N. 533 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1992
N. 533 Ordinanza emessa il 6 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Chiavari sul ricorso proposto da Lanzoni Pierluigi Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della "tassa sulla circolazione" in "imposta sulla proprieta'" commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacita' contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacita' contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica piu' avanzata, della vetusta' dell'autoveicolo). (Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.40 del 23-9-1992 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Lanzoni Pierluigi avverso iscrizione ruolo tasse auto. Letti gli atti; Sentito il ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro di Rapallo dott. Simonassi; Udito il relatore dott. Doris Maggenta; RITENUTO IN FATTO Con ricorsi r.g. ai numeri 1356, 1357, 1358 e 1359 del 1991, ricorreva a questa commissione tributaria di primo grado e premettendo di avere ricevuto notifica delle seguenti cartelle esattoriali: n. 1604979 su avviso di liquidazione n. 85000954 notificatogli il 29 settembre 1991 e riferito al veicolo targato GE 568286; n. 1604981 su avviso di liquidazione n. 85000762 notificatogli il 29 settembre 1991 e riferito al veicolo targato GE 526864; n. 1604980 su avviso di liquidazione n. 85001168 notificatogli il 29 settembre 1991 e riferito al veicolo targato GE 634124; n. 1604978 su avviso di liquidazione n. 85000438 notificatogli il 26 settembre 1991 e riferito al veicolo targato GE 445726, il tutto per un importo complessivo di L. 2.537.290, in via di riscossione coattiva, tramite ruoli emessi dall'ufficio del registro di Rapallo ( ex art. 16 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) sulla scorta di processo verbale di accertamento e contestuale avviso di liquidazione, riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva che le autovetture in argomento, erano state escluse dalla circolazione su strada, dalla data dell'ultimo pagamento alla data della demolizione (1982) e della loro cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed impugnava - pertanto - i citati atti, con i seguenti mezzi di censura; O S S E R V A
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 531/1992). 92C1061