N. 441 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1992

                                N. 441
 Ordinanza emessa il 13 aprile 1992 dalla pretura  di  Reggio  Emilia,
 sezione  distaccata  di Scandiano nel procedimento penale a carico di
 Pantani Eugenio ed altro
 Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Imprese agricole - Scarico di
    reflui in acque superficiali eccedenti i limiti tabellari  di  cui
    alla  legge  n. 319/1976 - Qualificazione, con legge regionale, di
    determinati tipi di imprese agricole come  insediamenti  civili  -
    Conseguente  esclusione,  dall'ambito della fattispecie penalmente
    rilevante di cui  all'art.  21  della  legge  n.  319/1976,  degli
    scarichi  provenienti  da  tali imprese - Indebita invasione della
    sfera di competenza statale in materia penale.
 (Legge regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, art. 6).
 (Cost., artt. 25 e 117).
(GU n.37 del 2-9-1992 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti del procedimento penale n. 4051/1992  promosso  nei
 confronti  di Pantani Eugenio e Pantani Onildo, osserva, gli imputati
 sono stati tratti a  giudizio  per  rispondere  del  reato  p.  e  p.
 dell'art.  21  primo  e  terzo  comma,  legge  n.  319/1976 per avere
 effettuato, nella loro qualita' di contitolari della impresa  omonima
 di  allevamento  bovino, uno scarico di liquami in acque superficiali
 senza avere richiesto la  prescritta  autorizzazione  e  superando  i
 limiti  di  accettabilita' previsti dalle tabelle allegate alla legge
 n. 319/1976.
    Ai fini del decidere si pongono preliminarmente due questioni:
       a)  se  l'art.  21, primo e terzo comma, si applichi anche agli
 insediamenti civili;
       b) in caso negativo, se l'insediamento in questione sia  civile
 o produttivo.
    Nell'ordine si puo' osservare:
      sub  a):  come  e'  noto,  esistono  nella giurisprudenza sia di
 merito che di legittimita' due contrapposti orientamenti.
    Secondo alcune pronunzie i reati previsti dall'art.  21,  primo  e
 terzo  comma,  legge  n.  319/1976  sono reati propri del titolare di
 insediamento produttivo; secondo altre,  piu'  recenti,  i  reati  in
 questione   sono   configurabili  anche  a  carico  del  titolare  di
 insediamento civile (cfr. Cass. sez. 3, 7 giugno 1990, Lazzaro; Cass.
 sez. 3, 20 febbraio 1990, Armuzzi; Cass. n. 4450 del 2  aprile  1990;
 Cass. n. 7769 del 30 maggio 1990).
    La  questione  rimane aperta anche dopo la sentenza n. 1305 del 31
 maggio 1991, della Cassazione  a  sezioni  unite  che  ha  affrontato
 espressamente  il  problema  dell'applicabilita'  dell'art.  21  agli
 insediamenti civili solo con  riferimento  al  primo  comma  ed  agli
 insediamenti civili nuovi;
      sub  b):  si  tratta  anzitutto  di  individuare  la  nozione di
 insediamento civile.
    La legge n. 319/1976 non ha introdotto tale nozione.
    La nozione e' stata posta  dall'art.  1  quater  della  successiva
 legge  n.  690/1976,  che  ha  stabilito, tra l'altro, che le imprese
 agricole di cui all'art. 2135  c.c.,  sono  considerate  insediamenti
 civili.
    L'art.  17 della legge n. 650/1979 ha poi previsto che il Comitato
 interministeriale di cui all'art. 3 della legge n.  319/1976  avrebbe
 provveduto  a  definire le imprese agricole da considerarsi civili ai
 sensi dell'art. 1 quater della legge n. 690/1976.
    Il Comitato interministeriale ha provveduto con delibera 8  maggio
 1980.
    Tale  delibera  e'  stata ritenuta illegittima dalla Suprema Corte
 "perche' le sue statuizioni sono state emanate senza  una  preventiva
 determinazione dei principi e criteri direttivi nella legge 10 maggio
 1976,  n.  319",  e percio' disapplicata in quanto "proveniente da un
 organo amministrativo privo di potesta' normativa anche secondaria  e
 costituente  un  atto amministrativo generale a contenuto tecnico che
 non si sottrae al sindacato del giudice ordinario ai sensi  dell'art.
 5,  legge  20 marzo 1865, n. 2248 all. E" (cfr. Cass. sez. 3, n. 1862
 del 5 marzo 1986, e Cass. sez. 3, n. 2734 del 12 dicembre 1989).
    Il giudice penale che  opera  nell'Emilia-Romagna,  deve  tuttavia
 tener  presente  anche la legge regionale n. 7/1983, modificata dalla
 legge regionale n. 13/1984.
    Tale legge, emessa in  attuazione  dell'art.  14  della  legge  n.
 319/1976,   disciplina,  tra  l'altro,  gli  scarichi  delle  imprese
 agricole da considerarsi  insediamenti  civili  secondo  la  delibera
 interministeriale  dell'8  maggio  1980 (come espressamente enunciato
 nell'art. 1, lett. a).
