N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1992
N. 494 Ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Feniello Biagio ed altra e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidita' e pensione sociale - Ultrasessantacinquenni - Non consentito riconoscimento della invalidita' - Possibilita' di ottenere la pensione sociale ma a condizioni reddituali meno favorevoli di quelle previste per la pensione di invalidita' - Sanatoria per le situazioni relativamente alle quali l'I.N.P.S. abbia gia' adottato provvedimenti limitatamente al periodo di vigenza del d.-l. n. 495/1987 (non convertito), con conseguente esclusione delle delibere di assegnazione di provvidenze derivanti da atti di enti diversi dall'I.N.P.S. (nella specie c.p.a.b.p.) - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla funzione giurisdizionale, attesa l'introduzione di una norma innovativa con disposizione di legge sedicente "interpretativa" - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 174/1975, 187/1981, 769/1988 e 112/1989. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma). (Cost. artt. 3, 101 e 104).(GU n.40 del 23-9-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause previdenziali riunite ed in appello promosse da: Feniello Biagio, res. Genova, in elett. dom. c/o Avv.to A. Biole', via Assarotti 14/1 che lo difende e rappresenta come da mandato in atti, appellante e Sanguineti Carmela, res. Genova, in elett. dom. c/o Avv.to I. Storace, via Assarotti 16/A che la difende e rappresenta come da mandato in atti, appellante contro I.N.P.S. in persona del Presidente p.t., elett. dom. in Genova, via XX Settembre 8/20-21 presso Avv.to C. Delfino che lo difende e rappresenta come da procura generale alle liti in atto, appellato; RILEVATO IN FATTO che i sigg. Feniello Biagio e Sanguineti Carmela ottenuto nel 1986, gia' ultrasessantacinquenni, il riconoscimento dello stato di invalidi permanenti al 100% con delibera prefettizia c.p.a.b. Genova del dicembre 1986-gennaio 1987 di concessione dell'assegno di assistenza cat. 32 (pensione di inabilita') trasmessa all'I.N.P.S. per l'esecuzione in forma di pensione sociale "sostitutiva" all'esito sfavorevole dell'iter amministrativo, chiedevano con ricorso al Pre- tore di Genova accertarsi il loro diritto alla corresponsione e della pensione sociale e/o di inabilita', e/o di invalidita' civile, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della pensione con tutti i ratei non riscossi dalla data della domanda oltre accessori e vittoria di spese, domanda riproposta in appello a seguito del rigetto in primo grado, mediante l'invocazione di giurisprudenza - anche di questo tribunale - favorevole alla tesi propugnata in applicazione del disposto dell'art. 1.2 legge 93/1988 (di conversione parziale del d.l. 8 febbraio 1988, n. 25) del seguente tenore: "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495"; che nelle more del giudizio d'appello e' intervenuta legge di interpretazione autentica di detta norma che, contenuta nell'art. 13.3 legge 412/1991 ha statuito; "l'art. 1, seconda comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto legge 9 dicembre 1987, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni"; OSSERVATO IN DIRITTO che la soluzione ermeneutica proposta dalla difesa dei pensionati (per i quali la norma sopra indicata non li riguarderebbe disciplinando solo i provvedimenti e relativi effetti accaduti entro la breve vigenza del d.-l. 9 dicembre 1987, mentre nel loro caso nessun provvedimento di tal genere vi sarebbe stato, derivando il loro titolo da situazioni amministrative radicatesi prima dell'entrata in vigore dello stesso d.l. con efficacia attiva alla data del 9 dicembre 1987) non appare tecnicamente praticabile a fronte dell'indubbio significato riduttivo della norma che, letteralmente, impone all'interprete di intendere ex tunc (da Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1988) la sanatoria degli effetti siccome limitata a quelli prodotti durante la vigenza del d.