N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1992

                                N. 494
     Ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal tribunale di Genova nei
                          procedimenti civili
       riuniti vertenti tra Feniello Biagio ed altra e I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidita' e pensione
    sociale - Ultrasessantacinquenni - Non  consentito  riconoscimento
    della  invalidita'  - Possibilita' di ottenere la pensione sociale
    ma a condizioni reddituali meno favorevoli di quelle previste  per
    la   pensione   di  invalidita'  -  Sanatoria  per  le  situazioni
    relativamente  alle   quali   l'I.N.P.S.   abbia   gia'   adottato
    provvedimenti  limitatamente  al  periodo  di vigenza del d.-l. n.
    495/1987  (non  convertito),  con  conseguente  esclusione   delle
    delibere  di assegnazione di provvidenze derivanti da atti di enti
    diversi dall'I.N.P.S. (nella specie c.p.a.b.p.)  -  Ingiustificata
    disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla
    funzione  giurisdizionale,  attesa  l'introduzione  di  una  norma
    innovativa con disposizione di legge sedicente "interpretativa"  -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 174/1975,
    187/1981, 769/1988 e 112/1989.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma).
 (Cost. artt. 3, 101 e 104).
(GU n.40 del 23-9-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nelle cause previdenziali
 riunite ed in appello promosse da: Feniello Biagio, res.  Genova,  in
 elett. dom. c/o Avv.to A. Biole', via Assarotti 14/1 che lo difende e
 rappresenta come da mandato in atti, appellante e Sanguineti Carmela,
 res. Genova, in elett. dom. c/o Avv.to I. Storace, via Assarotti 16/A
 che la difende e
 rappresenta  come  da  mandato in atti, appellante contro I.N.P.S. in
 persona del Presidente p.t., elett. dom. in Genova, via XX  Settembre
 8/20-21 presso Avv.to C. Delfino che lo difende e rappresenta come da
 procura generale alle liti in atto, appellato;
                           RILEVATO IN FATTO
      che  i  sigg.  Feniello Biagio e Sanguineti Carmela ottenuto nel
 1986, gia' ultrasessantacinquenni, il riconoscimento dello  stato  di
 invalidi  permanenti al 100% con delibera prefettizia c.p.a.b. Genova
 del  dicembre  1986-gennaio  1987  di  concessione  dell'assegno   di
 assistenza  cat.  32  (pensione di inabilita') trasmessa all'I.N.P.S.
 per l'esecuzione in forma di pensione sociale "sostitutiva" all'esito
 sfavorevole dell'iter amministrativo, chiedevano con ricorso al  Pre-
 tore di Genova accertarsi il loro diritto alla corresponsione e della
 pensione  sociale  e/o  di inabilita', e/o di invalidita' civile, con
 condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della pensione con tutti i  ratei
 non  riscossi  dalla data della domanda oltre accessori e vittoria di
 spese, domanda riproposta in appello a seguito del rigetto  in  primo
 grado,  mediante  l'invocazione  di  giurisprudenza - anche di questo
 tribunale - favorevole  alla  tesi  propugnata  in  applicazione  del
 disposto  dell'art.  1.2  legge  93/1988 (di conversione parziale del
 d.l. 8 febbraio 1988, n. 25) del seguente tenore:
      "restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
 fatti  salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
 base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495";
      che nelle more del giudizio d'appello e'  intervenuta  legge  di
 interpretazione  autentica  di  detta  norma che, contenuta nell'art.
