N. 491 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 1992

                                N. 491
     Ordinanza emessa il 29 maggio 1992 dal tribunale di Oristano
          nel procedimento penale a carico di Masia Giovanni
 Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante
    di procedere alla lettura delle dichiarazioni gia' rese al  g.i.p.
    da  imputato  di  reato  connesso  per  il  quale  sia  stato gia'
    giudicato con separato procedimento quando comparso in  seguito  a
    citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso
    della  facolta'  di  non  rispondere  -  Lamentata  disparita'  di
    trattamento  con   incidenza   sul   principio   dell'obbligo   di
    motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
 (C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 111).
(GU n.40 del 23-9-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunziato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 45/1992
 mod. 16 a carico di Masia Giovanni, detenuto, imputato dei delitti di
 rapina pluriaggravata, porto e detenzione illegale di arma,
                               F A T T O
    Masia Giovanni e' stato tratto a giudizio perche' imputato di aver
 commesso in concorso con Sanna  Roberto,  che  fungeva  da  palo,  la
 rapina, a mano armata di pistola, in danno dei coniugi Ibba-Montaldo,
    In  seguito  il Sanna rendeva al p.m. dichiarazioni confessorie ed
 indicava  quale  correo  il  Masia,  che   invece   negava   la   sua
 responsabilita'.
    All'udienza   preliminare   veniva  disposta  la  separazione  dei
 procedimenti poiche' per uno sciopero da parte dei difensori iscritti
 al Foro di  Oristano  veniva  assicurata  la  difesa  solo  al  Masia
 Giovanni, detenuto, e non al Sanna Roberto, a piede libero.
    All'udienza  dibattimentale  odierna  il  p.m.  nel procedimento a
 carico  del  Masia  ha  chiesto  immediatamente  l'esame,  ai   sensi
 dell'art.  210  c.p.p.  di  Sanna  Roberto,  quale coimputato nei cui
 confronti si procedeva separatamente, gia' prevente in aula.
    L'esame e' stato ammesso  ed  il  Sanna,  alla  presenza  del  suo
 difensore  di  fiducia,  ha  detto  subito  di volersi avvalere della
 facolta' di non rispondere.
    Il  p.m.  ha   spiegato   quindi   che   le   dichiarazioni   rese
 precedentemente  da  Sanna  Roberto  a  carico  del Masia chiamato in
 correita' erano determinanti,  anche  ai  fini  dell'utile  prosieguo
 dell'istruttoria  dibattimentale,  ed ha quindi chiesto la lettura di
 quelle dichiarazioni; il difensore del Maisa si  e'  opposto,  ed  il
 tribunale,  accogliendo  l'opposizione  della difesa, ha rigettato la
 richiesta di lettura in base a quanto disposto dall'art. 513, secondo
 comma c.p.p.;
    Il p.m. ha quindi  sollevato  la  questione  di  costituzionalita'
 della norma di cui all'art. 513, secondo comma c.p. in relazione agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione.
                             D I R I T T O
    La  questione  sollevata  dal p.m. e' sicuramente rilevante per la
 manifesta importanza delle dichiarazioni rese in precedenza da  Sanna
 Roberto,   dichiarazioni   che,   stando   anche   a   quanto  emerge
 dall'ordinanza del g.i.p. di applicazione al Masia della misura della
 custodia cautelare, hanno riguardato proprio il ruolo avuto dal Masia
 Giovanni nella ideazione ed esecuzione della rapina.
    La questione non e' poi manifestamente  infondata,  sia  sotto  il
 profilo  dedotto  dal  p.m. che in relazione agli artt. 3 e 111 della
 Costituzione per tutti i motivi  gia'  esaurientemente  indicati  dal
 tribunale  di  Trapani con ordinanza di rimessione in data 30 ottobre
 1991, nel procedimento a carico di Peralta Antonello e dal  Tribunale
 di  Roma  con  ordinanza  28 giugno 1991 nel procedimento a carico di
 Rinversi e da ultimo dal tribunale di  Verona  in  data  26  febbraio
 1992, nel procedimento Ingrito Francesco.