-l. 495/1987 (e cioe' nei sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione) ad opera di atti e provvedimenti dell'I.N.P.S. quale ente di gestione del fondo ex art. 26 legge 153/1969; che riguardando l'interpretazione autentica l'intero art. 1.2. legge 93/1988, ed introducendo al contempo le modifiche testuali sopra illustrate (eliminazione della distinzione tra atti e provvedimenti da una parte ed effetti e rapporti ed effetti prodotti dall'altra, individuazione nell'I.N.P.S. della fonte esclusiva dei primi), il legislatore della norma in esame ha chiaramente inteso (perseguendo evidenti scopi di contenimento finanziario) limitare i casi di erogabilita' delle pensioni non ancora liquidate alla data del d.-l. 495/1987, (essendo queste ultime oggetto della sanatoria di cui all'art. 1.1. legge 93/1988), e quindi escludere dalla sanatoria proprio tutti gli atti e provvedimenti emanati da autorita' ed enti diversi dall'I.N.P.S. - come le delibere delle c.p.a.b.p. di assegnazione delle provvidenze agli invalidi civili ultrasessantacinquenni, invocate dagli odierni appellanti -, nonche' gli affetti e rapporti, giuridici sorti "sulla base" dell'interpretativo d.-l. 495/1987 (e cioe' anche anteriormente all'entrata in vigore dello stesso d.-l. 495/1987, retroattivo in quanto espressamente definito norma di interpretazione autentica); che, pertanto appare rilevante la questione della legittimita' costituzionale che qui d'ufficio si solleva, in quanto nell'interpretazione autentica ex art. 13.3 legge 412/1991, l'art. 1.2. legge 93/1988, comporta preclusione al riconoscimento dei vantati diritti (alla pensione sociale sostitutiva in favore di invalidi ultrassessantacinquenni ma sulla base dei requisiti reddituali propri della pensione di invalidita' civile) avendolo gli interessati espressamente fondato sugli "effetti prodotti sulla base del d.-l. 495/1987 e precisamente in conseguenza di attivita' non coeva bensi' anteriore alla breve vigenza di detto d.-l. non convertito, e promanante non dall'Ente erogatore I.N.P.S. ma dall'amministrazione degli Interni (perifericamente le Commissioni prefettizie c.p.a.b.p.) soggetto obbligato ex lege alla prestazione anche su richieste di invalidi ultrasessantacinquenni: che, oltreche' rilevante, appare a questo punto anche non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13.3 legge 412/1991, per possibile contrasto con gli artt. 101-104, e 3 della Costituzione; che, in ordine al primo profilo, va premessa la consolidata opinione della Corte costituzionale (Corte cost. 769/1988) secondo cui la legge 93/1988, sanando per il passato gli effetti del d.-l. 495/1987, (che, in via d'interpretazione autenticata della normativa precedente, aveva legittimato la prassi amministrativa di attribuire la pensione sociale agli invalidi ultrasessantacinquenni sulla base reddituale pero' della pensione d'invalidita' si era limitata a precludere per il futuro il protarsi di detta prassi riconosciuta illegittima dal Consiglio di Stato; che d'altra parte la stessa corte (Corte costituzinale 112/1989) aveva affermato che: "la liquidazione della pensione sociale sostitutiva attiene alla fase meramente esecutiva del rapporto radicandosi (tale essendo il caso illustrato nell'ordinanza di rimessione del pretore di Parma) essa stessa in un momento anteriore all'entrata in vigore del d.-l. 25/1988", e, collocandosi nella medesima, linea, la S.C. (cfr. Cass. 11914/91) aveva statuito: "il diritto .. deve essere riconosciuto al soggetto ultrasessantacinquene il quale alla data di emanazione del citato d.-l. 495/1987 sia stato riconosciuto invalido dal comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, anche se la pensione non sita stata ancora liquidata; in tale ipotesi residua infatti all'I.N.P.S. - il cui provvedimento non rappresenta un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - il mero potere di certazione di una situazione giuridicamente rilevante, pro tempore, all'esito dell'accertamento amministrativo"; che, in materia di interpretazione autentica, e' stato autorevolmente sostenuto (Corte cost. 187/1981) che: "il legislatore non fa buon uso del suo potere, quando emani norme alla scopo di sostituirsi al potere cui e' affidato il compito istituzionale dell'interpretazione della legge .. se non ricorra l'esigenza di dirimere dubbi sorti in sede di interpretazione della legge anteriore che abbia rivelato gravi ed insuperabili anfibologie"; ed e' stato altresi' sostenuto che presupposti indefettibili per definire una