 13.3 legge 412/1991 ha statuito;
      "l'art. 1, seconda comma, della legge 21 marzo 1988, n.  93,  si
 interpreta  nel  senso  che  la  salvaguardia degli effetti giuridici
 derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il  periodo
 di  vigenza  del  decreto  legge  9 dicembre 1987, resta delimitata a
 quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni";
                         OSSERVATO IN DIRITTO
      che  la  soluzione  ermeneutica  proposta   dalla   difesa   dei
 pensionati  (per i quali la norma sopra indicata non li riguarderebbe
 disciplinando solo i provvedimenti e relativi effetti accaduti  entro
 la  breve  vigenza  del  d.-l.  9 dicembre 1987, mentre nel loro caso
 nessun provvedimento di tal genere vi  sarebbe  stato,  derivando  il
 loro   titolo   da   situazioni   amministrative   radicatesi   prima
 dell'entrata in vigore dello stesso d.l. con  efficacia  attiva  alla
 data  del  9  dicembre  1987)  non  appare tecnicamente praticabile a
 fronte  dell'indubbio  significato   riduttivo   della   norma   che,
 letteralmente,   impone  all'interprete  di  intendere  ex  tunc  (da
 Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1988) la sanatoria degli effetti siccome
 limitata a quelli prodotti durante la vigenza del d.-l.  495/1987  (e
 cioe' nei sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione) ad opera
 di  atti  e  provvedimenti  dell'I.N.P.S.  quale ente di gestione del
 fondo ex art. 26 legge 153/1969;
      che riguardando l'interpretazione autentica l'intero  art.  1.2.
 legge  93/1988,  ed  introducendo  al  contempo le modifiche testuali
 sopra  illustrate  (eliminazione  della  distinzione   tra   atti   e
 provvedimenti  da una parte ed effetti e rapporti ed effetti prodotti
 dall'altra, individuazione nell'I.N.P.S. della  fonte  esclusiva  dei
 primi),  il  legislatore  della  norma in esame ha chiaramente inteso
 (perseguendo evidenti scopi di contenimento finanziario)  limitare  i
 casi  di  erogabilita'  delle pensioni non ancora liquidate alla data
 del d.-l. 495/1987, (essendo queste ultime oggetto della sanatoria di
 cui all'art. 1.1. legge 93/1988), e quindi escludere dalla  sanatoria
 proprio  tutti  gli atti e provvedimenti emanati da autorita' ed enti
 diversi  dall'I.N.P.S.  -  come  le  delibere  delle  c.p.a.b.p.   di
 assegnazione     delle     provvidenze     agli    invalidi    civili
 ultrasessantacinquenni, invocate dagli odierni appellanti -,  nonche'
 gli    affetti    e    rapporti,   giuridici   sorti   "sulla   base"
 dell'interpretativo  d.-l.  495/1987  (e  cioe'  anche  anteriormente
 all'entrata  in  vigore  dello  stesso d.-l. 495/1987, retroattivo in
 quanto espressamente definito norma di interpretazione autentica);
      che,  pertanto  appare rilevante la questione della legittimita'
 costituzionale   che   qui   d'ufficio   si   solleva,   in    quanto
 nell'interpretazione  autentica  ex  art. 13.3 legge 412/1991, l'art.
 1.2.  legge  93/1988,  comporta  preclusione  al  riconoscimento  dei
 vantati  diritti  (alla  pensione  sociale  sostitutiva  in favore di
 invalidi  ultrassessantacinquenni  ma  sulla   base   dei   requisiti
 reddituali  propri della pensione di invalidita' civile) avendolo gli
 interessati espressamente fondato sugli "effetti prodotti sulla  base
 del  d.-l.  495/1987  e  precisamente in conseguenza di attivita' non
 coeva  bensi'  anteriore  alla  breve  vigenza  di  detto  d.-l.  non
 convertito,   e   promanante  non  dall'Ente  erogatore  I.N.P.S.  ma
 dall'amministrazione degli Interni  (perifericamente  le  Commissioni
 prefettizie  c.p.a.b.p.)  soggetto obbligato ex lege alla prestazione
 anche su richieste di invalidi ultrasessantacinquenni:
      che, oltreche'  rilevante,  appare  a  questo  punto  anche  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 13.3 legge 412/1991, per possibile contrasto con gli  artt.
