N. 503 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 1992

                                N. 503
       Ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal pretore di Genova
    nel procedimento civile vertente tra Parodi Natalina e I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di
    vecchiaia  a  carico della gestione "Mutualita' pensioni" a favore
    delle  casalinghe  -  Mancata  previsione  di  un  meccanismo   di
    adeguamento   dell'importo   nominale   dei   contributi   versati
    dall'assicurata  -   Conseguente   lamentata   impossibilita'   di
    ricostituzione  della  pensione in base ai contributi rivalutati -
    Ingiustificata disparita' di trattamento  di  situazioni  omogenee
    alla  luce  della  sentenza della Corte costituzionale n. 141/1989
    relativa  a  situazione   analoga   -   Incidenza   sui   principi
    dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso
    di vecchiaia nonche' dell'incoraggiamento e tutela del risparmio.
 (Legge 5 marzo 1963, n. 389, art. 9).
 (Cost., artt. 3, 38 e 47).
(GU n.40 del 23-9-1992 )
                              IL PRETORE
    Premesso  che  Parodi Natalina esponeva, con ricorso depositato il
 20 settembre 1990 di essere  titolare  di  pensione  cat.  v/m.p.  n.
 200252,  fruita  ai  sensi  della legge n. 389/1963, e di avere senza
 esito positivo  chiesto  all'Inps,  in  data  16  febbraio  1990,  la
 ricostituzione  della  pensione  anzidetta  previa  rivalutazione dei
 contributi; di ritenere l'art. 9  della  citata  legge  n.  389/1963,
 nella  parte  in  cui introduce un meccanismo di determinazione della
 pensione mediante  tariffe  prestabilite,  senza  tuttavia  prevedere
 altresi'  la rivalutabilita' dei contributi versati, in contrasto con
 gli artt. 3, 38 e 47  della  Costituzione;  che  siffatto  contrasto,
 quanto  agli artt. 3 e 38 della Costituzione, era stato, invero, gia'
 accertato con sentenza costituzionale  n.  141  del  21  marzo  1989,
 relativamente  all'art.  29,  terzo  comma,  della legge n. 218/1952:
 norma quest'ultima,  concernente  il  calcolo  delle  pensioni  nella
 assicurazione  facoltativa,  e  dichiarata  appunto illegittima nella
 parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento  dell'importo
 nominale  dei  contributi  versati  dal  giorno  della sua entrata in
 vigore in poi;
    Premesso altresi' che l'Inps, costituendosi in giudizio,  chiedeva
 il  rigetto della domanda avversaria, eccependo la inammissibilita' e
 la  manifesta  infondatezza   della   questione   di   illegittimita'
 prospettata nel ricorso;
    Ritenuto   che   siffatta   questione  si  appalesa,  per  contro,
 rilevante, per la decisione del ricorso proposto e non manifestamente
 infondata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
    Considerato, quanto alla rilevanza, che la mancata previsione,  da
 parte  della  sopra  citata  norma  della  legge  n.  389/1963, di un
 meccanismo  di  adequamento  dell'importo  nominale  dei   contributi
 versati   dalle   assicurate,   risulta   di   ostacolo  determinante
 all'accoglimento  della  domanda,  volta  appunto  ad   ottenere   la
 ricostituzione  della  pensione  erogata  alla  Parodi sulla base dei
 contributi rivalutati;
    Considerato,   quanto   alla   non  manifesta  infondatezza  della
 questione,  con  speficico  riguardo  agli  artt.  3   e   38   della
 Costituzione,  che,  stante  la  indubbia  analogia  della disciplina
 pensionistica di cui alla legge n. 389/1963 con quella dettata per la
 assicurazione  facoltativa  gia'  fatta   oggetto   della   pronuncia
 costituzionale 141/1989, ed evidenziata altresi' la omogeneita' della
 ratio riconducibile all'una e all'altra disciplina, appaiono a questo
 pretore pertinenti, anche nella presente fattispecie, le osservazioni
 contenute  nella  suddetta  sentenza  della  Corte,  la'  dove veniva
 rilevato come, avuto riguardo al fine previdenziale perseguito  dalla
 assicurazione  facoltativa  -  omogeneo, del resto, rispetto a quello
 perseguito,  se  pure  con   mezzi   diversi,   dalla   assicurazione
 obbligatoria - la mancata adozione, da parte dell'art. 29 della legge
 n.  218/1952,  di un congegno di rivalutazione dei contributi per gli
 anni successivi alla entrata in vigore della legge rendesse la  norma
 medesima  non  rispondente  al  fine  previdenziale che le e' proprio
 "sotto il profilo della effettivita', in esso naturalmente  implicito
 ed attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente";
    Ritenuto  che  analoghi  sospetti  di  irragionevolezza  e  di non
 rispondenza del disposto di  legge  al  fine  previdenziale  ad  esso
 inerente  suscita,  appunto,  anche  la  omissione di adeguamento nel
 tempo dell'importo nominale  dei  contributi  contenuta  nell'art.  9
 della  legge  n. 389/1963, dovendosi sottolinerare ancora, la diretta
 correlazione fra importo dei contributi ed entita' della  prestazione
 pensionistica, desumibile dallo stesso art. 9;
    Ritenuto  che  va  quindi disposta la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, con contestuale  sospensione  del  procedimento
 pendente dinanzi a questo Ufficio.
                               P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 1/1948 e 23 della legge 87/1957, dichiara rilevante  e
 non   manifestamente   infondata   la   questione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 9 della legge n. 389/1963 (Istituzione della
 "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte  in  cui
 non  prevede  un  meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei
 contributi versati dalle assicurate.
    Sospende il giudizio e dispone la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al  Presidente
 del  Senato  della  Repubblica  e  al  Presidente  della  Camera  dei
 Deputati.
      Genova, addi' 15 luglio 1992
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 92C1030