norma interpretativa anziche' innovativa sono (Cfr. cost. 174/1975): "la mancanza di determinazione precisa della sfera di applicazione della norma, le diverse decisioni degli organi giudiziari in ordine alla sua estensione, la necessita' di uniformare l'intendimento del precetto al sistema dell'ordinamento vigente nonche' di escludere, eliminando i dubbi, la possibilita' di una pluralita' di interpretazioni divergenti e di contrasti con altre norme e con principi costituzionali, l'esigenza di assicurare la certezza del diritto, la coerenza legislativa, l'uguaglianza nel trattamento di specie analoghe .."; che, ad avviso di questo tribunale, il legislatore dell'art. 13.3 legge 412/1991 non aveva da risolvere alcun dubbio ermeneutico sull'estensione indifferenziata della sanatoria del d.-l. 495/1987 - come testualmente richiamato dall'art. 1.2. legge 93/1988 - si badi definito dal legislatore stesso norma di interpretazione autentica degli articoli 10-11 legge n. 854/1973, e comunque immediatamente operante, quale norma di sanatoria, sulle situazioni in atto) a tutti i casi di rapporti sorti od effetti determinatisi "sulla base" dello stesso d.-l. 495, come conseguenza di atti amministrativi in allora idonei a produrli, come del resto dimostrato dalla concorde e sopra illustrata giurisprudenza degli organi supremi di giustizia; che d'altronde, basta il confronto tra le due leggi (interpretante ed interpretata) per rendersi conto come: 1) l'art. 13.3 legge 412/1991 sia norma strutturalmente suscettibile di applicazione autonoma; 2) il visto art. 13.3. definito norma d'interpretazione autentica, non abbia lasciato per niente intatta la sostanza della norma cui avrebbe dovuto meramente accedere, invece eliminando o comunque vanificando (con lo stretto riferimento ai provvedimenti I.N.P.S. emanati durante la vigenza del d.-l. 495/1987) proprio quella parte precettiva della legge 93/1988 su cui per jus receptum si basava l'ampia estensione della sanatoria; che, emergendo un intendimento del legislatore diverso da quello, istituzionalmente proprio della legislazione d'interpretazione autentica, dubita il tribunale della compatibilita' di tale intervento con il disposto dell'art. 101-104 della Costituzione secondo cui i giudici sono soggetti soltanto al potere astratto della legge e non gia' a quello particolarmente espresso dal suo autore, che sia Parlamento o Governo (nella decretazione d'urgenza), verificandosi in caso contrario un'indebita ingerenza nella sfera' di autonomia ed indipendenza del potere giudiziario; che - in ordine al secondo profilo di possibile illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (in relazione al principio di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - il legislatore dell'art. 13.3 legge 412/1991 con il restringere oltremodo l'arco temporale della sanatoria, ha esasperato la disparita' di trattamento fra invalidi ultrasessantacinquenni (gia' denunciata dal Pretore di Spezia alla Corte costituzionale per il discrimine temporale della scadenza del d.-l. 495/1987, introdotto dalla non ancora "interpretata" legge 93/1988 producendo altresi' un risultato diametralmente opposto a quello perequativo, fisiologicamente proprio delle leggi di sanatoria ed interpretazione autentica; che, invero, legando al fattore cronologico (rapportato ai tempi brurocratici di definizione delle pratiche di liquidazione) la concreta attribuzione della pensione sociale, indipendentemente dalla risalenza della domanda amministrativa comunque anteriore al d.-l. 495/1987, il legislatore dell'art. 13.3. legge 412/1991 tra pensionati ugualmente bisognevoli ed a parita' di reddito e stato di salute, operato un'inaccettabile discriminazione, tra quanti vedrebbero accolta o respinta la domanda di liquidazione della pensione, a seconda non solo della maggiore o minore celerita' amministrativa di questo o quell'ufficio I.N.P.S. ma addirittura della fortunosa incidenza del perfezionamento dell'iter nella stretta fascia temporale dei due mesi di vigenza di un decreto legge non convertito;
P. Q. M. Dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13.3 legge 412/1991 per contrasto con gli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, 4 marzo 1992 Il presidente di sezione: SCIACCHITANO 92C1021