 101-104, e 3 della Costituzione;
      che,  in  ordine  al  primo  profilo, va premessa la consolidata
 opinione della Corte costituzionale (Corte  cost.  769/1988)  secondo
 cui  la  legge  93/1988, sanando per il passato gli effetti del d.-l.
 495/1987, (che, in via d'interpretazione autenticata della  normativa
 precedente,  aveva legittimato la prassi amministrativa di attribuire
 la pensione sociale agli invalidi ultrasessantacinquenni  sulla  base
 reddituale  pero'  della  pensione  d'invalidita'  si  era limitata a
 precludere per il futuro il protarsi  di  detta  prassi  riconosciuta
 illegittima dal Consiglio di Stato;
      che d'altra parte la stessa corte (Corte costituzinale 112/1989)
 aveva affermato che:
      "la liquidazione della pensione sociale sostitutiva attiene alla
 fase  meramente  esecutiva  del rapporto radicandosi (tale essendo il
 caso illustrato nell'ordinanza di rimessione del  pretore  di  Parma)
 essa  stessa  in un momento anteriore all'entrata in vigore del d.-l.
 25/1988", e, collocandosi nella medesima, linea, la S.C. (cfr.  Cass.
 11914/91)  aveva statuito: "il diritto .. deve essere riconosciuto al
 soggetto ultrasessantacinquene il quale alla data di  emanazione  del
 citato  d.-l.  495/1987  sia stato riconosciuto invalido dal comitato
 provinciale di  assistenza  e  beneficienza  pubblica,  anche  se  la
 pensione  non  sita  stata  ancora liquidata; in tale ipotesi residua
 infatti all'I.N.P.S. - il cui provvedimento non rappresenta  un  atto
 costitutivo  del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - il
 mero potere di certazione di una situazione giuridicamente rilevante,
 pro tempore, all'esito dell'accertamento amministrativo";
      che,  in  materia  di  interpretazione   autentica,   e'   stato
 autorevolmente sostenuto (Corte cost. 187/1981) che:
      "il  legislatore  non  fa  buon uso del suo potere, quando emani
 norme alla scopo di sostituirsi al potere cui e' affidato il  compito
 istituzionale  dell'interpretazione  della  legge  ..  se non ricorra
 l'esigenza di dirimere dubbi sorti in sede di  interpretazione  della
 legge   anteriore   che   abbia   rivelato   gravi   ed  insuperabili
 anfibologie";  ed  e'  stato  altresi'  sostenuto   che   presupposti
 indefettibili   per   definire   una  norma  interpretativa  anziche'
 innovativa sono (Cfr. cost. 174/1975): "la mancanza di determinazione
 precisa della sfera di applicazione della norma, le diverse decisioni
 degli  organi giudiziari in ordine alla sua estensione, la necessita'
 di uniformare l'intendimento del precetto al sistema dell'ordinamento
 vigente nonche' di escludere, eliminando i dubbi, la possibilita'  di
 una pluralita' di interpretazioni divergenti e di contrasti con altre
 norme  e  con  principi  costituzionali,  l'esigenza di assicurare la
 certezza del diritto,  la  coerenza  legislativa,  l'uguaglianza  nel
 trattamento di specie analoghe ..";
      che,  ad  avviso  di  questo tribunale, il legislatore dell'art.