    In  effetti,  la lettura dell'intero art. 513, c.p.p. evidenzia la
 incongruita'  di  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento   in
 relazione alla mancata previsione della possibilita' di dare lettura,
 a richiesta, dei verbali contenenti dichiarazioni rese dai coimputati
 nei  confronti  dei  quali si proceda separatamente anche nel caso in
 cui il dichiarante compaia, ma si avvalga poi della facolta'  di  non
 rispondere alle domande.
    Non  pare  infatti  a  questo collegio che sussista tra imputato e
 coimputato nei cui confronti si proceda separatamente una sostanziale
 differenza di posizioni che debba giustificare, quanto alle  letture,
 un trattamento processuale cosi' diverso.
    Non  si  comprende poi perche' per il dichiarante (da esaminare ex
 art. 210) non reperibile, o che comunque  non  si  riesca  a  portare
 davanti   al  giudice,  si  puo'  dare  lettura  delle  dichiarazioni
 precedentemente rese, mentre invece per il dichiarante che compare in
 udienza ma  non  vuole  piu'  parlare,  dovrebbe  essere  vietato  la
 lettura,  con  la  conseguenza  che  tutto  cio'  che  e' stato prima
 legittimamente acquisito non potrebbe essere letto e  quindi  nemmeno
 valutato dal giudice.
    L'incongruita'  ingiustificata  e' tanto piu' evidente proprio nel
 caso concreto poiche' il procedimento a carico di Masia e  Sanna  era
 unico  e  vedeva  i  due,  Masia  e  Sanna,  imputati di concorso nei
 medesimi reati; e' stata necessaria poi  la  separazione  all'udienza
 preliminare per un fatto del tutto causale ed imprevedibile (sciopero
 degli  avvocati  che  hanno  assicurato  la difesa solo dell'imputato
 Masia detenuto, e non al Sanna coimputato a piede libero).
    Non ha motivo invece la disparita' di trattamento che si  realizza
 allorche'  due  coimputati vengano giudicati in un unico procedimento
 oppure in procedimenti separati. Nel primo caso,  infatti,  a  fronte
 del  rifiuto  di  rendere  dichiarazioni  il giudice puo' ordinare, a
 richiesta di parte, la lettura  delle  dichiarazioni  precedentemente
 rese  e  poi  legittimamente  utilizzarle  per la decisione (art. 513
 primo comma, c.p.p.); nel secondo caso invece, dovrebbe consentire la
 lettura solo se le ricerche e le  citazioni  non  abbiano  conseguito
 effetto;  dovrebbe  invece  vietare  la  lettura,  senza alcun valido
 motivo, se il computatao nei cui confonti  si  procede  separatamente
 compare, ma dichiara di non voler rispondere.
    Gli  si  attribuirebbe  cosi',  in  pratica, il potere dispositivo
 delle dichiarazioni precedentemente rese che, invece, si ritiene, non
 possa e non debba essere consentito dal coimputato, solo perche'  nei
 suoi confronti si e' dovuto, per mero caso, procedere separatamente.
    Tale   disparita'   di   trattamento   si  risolve  anche  in  una
 ingiustificata compressione dei poteri  di  cognizione  del  Giudice,
 anche  con  riferimento,  in  definitiva,  alla impossibilita' di una
 corretta ed adeguata motivazione della decisione, essendo il  giudice
 costretto ad ignorare aspetti rilevanti della questione trattata.
    Tutte  le  considerazioni che precedono inducono questo Tribunale,
 che si richiama per il resto a quanto esposto nelle cennate ordinanze
 di   rimessione,   a   sollevare   la   questione    d'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  513,  secondo  comma, c.p.p., in relazione
 agli artt. 3, 111 della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Ritiene rilevante e non manifestamente infodata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 della
 Costituzione, dell'art. 513, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui
 non dispone che possa essere data lettura  delle  dichiarazioni  rere
 dalla  persona di cui all'art. 210, c.p. che comparsa al dibattimento
 si sia avvalsa della facolta' di non rispondere.
    Manda alla  Cancelleria  per  notificazione  alla  Presidenza  del
 Consiglio, la comunicazione alla Presidenza del Senato e della Camera
 della presente ordinanza.
    Sospende il procedimento a carico di Masia Giovanni.
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento  e  della
 presente ordinanza alla Corte costituzionale.
      Oristano, addi' 29 maggio 1992
                      Il presidente: MASTROLILLI
    Disposte notifiche 10 giugno 1992
                Il collaboratore di cancelleria: CAULI

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