    A  tal  fine  la  legge,  dopo  aver  distinto  all'art.   3   gli
 insediamenti  civili  in  tre  classi,  all'art. 6 fa rientrare nella
 classe C le  imprese  agricole  che  abbiano  certe  caratteristiche,
 riprendendo    pedissequamente   la   formulazione   della   delibera
 interministeriale 8 maggio 1980.
    La  legge  regionale  indica  dunque espressamente quali requisiti
 deve avere un'impresa agricola per  essere  considerata  insediamento
 civile.
    La Suprema Corte nelle citate sentenze n. 1862/1986 e n. 2734/1989
 aveva  ritenuto  di  poter disapplicare, oltre alla delibera 8 maggio
 1980, anche la legge regionale per mancanza di compatibilita' con  la
 legislazione  statale,  sostenendo  che  essa  "  facendo  propria la
 definizione di imprese agricole come imprese civili  adottata  da  un
 organo  amministrativo  tecnico  (comitato interministeriale 8 maggio
 1980)  ha  operato  in  un  settore,  quello  penale,  di   esclusiva
 competenza   statale  (posto  che  dalla  definizione  delle  imprese
 agricole discendono profili sanzionatori penali)".
    La Corte Costituzionale ha pero',  con  sentenza  n.  285  del  14
 giugno  1990 annullato le citate sentenze n. 2734/1989 della Corte di
 cassazione affermando che la legge regionale,  in  quanto  tale,  non
 puo'   essere   disapplicata   ma   se   ne  puo'  solo  eccepire  la
 illegittimita' costituzionale.
    E dunque il giudice penale non puo' sottrarsi dall'applicare  tale
 legge, ove ne ricorrano i presupposti.
    Tornando al caso di specie, la difesa sostiene appunto che ad esso
 e'  applicabile  l'art.  6  della  legge  regionale  n. 7/1983, ed in
 particolare il primo alinea  che  stabilisce  che  sono  insediamenti
 civili  "le  imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e
 suini che dispongano in connessione con l'attivita'  di  allevamento,
 almeno  di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso
 vivo di bestiame".
    Il pubblico ministero  sostiene  invece  l'inapplicabilita'  della
 norma   sulla   considerazione  della  prevalenza  dell'attivita'  di
 allevamento del  bestiame  rispetto  a  quella  di  coltivazione  del
 terreno  agricolo,  e della conseguente mancanza di complementarieta'
 funzionale tra l'una e l'altra attivita'; percio'  nel  formulare  il
 capo  di imputazione ha espressamente qualificato l'insediamento come
 predetto.
    La soluzione di entrambe le questioni indicate (sub  a  e  sub  b)
 appare  dunque controversa, e vi e' la possibilita' che si pervenga a
 ritenere che l'art. 21, primo e terzo comma, legge  n.  319/1976  non
 sia  applicabile  agli  insediamenti  civili, e che l'insediamento in
 questione sia da qualificare come civile ex art. 6 legge regionale n.
 7/1983.
    E' percio' rilevante, ai fini del decidere, conoscere se la  norma
 regionale in questione sia o meno costituzionalmente legittima.
    Sussistono  a  tal  proposito, a parere di questo Pretore, fondati
 dubbi.
    Posto infatti che la delibera interministeriale 2 maggio 1980,  e'
 illegittima  perche'  interferisce  nella materia penale senza che la
 legge statale sulla cui base e' stata emessa abbia prefissato criteri
 e principi direttivi (cfr. le citate  sentenze  della  cassazione  n.
 2734/1989  e  1862/1986),  e  posto dunque che tale delibera non puo'
 costituire valido riferimento normativo statale  per  la  definizione
 della  nozione  di  insediamento civile, la legge regionale n. 7/1983
 (pur richiamandosi alla delibera) viene in  sostanza  a  disciplinare
 autonomamente  le  ipotesi  in  cui l'impresa agricola va considerata
 insediamento civile.
    Viene  cioe'  ad interferire nella materia penale senza che vi sia
 stata in proposito alcuna delega e prefissione di  criteri  direttivi
 da parte della legge statale.
    L'art. 14 della legge n. 319/1976 attribuisce infatti alle regioni
 il   compito  di  porre  la  disciplina  degli  scarichi  civili  non
 recapitanti in pubbliche fognature, non anche di porre la nozione  di
 insediamento civile.
    L'art.  6  della legge regionale n. 7/1983 viola dunque l'art. 25,
 secondo comma, nonche' l'art. 117 della Costituzione.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953,  n.  87,
 solleva   d'ufficio   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  6  della  legge  29  gennaio  1983  n.  7,  e   successive
 modificazioni  della  regione  Emilia-Romagna,  per contrasto con gli
 artt. 25, secondo comma e 117 della Costituzione, nella parte in  cui
 qualifica  come insediamenti civili "le imprese dedite ad allevamento
 di bovini, equini, ovini e suini che dispongano  in  connessione  con
 l'attivita'  di  allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo
 per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame";
    Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte Costituzionale;
    Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  presidente della Giunta della regione Emilia-Romagna,
 al  presidente  del  Consiglio  regionale  dell'Emilia  Romagna,   al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Scandiano, 13 aprile 1992
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 92C1012