazione estensiva o analogica della vigente normativa. Si aggiunga, in proposito, che "l'estensione di tali categorie, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, e' il portato di singole sentenze additive che - propro perche' introducono puntuali e nominate eccezioni ai tipi normativamente previsti - non smentiscono, ma anzi confermano la regola stessa della tassativita'" (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, ord. 13 febbraio 1991, n. 80). Va, in effetti, rilevato che la qualifica di borsista, rivestita dal dott. Gallassi, non e' compresa fra le anzidette figure e non risulta di alcun ausilio, ai fini che qui interessano, la documentata circostanza che il ricorrente abbia espletato attivita' assistenziale, oltreche' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazione edite, nel periodo di riferimento. Ne' potrebbe, per quanto sopra detto, utilmente invocarsi l'identita' della posizione dell'istante con quella di altre categorie successivamente "aggiunte" dalla Corte costituzionale, quali i medici interni universitari, destinatari della sentenza 9 aprile 1986, n. 89, ed i contrattisti, beneficiari della piu' recente sentenza 13 luglio 1989, n. 397, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge n. 28/1980, e dell'art. 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, nella parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita', i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dal preside dalla facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. Tenuto conto, al riguardo, della difformita' della qualifica di borsista, rispetto a quella di contrattista universitario ex art. 5, d.-l. n. 580/1973 (convertito, con modificazioni, con legge n. 766/1973), deve osservarsi che neppure puo' essere fatto proficuamente valere il servizio prestato, per un lungo arco di tempo (1974-78), in qualita' di m.i.u.c.a., giacche', in senso contrario a quanto statuito dalla Corte nell'invocata decisione n. 89/1986, il ricorrente non ha conseguito l'assunzione in detta qualifica per effetto dei positivi risultati di una procedura concorsuale espletata a tal fine. Il ricorso andrebbe, dunque, respinto, non sussistendo il lamentato vizio di eccesso di potere, nei prospettati profili, a carico del provvedimento impugnato, con il quale correttamene e' stata rigettata l'istanza del ricorrente che, in quanto borsista, non rientrava in alcuna delle categorie previste normativamente, ancorche' integrate dalla giurisprudenza della Corte. Il Collegio ritiene, peraltro, di dover sollevare di ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette norme non contemplano tra le qualifiche legittimate a partecipare ai giudizi transitori di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso, a organismi costituiti in seno alle strutture universitarie, i quali abbiano svolto, in via di fatto, presso le facolta' di medicina e chirurgia, attivita' di assistenza e cura, espletando, altresi', per almeno un triennio, entro l'anno accademico 1979-80, attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' stesse. Circa la rilevanza della questione, non v'e' dubbio che solo dal suo eventuale accoglimento dipende la definizione, con esito favorevole, del proposto gravame. La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata, balzando evidente la disparita' di trattamento della categoria come sopra individuata, nei riguardi dei tecnici laureati - appartenenti alla prioritaria categoria di riferimento e di raffronto tra quelle ammesse, per legge, ai giudizi idoneativi - nonche' rispetto alle qualifiche aggiunte, in quanto beneficiarie delle sentenze della Corte costituzionale n. 89/1986 (medici interni universitari) e n. 397/1989 (medici titolari di contratto). Il problema va, ad avviso del Collegio, riguardato "a ritroso", cioe' muovendo proprio dall'ultima delle categorie, quella dei contrattisti delle facolta' di medicina e chirurgia, ammessi a partecipare ai giudizi idoneativi in virtu' dell'intervento "additivo" del giudice costituzionale. Ha rilevato la Corte (sentenza n. 397/1989) che, per legge, "titolari di contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti alla loro qualita' specifica ( ..), svolgano altresi' attivita' di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri". Pertanto, "i partecipi dell'odierna situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza n. 89. Sempre che ( ..) ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di idoneita', i requisiti dell'aver superato una prova selettiva concorsuale, nonche' aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attivita' didattica e di ricerca". Nella precedente decisione (n. 89/1986), la posizione dei medici interni universitari era stata, invece, assimilata, sempre ai fini dell'amissione ai giudizi idoneativi, a quella dei tecnici laureati sulla base del diverso presupposto dello svolgimento da parte degli interessati, accanto alle funzioni di diagnosi e cura, di attivita' didattica e scientifica assistita da specifici requisiti. Nel primo caso, dunque, l'attivita' di diagnosi e cura e, nel secondo, quella didattica e scientifica hanno costituito gli elementi di collegamento fra le tre qualifiche considerate, a parita', ovviamente, di tutte le altre condizioni richieste per l'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia, previo superamento dei giudizi in questione. Nel delineato contesto logico, rilievo determinante va riconosciuto, ad avviso del Collegio, alla figura dei medici interni universitari, giacche' essa esplica una funzione, per cosi' dire, di "cerniera" fra la categoria dei tecnici laureati, assunta quale termine primario di comparazione a fini perequativi, e quella dei titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, ponendo in palmare evidenza la disparita' di trattamento perpetrata ai danni dei titolari di borse di studio, allorche' questi abbiano normalmente svolto, accanto agli specifici compiti di studio e ricerca loro affidati ed oltre i limiti di impegno della borsa, anche attivita' didattica nonche' di diagnosi e cura presso le facolta' mediche delle universita' degli studi. Nei confronti di tali soggetti la violazione dell'art. 3 della Costituzione si rivela in tutta la sua estensione, ove si consideri che una posizione analoga a quella dei medici interni, beneficiari della sentenza della Corte n. 89/1986, essi hanno rivestito nell'ambito degli atenei in cui hanno operato, sempreche', beninteso, gli stessi siano divenuti borsisti in seguito ad una procedura selettiva di tipo concorsuale ed abbiano espletato attivita' assistenziale in concomitanza con l'esercizio, per almeno un triennio entro l'a.a. 1979/80, di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' stesse. Per tale via parimenti lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, si manifesta il trattamento dei borsisti in argomento, in relazione alla posizione sia dei tecnici laureati che dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia. Rispetto ai primi, la medesima ratio legislativa della loro ammissione alla procedura transitoria di inquadramento nel ruolo dei professori associati, e' idonea a giustificare pienamente l'equiparazione allo stesso fine dei borsisti universitari, laddove costoro, pur non essendovi tenuti, abbiano di fatto esplicato anche funzioni che, come quelle assistenziali, esulavano certamente dai limiti degli impegni derivanti dalla borsa di cui erano titolari. Non meno evidente appare, in una prospettiva identica alla precedente, il vulnus inferto al precetto costituzionale della parita' di trattamento, sol che si pongano a raffronto le articolate funzioni svolte, come in fattispecie, dai borsisti universitari, con quelle, di pari contenuto, che hanno consentito l'inclusione dei contrattisti universitari tra le categorie legittimate a partecipare ai giudizi idoneativi per professori associati. Quando, invero, i primi abbiano atteso a compiti di natura assistenziale, mentre erano nel contempo impegnati in attivita' didattica e di ricerca scientifica presso l'Istituto individuato quale sede di utilizzazione della borsa di studio, non sembra ragionevole negare agli interessati l'ammissione ai giudizi di cui trattasi, ove, naturalmente, risultino sussistenti le condizioni oggettive individuate con riguardo alle altre categorie ammesse per legge o in virtu' di pronunce additive della Corte costituzionale: e cioe', il conseguimento per concorso della borsa di studio e lo svolgimento, nel triennio di riferimento, di attivita' didattica e scientifica assistita, quest'ultima, da particolari requisiti documentali affidati agli atti in possesso della facolta'. Non appare, al riguardo, senza rilievo l'assimilazione, sia pur contemplata ad altri fini, dei titolari di borse assegnate con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso, ad altre qualifiche - quali, in particolare, quelle dei contrattisti e dei medici interni universitari - delineata, in occasione dell'indicazione dei soggetti aventi titolo a fruire, in prima applicazione, del beneficio dell'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, di nuova istituzione, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 58, primo comma, lettere a), f) ed i). Ove, pertanto, si tenga presente che, come osservato dalla Corte (sentenza n. 89/1986), "la ratio, giustificatrice del precetto che consenti' l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneita', non puo' cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice", non resta che disporre la sospensione del presente giudizio ordinando la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dianzi prospettata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini precisati in motivazione, degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio. Dispone che la segreteria provveda a notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 6 novembre 1991. Il presidente f.f.: PAPIANO Il consigliere relatore estensore: GIORDANO Depositata in segreteria in data 2 marzo 1992. Il segretario: (firma illeggibile) 92C0998