 13.3 legge 412/1991 non aveva da risolvere alcun  dubbio  ermeneutico
 sull'estensione  indifferenziata della sanatoria del d.-l. 495/1987 -
 come testualmente richiamato dall'art. 1.2. legge 93/1988 -  si  badi
 definito  dal  legislatore  stesso norma di interpretazione autentica
 degli articoli 10-11 legge n.  854/1973,  e  comunque  immediatamente
 operante, quale norma di sanatoria, sulle situazioni in atto) a tutti
 i  casi di rapporti sorti od effetti determinatisi "sulla base" dello
 stesso d.-l. 495, come conseguenza di atti amministrativi  in  allora
 idonei  a  produrli, come del resto dimostrato dalla concorde e sopra
 illustrata giurisprudenza degli organi supremi di giustizia;
      che  d'altronde,  basta  il   confronto   tra   le   due   leggi
 (interpretante ed interpretata) per rendersi conto come:
      1)   l'art.   13.3  legge  412/1991  sia  norma  strutturalmente
 suscettibile di applicazione autonoma;
      2)  il  visto  art.  13.3.  definito   norma   d'interpretazione
 autentica,  non  abbia  lasciato per niente intatta la sostanza della
 norma cui avrebbe dovuto  meramente  accedere,  invece  eliminando  o
 comunque  vanificando  (con  lo  stretto riferimento ai provvedimenti
 I.N.P.S. emanati durante  la  vigenza  del  d.-l.  495/1987)  proprio
 quella  parte  precettiva della legge 93/1988 su cui per jus receptum
 si basava l'ampia estensione della sanatoria;
      che,  emergendo  un  intendimento  del  legislatore  diverso  da
 quello,      istituzionalmente     proprio     della     legislazione
 d'interpretazione autentica, dubita il tribunale della compatibilita'
 di  tale  intervento  con  il  disposto   dell'art.   101-104   della
 Costituzione  secondo  cui i giudici sono soggetti soltanto al potere
 astratto della legge e non gia' a quello particolarmente espresso dal
 suo  autore,  che  sia  Parlamento  o  Governo  (nella   decretazione
 d'urgenza),  verificandosi  in  caso  contrario un'indebita ingerenza
 nella sfera' di autonomia ed indipendenza del potere giudiziario;
      che - in ordine al secondo profilo di  possibile  illegittimita'
 costituzionale  per  contrasto  con  l'art.  3 della Costituzione (in
 relazione  al   principio   di   imparzialita'   e   buon   andamento
 dell'amministrazione  di  cui  all'art.  97  Cost.  -  il legislatore
 dell'art. 13.3 legge 412/1991 con  il  restringere  oltremodo  l'arco
 temporale della sanatoria, ha esasperato la disparita' di trattamento
 fra  invalidi  ultrasessantacinquenni (gia' denunciata dal Pretore di
 Spezia alla Corte costituzionale per il  discrimine  temporale  della
 scadenza   del   d.-l.   495/1987,   introdotto   dalla   non  ancora
 "interpretata"  legge  93/1988  producendo  altresi'   un   risultato
 diametralmente opposto a quello perequativo, fisiologicamente proprio
 delle leggi di sanatoria ed interpretazione autentica;
      che, invero, legando al fattore cronologico (rapportato ai tempi
 brurocratici  di  definizione  delle  pratiche  di  liquidazione)  la
 concreta attribuzione della pensione sociale, indipendentemente dalla
 risalenza della domanda amministrativa comunque  anteriore  al  d.-l.
 495/1987,   il   legislatore   dell'art.  13.3.  legge  412/1991  tra
 pensionati
  ugualmente bisognevoli ed a parita' di reddito e  stato  di  salute,
 operato   un'inaccettabile  discriminazione,  tra  quanti  vedrebbero
 accolta o respinta la  domanda  di  liquidazione  della  pensione,  a
 seconda  non solo della maggiore o minore celerita' amministrativa di
 questo  o  quell'ufficio  I.N.P.S.  ma  addirittura  della  fortunosa
 incidenza   del   perfezionamento   dell'iter  nella  stretta  fascia
 temporale dei due mesi di vigenza di un decreto legge non convertito;
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante non manifestamente infondata  la  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 13.3 legge 412/1991 per contrasto con gli
 artt. 3, 101 e 104 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per la relativa decisione e sospende  il  giudizio  in
 corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Genova, 4 marzo 1992
                 Il presidente di sezione: SCIACCHITANO

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